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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 16/1962

ECLI:IT:COST:1962:16
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato in seguito al deposito in data 22 ottobre 1951 di due piani particolareggiati di espropriazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della Società per azioni "Marmorelle", quali proprietari pro indiviso di due tenute (Montetosto e Centocorvi) in agro di Cerveteri, si disponeva il trasferimento all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di ettari

337.09.40. Con citazione 28 luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la Società "Marmorelle" in persona dell'amministratore, il Pallavicini, quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore del primo e procuratore della seconda) ed inoltre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA], convenivano l'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Roma chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del decreto di espropriazione, esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni.

Richiamato un loro atto di opposizione all'[OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 1951, e un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i piani particolareggiati, assumevano che la espropriazione era stata disposta sul presupposto che la tenuta "Montetosto" appartenesse alla Misciattelli per 252, al Pallavicini per 84 e alla Società "Marmorelle" per 204/540, e la tenuta "Centocorvi" alla Misciattelli per 42, al Pallavicini per 14 e alla Società "Marmorelle" per 25/81, e sul presupposto, altresì, che dei 252/540 della prima tenuta e dei 42/81 della seconda, 168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81 fossero pervenuti alla Misciattelli (che già aveva ereditato da una zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, morta il 6 maggio 1937.

Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio 1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la metà del suo patrimonio e disposto dell'altra metà mettendola a moltiplico per i nipoti (ex filia), dei quali il solo Guglielmo già nato all'epoca del testamento, e gli altri eventuali nascituri.

Il testamento era stato pubblicato in data 19 maggio 1951.

Nel relativo atto di deposito si diceva che era stato ritrovato tra le carte di famiglia.

Si erano, pertanto, attribuiti alla Misciattelli 84/540 della tenuta Montetosto e 14/81 della tenuta Centocorvi, appartenenti, invece, alla sua prole nata e nascitura, con conseguente errore nel calcolo della percentuale di reddito dominicale e violazione della tabella di scorporo di cui all'art. 4 della legge stralcio.

Di qui il diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito dominicale.

La domanda giudiziale veniva trascritta a favore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA], con nota 5 marzo 1955.

L'Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955) che, alla morte della madre, la Misciattelli ne aveva accettato l'eredità - quale unica erede legittima - trascrivendo a suo favore.

Su tale titolo di acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza della sua proprietà terriera nella compilazione del piano particolareggiato.

La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri di [OSCURATO:PERSONA] - tuttora tali - alla possibilità di produrre un certificato anagrafico.

In linea di diritto opponeva, quindi, diverse eccezioni (difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ecc.).

In particolare, l'Ente riconosceva che certi atti, cui avevano partecipato il curatore dell'assente e il curatore dei suddetti nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22 dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato un'accettazione tacita dell'eredità, se il relativo diritto, a quell'epoca, non si fosse ormai prescritto.

L'Ente sosteneva, quindi, nella specie, la inopponibilità ad esso del testamento di [OSCURATO:PERSONA].

Queste eccezioni venivano però respinte con sentenza (non definitiva) 5 luglio - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione suddetta, fondandosi il Tribunale sull'art. 252 delle disposizioni transitorie del Cod. civile.

Osservava, altresì, il Tribunale che risalendo, a norma sia dell'art. 933 del vecchio che dell'art. 459 del nuovo Codice civile, al momento dell'apertura della successione, non era a dubitare che le accettazioni di eredità compiute posteriormente al 15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente, abbiano piena efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma.

Pertanto, non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo, si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior reddito dominicale complessivo di L. 38.959, 33 i diritti di proprietà sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], ed eventualmente della prole nascitura della prima.

Pertanto, il Tribunale, dichiarata la illegittimità del decreto legislativo di espropriazione, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei frutti.

Con sentenza (definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti vari accertamenti tecnici (consulente tecnico dott.

E. Barile) per individuare i terreni corrispondenti alla quantità di reddito dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di Roma condannava l'Ente di riforma a restituire tali terreni.

Con atto 7 novembre 1957 l'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Nel corso del giudizio, essendosi già fatta richiesta (comparse conclusionali 11 dicembre e 20 dicembre 1959) per il rinvio della controversia - quanto alla legittimità del decreto legislativo di espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del 22 dicembre 1959, l'avvocato degli espropriati chiedeva che la causa fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore "per consentire la costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto".

