Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 16/1962
ECLI:IT:COST:1962:16
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952,
n. 4379, emanato in seguito al deposito in data 22 ottobre 1951 di due
piani particolareggiati di espropriazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della Società per
azioni "Marmorelle", quali proprietari pro indiviso di due tenute
(Montetosto e Centocorvi) in agro di Cerveteri, si disponeva il
trasferimento all'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il
primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di
ettari 337.09.40.
Con citazione 28 luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la
Società "Marmorelle" in persona dell'amministratore, il Pallavicini,
quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore del primo e
procuratore della seconda) ed inoltre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale
curatore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA],
convenivano l'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Roma chiedendo che,
previo accertamento della illegittimità del decreto di espropriazione,
esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni. Richiamato un
loro atto di opposizione all'[OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 1951, e
un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i
piani particolareggiati, assumevano che la espropriazione era stata
disposta sul presupposto che la tenuta "Montetosto" appartenesse alla
Misciattelli per 252, al Pallavicini per 84 e alla Società
"Marmorelle" per 204/540, e la tenuta "Centocorvi" alla Misciattelli
per 42, al Pallavicini per 14 e alla Società "Marmorelle" per 25/81, e
sul presupposto, altresì, che dei 252/540 della prima tenuta e dei
42/81 della seconda, 168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81
fossero pervenuti alla Misciattelli (che già aveva ereditato da una
zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre
[OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, morta il 6 maggio 1937.
Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio
1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la metà del suo patrimonio e
disposto dell'altra metà mettendola a moltiplico per i nipoti (ex
filia), dei quali il solo Guglielmo già nato all'epoca del testamento,
e gli altri eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato in
data 19 maggio 1951. Nel relativo atto di deposito si diceva che era
stato ritrovato tra le carte di famiglia.
Si erano, pertanto, attribuiti alla Misciattelli 84/540 della
tenuta Montetosto e 14/81 della tenuta Centocorvi, appartenenti,
invece, alla sua prole nata e nascitura, con conseguente errore nel
calcolo della percentuale di reddito dominicale e violazione della
tabella di scorporo di cui all'art. 4 della legge stralcio. Di qui il
diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni
espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito
dominicale.
La domanda giudiziale veniva trascritta a favore della prole
nascitura di [OSCURATO:PERSONA], con nota 5 marzo 1955.
L'Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di
fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955) che, alla morte della
madre, la Misciattelli ne aveva accettato l'eredità - quale unica
erede legittima - trascrivendo a suo favore. Su tale titolo di
acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza
della sua proprietà terriera nella compilazione del piano
particolareggiato.
La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri
di [OSCURATO:PERSONA] - tuttora tali - alla possibilità di produrre un
certificato anagrafico. In linea di diritto opponeva, quindi, diverse
eccezioni (difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ecc.).
In particolare, l'Ente riconosceva che certi atti, cui avevano
partecipato il curatore dell'assente e il curatore dei suddetti
nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22
dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con
lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano
particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato
un'accettazione tacita dell'eredità, se il relativo diritto, a
quell'epoca, non si fosse ormai prescritto. L'Ente sosteneva, quindi,
nella specie, la inopponibilità ad esso del testamento di [OSCURATO:PERSONA].
Queste eccezioni venivano però respinte con sentenza (non
definitiva) 5 luglio - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione
suddetta, fondandosi il Tribunale sull'art. 252 delle disposizioni
transitorie del Cod. civile. Osservava, altresì, il Tribunale che
risalendo, a norma sia dell'art. 933 del vecchio che dell'art. 459 del
nuovo Codice civile, al momento dell'apertura della successione, non
era a dubitare che le accettazioni di eredità compiute posteriormente
al 15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente,
abbiano piena efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma.
Pertanto, non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo,
si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior reddito dominicale
complessivo di L. 38.959, 33 i diritti di proprietà sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], ed eventualmente della prole
nascitura della prima.
Pertanto, il Tribunale, dichiarata la illegittimità del decreto
legislativo di espropriazione, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] alla
restituzione dei frutti.
Con sentenza (definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti
vari accertamenti tecnici (consulente tecnico dott. E. Barile) per
individuare i terreni corrispondenti alla quantità di reddito
dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di Roma condannava
l'Ente di riforma a restituire tali terreni.
Con atto 7 novembre 1957 l'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.
