CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29385/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha respinto il reclamo presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto inregime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di effettuare una fotodi famiglia con la moglie e con la figlia minore nell’esclusivo interesse diquest’ultima.2. Avverso i l provvedimento propone r icorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Infantino, deducendo con un unico articolato motivo, la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché la nullità delprovvedimento per la mancanza di motivazione.Deduce il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza nel respingere le ragioniposte a fondamento del reclamo evidenziava che il colloquio senza vetro erastato correttamente autorizzato solo con la figlia minorenne ma nessuna ripostaveniva fornita alla richiesta del detenuto di poter effettuare una fotografia difamiglia, al fine di esaudire il desiderio della figlia, di età inferiore agli anni 12.Nel ricorso si evidenzia che tale richiesta era finalizzata all’esclusivo epreminente interesse della figlia minore, come evidenziato nel provvedimento delTribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA], allegato al ricorso; si rileva altresìche tale richiesta poteva essere soddisfatta consentendo al ricorrente diincontrare la moglie e la figlia senza vetro divisorio, per il brevissimo temponecessario per fare la fotografia da parte di operatori della polizia penitenziariaspecializzati e sotto il loro costante controllo.Rileva la difesa che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principiaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2023 la quale haaffermato che il vetro divisorio non è imposto dal testo legislativo costituendouno degli strumenti per evitare il passaggio degli oggetti, ben potendo essereadottate altre misure adeguate allo scopo.Di conseguenza, risulta insufficiente la motivazione del provvedimentoimpugnato che si limita a ribadire la possibilità di svolgere i colloqui con la figliaminore senza vetro divisorio, senza tuttavia considerare l’istanza concernentel’accesso della moglie per il tempo strettamente necessario alla realizzazione diuna fotografia familiare, la cui assenza costituisce, secondo quanto dedotto,fonte di sofferenza per la minore.Il Tribunale non ha infatti preso in esame tale specifica esigenza, né haproceduto al necessario bilanciamento degli interessi coinvolti imposto dalquadro normativo di riferimento, correttamente interpretato alla luce dei principielaborati dalla giurisprudenza. In tal senso si era, peraltro, espresso lo stessoPubblico Ministero, il quale, all’udienza dinanzi al Magistrato di sorveglianza,aveva formulato parere favorevole all’accoglimento del reclamo, subordinandolounicamente alla preventiva verifica dello stato di incensuratezza della moglie.La difesa deduce, inoltre, che il Tribunale, nell'affermare che il desideriomanifestato dalla minore di disporre di una fotografia che la ritraesse conentrambi i genitori, pur umanamente comprensibile, dovesse necessariamenterecedere dinanzi alla condizione detentiva del padre e alle conseguenti limitazioniai colloqui con la moglie senza vetro divisorio, avrebbe disatteso i principielaborati dalla Corte costituzionale in materia di tutela delle relazioni familiari deldetenuto e del preminente interesse del minore.Secondo la prospettazione difensiva, risulterebbe altresì affetta da manifestaillogicità l'ulteriore argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto chel'accoglimento del reclamo avrebbe finito per legittimare analoghe richiesteprovenienti da altri detenuti, trattandosi di considerazione del tutto svincolatadalla necessaria valutazione della concreta vicenda sottoposta al suo esame.Né sarebbe coerente sul piano logico la motivazione posta a fondamento deldiniego della deroga alle ordinarie modalità di svolgimento dei colloqui con lamoglie mediante vetro divisorio, laddove il Tribunale ha affermato che nonfossero state dedotte circostanze peculiari idonee a giustificare tale eccezione,omettendo di considerare proprio quelle specifiche esigenze familiari e relazionaliche costituivano il nucleo essenziale della richiesta e che erano statepuntualmente rappresentate dalla parte reclamante.La difesa deduce, infine, che la motivazione del provvedimento impugnatosi porrebbe in contrasto anche con i principi affermati dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 10 del 2024, che ha valorizzato l’esigenza di tutela dellerelazioni affettive del detenuto, escludendo che le relative limitazioni possanoessere imposte oltre quanto strettamente necessario al perseguimento dellefinalità di sicurezza sottese al regime detentivo. Secondo la prospettazionedifensiva, nel caso di specie tale principio sarebbe stato disatteso, poiché ilTribunale avrebbe omesso di verificare la praticabilità di modalità alternativelimitandosi a confermare il diniego richiesto senza alcun effettivo scrutinio delleconcrete esigenze familiari rappresentate.