La Corte, in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza istruttoria del 28 gennaio 1960.

Dopo di che, all'udienza del 31 marzo 1960, l'avvocato degli espropriati si costituiva "per la principessa [OSCURATO:PERSONA] del Vascello ved.

Pallavicini in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella loro qualità di eredi del principe [OSCURATO:PERSONA], già costituito in giudizio a mezzo del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]".

A tal fine depositava vari documenti.

La difesa dell'Ente chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni; il che avveniva all'udienza del 5 maggio 1960, passando, quindi, la causa, all'udienza collegiale del 28 ottobre seguente, in decisione.

Con ordinanza 14 dicembre 1960, la Corte di appello di Roma, esposti i fatti della causa, osservava che sia per le ragioni già indicate dal Tribunale, sia per la sopravvenuta giurisprudenza (sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in funzione nelle more del giudizio - la questione sollevata non poteva dirsi manifestamente infondata, e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per decidere se il decreto di espropriazione potesse ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle intestazioni catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di proprietà risultante dalla disposizione testamentaria.

L'ordinanza veniva notificata alle parti il 7 gennaio 1961, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 5 gennaio 1961 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 4 febbraio 1961, n. 31.

Nelle deduzioni in data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte costituzionale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio di rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di appello, della sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della eccezione nell'ulteriore corso della causa di merito.

Indipendentemente da ciò, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo.

A sua volta, nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] insisteva particolarmente sulla circostanza della ritardata pubblicazione del testamento, e sulla "evidente concorde pretesa, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di farne valere gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della quota di scorporo della esproprianda [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a carico degli altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era 'assente' fin dal 1940, e gli altri ancora di là da venire".

Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e alla sua pubblicità, in relazione all'art. 620 del Cod. civile, sosteneva, inoltre, la difesa dell'Ente che quando la successione abbia ad oggetto beni immobili, "alla pubblicazione si ricollega necessariamente l'ulteriore pubblicità richiesta dalla legge per cui l'acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)".

In via subordinata, la difesa dell'Ente rilevava che, in ogni caso, l'eventuale motivo di illegittimità del decreto di espropriazione, non vizierebbe detto decreto in toto, ma soltanto parzialmente, nella misura in cui l'errato calcolo della consistenza della proprietà Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse potuto determinare lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Assumeva, infine, riferendosi alla commassazione della quota ereditaria della prole nascitura della [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe comunque possibile pronunziare l'illegittimità del decreto di espropriazione emanato nei di lei riguardi, se prima non fosse accertato dal giudice di merito la possibilità o meno di tale sopravvenienza di prole.

Al riguardo l'Ente si riservava di produrre, nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la conseguita certezza della non verificabilità della conditio juris cui è subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall'art. 462, ultimo comma, del Codice civile.

In difesa di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] del Vascello ved.

Pallavicini, quale esercente la patria potestà sulla figlia minore [OSCURATO:PERSONA] ed in proprio per i diritti uxori, di [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA] e della Società per azioni "Marmorelle", è stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] una memoria, nella quale si ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi alla successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento dell'apertura della successione, onde è opponibile all'[OSCURATO:PERSONA] il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pur pubblicato posteriormente al 15 novembre 1949.

Si mette poi in rilievo che col testamento la [OSCURATO:PERSONA] attribuiva metà del suo patrimonio alla figlia Maria e l'altra metà a tutti i nipoti nati e nascituri, mettendola "a moltiplico" tra loro.

L'unico nipote nato era il principe [OSCURATO:PERSONA], disperso in azione di guerra nell'anno 1940, per il quale nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta.

Eredi del suo patrimonio divennero la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e la vedova [OSCURATO:PERSONA] del Vascello per i diritti uxori.

Alla data del 15 novembre 1949, quindi, l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla espropriata [OSCURATO:PERSONA] soltanto per metà, mentre l'altra metà era di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi.

Né la situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] verrebbe avvantaggiata dalla non sopravvenienza di figli, giacché nel suo testamento la [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito eredi di metà del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri, mettendo tale metà a moltiplico tra loro.

La memoria conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D. P. R. del 28 dicembre 1952, n. 4379. : La Corte ritiene fondata la questione, proposta con l'ordinanza in esame, della legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato, per l'applicazione della legge delega di riforma agraria del 21 ottobre 1950, n. 841, per quanto attiene all'espropriazione subita dalla signora [OSCURATO:PERSONA], nei riguardi della quale è stata sollevata la questione.

Tale decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione approntati dall'[OSCURATO:PERSONA] si basano sul presupposto che tutto il complesso di beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, già appartenente alla signora [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, fosse interamente passato in proprietà della figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede ab intestato della madre deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè stabilita dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza della proprietà terriera soggetta a scorporo; cosicché legittimamente sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei di lei confronti in riguardo a tutto il complesso terriero suddetto.

Senonché la situazione reale del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato il testamento olografo, datato 5 maggio 1920, della signora [OSCURATO:PERSONA], col quale aveva lasciato alla figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], soltanto metà del suo patrimonio, mentre aveva disposto dell'altra metà a favore dei nipoti, figli nati e nascituri, della [OSCURATO:PERSONA], mettendola "a moltiplico" tra loro.

Ora risulta dagli atti della causa, ed è pacifico ormai tra le parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale, che un figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già nato al momento della redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la dichiarazione di "disperso" in azione di guerra nel 1940 e poi quella di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] del Vascello, le quali, in seguito a quest'ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente la qualità di beneficiarie del di lui patrimonio, e che a questo titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d'appello e, dopo, avanti questa Corte.

Quindi, in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il 19 maggio 1951, la signora [OSCURATO:PERSONA], che pur alla data del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell'intero patrimonio della madre, non lo era, in effetti, che soltanto per la metà, appartenendo l'altra metà al [OSCURATO:PERSONA] prima e poi alla signorina [OSCURATO:PERSONA] e per i diritti uxori alla vedova [OSCURATO:PERSONA] del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della testatrice nascituri.

Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacché in ogni caso la mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura congiuntiva della chiamata ereditaria, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

E certo, comunque, che, in base al testamento, alla signora [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva alla data del 15 novembre 1949 tutto il patrimonio ereditario della madre.

Onde, stando al principio costantemente applicato da questa Corte, che deve prendersi a base del procedimento di espropriazione la consistenza reale ed effettiva della proprietà terriera alla data del 15 novembre 1949, e che nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per eccesso nell'esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato, in quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora [OSCURATO:PERSONA], dei beni, che, in base al testamento della di lei madre [OSCURATO:PERSONA], spettavano a [OSCURATO:PERSONA], e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta, sono passati in proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l'usufrutto uxorio della madre di questa, salvo la sopravvenienza di altri figli della [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], nelle sue deduzioni, aveva in contrario addotto che il testamento della [OSCURATO:PERSONA] non è opponibile ad esso Ente perché fu pubblicato posteriormente al 15 novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data.

Ma l'assunto è infondato, giacché gli eventi relativi alla successione ereditaria, e quindi anche l'accettazione dell'eredità, si riconnettono con efficacia retroattiva al momento dell'apertura della successione.

Il verificarsi, come nel caso in esame, di una condizione della chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del 15 novembre 1949, retroagisce i suoi effetti al momento dell'apertura della successione, conformemente al principio dal punto di vista più generale già affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, "secondo il quale l'efficacia riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4 della cosidetta legge stralcio".

Il testamento della signora [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, la cui eredità si aprì col suo decesso il 6 maggio 1937, è, quindi, opponibile all'[OSCURATO:PERSONA], e pertanto illegittimo deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad esproprio terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla signora