Nel corso del giudizio, essendosi già fatta richiesta (comparse
conclusionali 11 dicembre e 20 dicembre 1959) per il rinvio della
controversia - quanto alla legittimità del decreto legislativo di
espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del
22 dicembre 1959, l'avvocato degli espropriati chiedeva che la causa
fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore "per consentire la
costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto". La Corte,
in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza istruttoria del 28
gennaio 1960. Dopo di che, all'udienza del 31 marzo 1960, l'avvocato
degli espropriati si costituiva "per la principessa [OSCURATO:PERSONA] del
Vascello ved. Pallavicini in proprio e quale esercente la patria
potestà sulla figlia minore [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella loro
qualità di eredi del principe [OSCURATO:PERSONA], già costituito
in giudizio a mezzo del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]". A tal fine depositava
vari documenti. La difesa dell'Ente chiedeva rinvio per la
precisazione delle conclusioni; il che avveniva all'udienza del 5
maggio 1960, passando, quindi, la causa, all'udienza collegiale del 28
ottobre seguente, in decisione.
Con ordinanza 14 dicembre 1960, la Corte di appello di Roma,
esposti i fatti della causa, osservava che sia per le ragioni già
indicate dal Tribunale, sia per la sopravvenuta giurisprudenza
(sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in
funzione nelle more del giudizio - la questione sollevata non poteva
dirsi manifestamente infondata, e rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale per decidere se il decreto di espropriazione potesse
ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle intestazioni
catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli
effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di proprietà
risultante dalla disposizione testamentaria.
L'ordinanza veniva notificata alle parti il 7 gennaio 1961,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 5 gennaio
1961 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 4
febbraio 1961, n. 31.
Nelle deduzioni in data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte
costituzionale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri
espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio di
rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice
a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di appello, della
sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della
eccezione nell'ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente
da ciò, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo.
A sua volta, nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa
dell'[OSCURATO:PERSONA] insisteva particolarmente sulla circostanza della
ritardata pubblicazione del testamento, e sulla "evidente concorde
pretesa, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di farne valere
gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della quota
di scorporo della esproprianda [OSCURATO:PERSONA], senza
peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a carico degli
altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era 'assente' fin dal 1940,
e gli altri ancora di là da venire".
Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e
alla sua pubblicità, in relazione all'art. 620 del Cod. civile,
sosteneva, inoltre, la difesa dell'Ente che quando la successione abbia
ad oggetto beni immobili, "alla pubblicazione si ricollega
necessariamente l'ulteriore pubblicità richiesta dalla legge per cui
l'acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)".
In via subordinata, la difesa dell'Ente rilevava che, in ogni caso,
l'eventuale motivo di illegittimità del decreto di espropriazione, non
vizierebbe detto decreto in toto, ma soltanto parzialmente, nella
misura in cui l'errato calcolo della consistenza della proprietà
Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse potuto determinare
lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base alla
corretta applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Assumeva, infine, riferendosi alla commassazione della quota
ereditaria della prole nascitura della [OSCURATO:PERSONA], che
non sarebbe comunque possibile pronunziare l'illegittimità del decreto
di espropriazione emanato nei di lei riguardi, se prima non fosse
accertato dal giudice di merito la possibilità o meno di tale
sopravvenienza di prole. Al riguardo l'Ente si riservava di produrre,
nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la
conseguita certezza della non verificabilità della conditio juris cui
è subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall'art.
462, ultimo comma, del Codice civile.
In difesa di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] del
Vascello ved. Pallavicini, quale esercente la patria potestà sulla
figlia minore [OSCURATO:PERSONA] ed in proprio per i diritti uxori, di [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA] e della Società per azioni "Marmorelle", è
stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] una memoria, nella quale si
ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi alla
successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento
dell'apertura della successione, onde è opponibile all'[OSCURATO:PERSONA] il
testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pur pubblicato
posteriormente al 15 novembre 1949.
Si mette poi in rilievo che col testamento la [OSCURATO:PERSONA] attribuiva metà del suo patrimonio alla figlia Maria e
l'altra metà a tutti i nipoti nati e nascituri, mettendola "a
moltiplico" tra loro. L'unico nipote nato era il principe [OSCURATO:PERSONA], disperso in azione di guerra nell'anno 1940, per il quale
nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi del suo
patrimonio divennero la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e
la vedova [OSCURATO:PERSONA] del Vascello per i diritti uxori.
Alla data del 15 novembre 1949, quindi, l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla espropriata [OSCURATO:PERSONA]
soltanto per metà, mentre l'altra metà era di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi. Né la situazione patrimoniale della
[OSCURATO:PERSONA] verrebbe avvantaggiata dalla non sopravvenienza di
figli, giacché nel suo testamento la [OSCURATO:PERSONA] aveva
istituito eredi di metà del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri,
mettendo tale metà a moltiplico tra loro.
La memoria conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del D. P. R. del 28 dicembre 1952, n.
4379.
:
La Corte ritiene fondata la questione, proposta con l'ordinanza in
esame, della legittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato, per
l'applicazione della legge delega di riforma agraria del 21 ottobre
1950, n. 841, per quanto attiene all'espropriazione subita dalla
signora [OSCURATO:PERSONA], nei riguardi della quale è stata
sollevata la questione.
Tale decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione
approntati dall'[OSCURATO:PERSONA] si basano sul presupposto che tutto il
complesso di beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, già
appartenente alla signora [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli,
fosse interamente passato in proprietà della figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede ab intestato della madre
deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla
data del 15 novembre 1949, alla data cioè stabilita dall'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza
della proprietà terriera soggetta a scorporo; cosicché legittimamente
sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei di lei confronti in
riguardo a tutto il complesso terriero suddetto.
Senonché la situazione reale del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato
il testamento olografo, datato 5 maggio 1920, della signora [OSCURATO:PERSONA], col quale aveva lasciato alla figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], soltanto metà del suo patrimonio, mentre aveva disposto
dell'altra metà a favore dei nipoti, figli nati e nascituri, della
[OSCURATO:PERSONA], mettendola "a moltiplico" tra loro.
Ora risulta dagli atti della causa, ed è pacifico ormai tra le
parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA]
nella discussione orale, che un figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già nato al momento della
redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la
dichiarazione di "disperso" in azione di guerra nel 1940 e poi quella
di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] del Vascello, le quali,
in seguito a quest'ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente
la qualità di beneficiarie del di lui patrimonio, e che a questo
titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d'appello e, dopo,
avanti questa Corte.
Quindi, in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il
19 maggio 1951, la signora [OSCURATO:PERSONA], che pur alla
data del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell'intero patrimonio
della madre, non lo era, in effetti, che soltanto per la metà,
appartenendo l'altra metà al [OSCURATO:PERSONA] prima e poi alla
signorina [OSCURATO:PERSONA] e per i diritti uxori alla vedova
[OSCURATO:PERSONA] del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della
testatrice nascituri.
Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacché in ogni caso la
mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura
congiuntiva della chiamata ereditaria, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].
E certo, comunque, che, in base al testamento, alla signora [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva alla data del 15 novembre 1949
tutto il patrimonio ereditario della madre.
Onde, stando al principio costantemente applicato da questa Corte,
che deve prendersi a base del procedimento di espropriazione la
consistenza reale ed effettiva della proprietà terriera alla data del
15 novembre 1949, e che nel contrasto tra intestazioni catastali e
giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere
come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per
eccesso nell'esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato,
in quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora
[OSCURATO:PERSONA], dei beni, che, in base al testamento della
di lei madre [OSCURATO:PERSONA], spettavano a [OSCURATO:PERSONA], e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta,
sono passati in proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con
l'usufrutto uxorio della madre di questa, salvo la sopravvenienza di
altri figli della [OSCURATO:PERSONA].
La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], nelle sue deduzioni, aveva in
contrario addotto che il testamento della [OSCURATO:PERSONA] non
è opponibile ad esso Ente perché fu pubblicato posteriormente al 15
novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data.
Ma l'assunto è infondato, giacché gli eventi relativi alla
successione ereditaria, e quindi anche l'accettazione dell'eredità, si
riconnettono con efficacia retroattiva al momento dell'apertura della
successione.
Il verificarsi, come nel caso in esame, di una condizione della
chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del 15 novembre
1949, retroagisce i suoi effetti al momento dell'apertura della
successione, conformemente al principio dal punto di vista più
generale già affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella
sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, "secondo il quale l'efficacia
riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15
novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione
anteriormente a tale data, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4
della cosidetta legge stralcio".
Il testamento della signora [OSCURATO:PERSONA] vedova
Misciattelli, la cui eredità si aprì col suo decesso il 6 maggio
1937, è, quindi, opponibile all'[OSCURATO:PERSONA], e pertanto illegittimo
deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad esproprio
terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla signora
[OSCURATO:PERSONA].
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28
dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della
signora [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in superficie
superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].