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha evidenziato che il regime specialedi cui all’art. 41-bis Ord. pen., come attuato, in particolare, dall’art. 16 dellaCircolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 stabilisce che i colloqui si svolgano inlocali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche mediantel’interposizione di un vetro a tutta altezza, trattandosi di prescrizione checostituisce una restrizione ulteriore rispetto alle altre già previste dal regimedifferenziato, la quale risponde a primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblicaed ancora che le eccezioni a tale regola sono limitate ai colloqui senza vetro configli e nipoti in linea retta minori di anni dodici e sono comunque subordinate allevalutazioni e alle autorizzazioni dell’autorità competente.Nel provvedimento impugnato, come dedotto dalla difesa, il Tribunale haomesso il riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 105 del 2023 che, attraverso una interpretazione costituzionalmenteorientata dalla disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b),Ord. pen., ha affermato che l’impiego del vetro divisorio, pur essendo lasoluzione maggiormente idonea a raggiungere l’obbiettivo di legge, non èimposto dal testo della disposizione e che l’indicazione contenuta nella circolarenon impone, a sua volta, una scelta rigida, che potrebbe non risultare adeguata,per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. Si è infattiaffermato che «al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti,quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minorid’età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzionitecniche (unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti icolloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b,dell’art. 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia agarantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, aevitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per ildetenuto, sacrificando inoltre l’interesse preminente del minore. Tra queste, adesempio, l’impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sullemani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche,eccetera.» La Corte costituzionale, di conseguenza, ha affermato che proprio inconsiderazione delle differenti condizioni in cui possono venire a trovarsi ilminore e il detenuto, la circolare «non può dar luogo ad alcuna insuperabilerigidità. Da un lato, l’indicazione in parola non può impedire una deroga puntualealla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni;dall’altro lato, e all’inverso, non attribuisce una pretesa intangibile allacondivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minoriinfradodicenni».Alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale èpossibile per l’amministrazione penitenziaria – o per la magistratura disorveglianza in sede di reclamo – disporre un colloquio senza vetro divisorio«anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni talida giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta adescludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili pertrasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.»3. Tanto premesso, le doglianze difensive con le quali si denunciano vizi diviolazione di legge e di mancanza di motivazione, risultano inconferenti nonincidendo sulla legittimità della decisione impugnata l'omessa considerazione deiprincipi affermati nella sentenza n. 105 del 2023.Nel caso di specie, il colloquio del ricorrente con la figlia minore senza vetroè stato autorizzato, mentre alcuna autorizzazione in tal senso è stata rilasciataalla moglie del detenuto dal Ministro della Giustizia, su conforme parere dellacompetente D i rez ione D is t ret tua le ant imaf ia e da l la D i rez ionedell'amministrazione Penitenziaria.Di conseguenza, postulando l'istanza difensiva, sia pure giustificate nell'esclusivo interesse della minore, la necessità di derogare al divieto di colloquiocon la moglie, il Tribunale ha correttamente adottato il provvedimento di diniego,evidenziando, quanto alle esigenze rappresentate con riferimento alla minorecome le stesse possano adeguatamente essere tutelate attraverso i colloquisenza vetro già consentiti tra padre e figlia, ed alla luce dell’art. 17 dellacircolare, che consente al detenuto di effettuare fotografie con il genitore.In conclusione, nel provvedimento impugnato non si riscontrano i vizidenunciati, in quanto la pretesa del ricorrente, ricondotta all’interesse della figliaminore diessere fotografata con entrambi i genitori, così come veicolata conl’istanza oggetto di diniego, non risulta bilanciabile con le esigenze di particolarecontrollo richieste dal regime differenziato, lì dove sussiste un provvedimento delMinistro della Giustizia che non ha autorizzato la moglie a poter effettuarecolloqui con il marito detenuto in regime speciale.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.