CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 24206/2016 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 698/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 04/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24206/16 Rilevato che: Il tribunale di Arezzo accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di CT soc. cons. a rl per la somma di C 76.269,70, a titolo di Iva su un trasferimento immobiliare, quale corrispettivo parziale di un contratto di appalto. A sostegno dei propri assunti, il tribunale riteneva che nel rapporto civilistico tra le parti in causa, il valore dei beni ceduti, dovesse considerarsi "iva inclusa". CT soc. cons. a rl ha proposto appello che veniva accolto, sull'assunto che il trasferimento immobiliare rappresentava un parziale corrispettivo dell'appalto stante l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla medesima società e trattandosi di "operazione pernriutativa", ex art.11 DPR N. 633/72, la stessa implicava l'emissione di fattura. Poiché il trasferimento immobiliare era solo, come detto, il corrispettivo di un appalto che rappresenta una "prestazione di servizi", ai sensi dell'art.18 comma 1 del DPR n. 633/72, il soggetto che aveva effettuato la prestazione di servizi (e cioè la CT soc. cons. a rl che doveva per l'appunto eseguire l'appalto) era tenuta ad addebitare la relativa imposta al committente e, quindi, nella specie al comune.Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidando l'impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria, mentre CT soc. cons. a rl non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo, il Comune deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., considerato che gli elementi da cui il Collegio ha tratto il proprio convincimento sono tra loro contradditori ed inconciliabili. In buona sostanza, il comune ricorrente censura che la Corte d'appello prima abbia ritenuto che ATER avesse svolto il ruolo di committente nel contratto di appalto con CT soc. cons. a rl, ma poi concludeva nel senso che obbligato a pagare l'Iva, in quanto committente fosse il comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il comune ricorrente prospetta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente in quello per cui l'unico onere economico che doveva gravare sul comune nei rapporti con CT soc. cons. a rl era costituito dal solo trasferimento degli immobili a parziale sostituzione del corrispettivo determinato dal contratto di appalto tra ATER e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], senza alcun addebito di Iva. Con il terzo motivo, il comune ricorrente censura il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 26 comma 1 della legge n. 109/94, dell'art. 116 del DPR n. 554/99 e dell'art. 30 del DM n. 145/2000, sostituiti con analogo contenuto dagli artt. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 144 del DPR n. 207/10, perché erroneamente la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente al pagamento anche degli interessi moratori, previsti sulle transazioni commerciali dall'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, normativa estesa al settore degli appalti solo in epoca successiva ai fatti di causa, in particolare dall'1.1.13, mentre il contratto oggetto di controversia era stato stipulato il 7.2.2000 e doveva, pertanto, essere escluso dall'applicazione di detta normativa. Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che l'operazione oggetto di controversia è un'operazione "permutativa", ex art. 11 del DPR n. 633/72 la cui nozione è più ampia di quella civilistica e implica l'emissione di fattura, inoltre, l'appalto implica una prestazione di servizi, dove l'appaltatore è tenuto ad addebitare la relativa imposta al committente, cioè al t'onnune, per la parte di corrispettivo dell'appalto rappresentato, nella specie, dalla cessione immobiliare. Il secondo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d'appello esaminato la documentazione richiamata dal ricorrente ma ha risolto la questione di diritto sottoposta al suo giudizio, in senso sfavorevole al comune ricorrente, in quanto l'Iva, quale corrispettivo della prestazione di servizi è dovuta a chi effettua tale prestazione, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 633/72, in particolare, trattandosi nella specie di "operazione permutativa", ex art. 11 DPR N. 633 cit. Il terzo motivo è infondato, in quanto in nessuna normativa o pronunciamento di questa Corte è mai stata esclusa l'applicazione della normativa sull'applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali con riferimento al settore degli appalti, intesi quali contratti che prevedono la prestazione di servizi. La mancata costituzione della società appaltatrice, esonera il collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPag. 4 di 5 Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] idi lane Dot t.s,sa Tabrizia \P3: ()NE Dott. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIIATO