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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29396/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 01 dicembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 605 cod. pen. e condannato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400,00 in relazione al reato di rapina.

Considerato che le doglianze difensive, con le quali si deducono la violazione degli artt. 192 e 533 cod. pen., art. 111 Cost. e 6 CEDU, il travisamento della prova, l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono dedotte per motivi non consentiti, invocando una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Se2:. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Il motivo è, inoltre, aspecifico in quanto privo di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen. in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, di quanto accertato dagli operanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonché della ritenuta inattendibilità della versione successivamente fornii:a dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 5 e 6). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 01 dicembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 605 cod. pen. e condannato [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400,00 in relazione al reato di rapina. Considerato che le doglianze difensive, con le quali si deducono la violazione degli artt. 192 e 533 cod. pen., art. 111 Cost. e 6 CEDU, il travisamento della prova, l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono dedotte per motivi non consentiti, invocando una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Se2:. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Il motivo è, inoltre, aspecifico in quanto privo di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen. in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, di quanto accertato dagli operanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonché della ritenuta inattendibilità della versione successivamente fornii:a dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 5 e 6). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2