[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

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[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato in seguito al deposito in data 22 ottobre 1951 di due piani particolareggiati di espropriazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della Società per azioni "Marmorelle", quali proprietari pro indiviso di due tenute (Montetosto e Centocorvi) in agro di Cerveteri, si disponeva il trasferimento all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di ettari 337.09.40. Con citazione 28 luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la Società "Marmorelle" in persona dell'amministratore, il Pallavicini, quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore del primo e procuratore della seconda) ed inoltre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA], convenivano l'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Roma chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del decreto di espropriazione, esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni. Richiamato un loro atto di opposizione all'[OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 1951, e un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i piani particolareggiati, assumevano che la espropriazione era stata disposta sul presupposto che la tenuta "Montetosto" appartenesse alla Misciattelli per 252, al Pallavicini per 84 e alla Società "Marmorelle" per 204/540, e la tenuta "Centocorvi" alla Misciattelli per 42, al Pallavicini per 14 e alla Società "Marmorelle" per 25/81, e sul presupposto, altresì, che dei 252/540 della prima tenuta e dei 42/81 della seconda, 168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81 fossero pervenuti alla Misciattelli (che già aveva ereditato da una zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, morta il 6 maggio 1937. Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio 1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la metà del suo patrimonio e disposto dell'altra metà mettendola a moltiplico per i nipoti (ex filia), dei quali il solo Guglielmo già nato all'epoca del testamento, e gli altri eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato in data 19 maggio 1951. Nel relativo atto di deposito si diceva che era stato ritrovato tra le carte di famiglia. Si erano, pertanto, attribuiti alla Misciattelli 84/540 della tenuta Montetosto e 14/81 della tenuta Centocorvi, appartenenti, invece, alla sua prole nata e nascitura, con conseguente errore nel calcolo della percentuale di reddito dominicale e violazione della tabella di scorporo di cui all'art. 4 della legge stralcio. Di qui il diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito dominicale. La domanda giudiziale veniva trascritta a favore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA], con nota 5 marzo 1955. L'Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955) che, alla morte della madre, la Misciattelli ne aveva accettato l'eredità - quale unica erede legittima - trascrivendo a suo favore. Su tale titolo di acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza della sua proprietà terriera nella compilazione del piano particolareggiato. La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri di [OSCURATO:PERSONA] - tuttora tali - alla possibilità di produrre un certificato anagrafico. In linea di diritto opponeva, quindi, diverse eccezioni (difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ecc.). In particolare, l'Ente riconosceva che certi atti, cui avevano partecipato il curatore dell'assente e il curatore dei suddetti nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22 dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato un'accettazione tacita dell'eredità, se il relativo diritto, a quell'epoca, non si fosse ormai prescritto. L'Ente sosteneva, quindi, nella specie, la inopponibilità ad esso del testamento di [OSCURATO:PERSONA]. Queste eccezioni venivano però respinte con sentenza (non definitiva) 5 luglio - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione suddetta, fondandosi il Tribunale sull'art. 252 delle disposizioni transitorie del Cod. civile. Osservava, altresì, il Tribunale che risalendo, a norma sia dell'art. 933 del vecchio che dell'art. 459 del nuovo Codice civile, al momento dell'apertura della successione, non era a dubitare che le accettazioni di eredità compiute posteriormente al 15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente, abbiano piena efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma. Pertanto, non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo, si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior reddito dominicale complessivo di L. 38.959, 33 i diritti di proprietà sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], ed eventualmente della prole nascitura della prima. Pertanto, il Tribunale, dichiarata la illegittimità del decreto legislativo di espropriazione, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei frutti. Con sentenza (definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti vari accertamenti tecnici (consulente tecnico dott. E. Barile) per individuare i terreni corrispondenti alla quantità di reddito dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di Roma condannava l'Ente di riforma a restituire tali terreni. Con atto 7 novembre 1957 l'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Nel corso del giudizio, essendosi già fatta richiesta (comparse conclusionali 11 dicembre e 20 dicembre 1959) per il rinvio della controversia - quanto alla legittimità del decreto legislativo di espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del 22 dicembre 1959, l'avvocato degli espropriati chiedeva che la causa fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore "per consentire la costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto". La Corte, in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza istruttoria del 28 gennaio 1960. Dopo di che, all'udienza del 31 marzo 1960, l'avvocato degli espropriati si costituiva "per la principessa [OSCURATO:PERSONA] del Vascello ved. Pallavicini in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella loro qualità di eredi del principe [OSCURATO:PERSONA], già costituito in giudizio a mezzo del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]". A tal fine depositava vari documenti. La difesa dell'Ente chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni; il che avveniva all'udienza del 5 maggio 1960, passando, quindi, la causa, all'udienza collegiale del 28 ottobre seguente, in decisione. Con ordinanza 14 dicembre 1960, la Corte di appello di Roma, esposti i fatti della causa, osservava che sia per le ragioni già indicate dal Tribunale, sia per la sopravvenuta giurisprudenza (sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in funzione nelle more del giudizio - la questione sollevata non poteva dirsi manifestamente infondata, e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per decidere se il decreto di espropriazione potesse ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle intestazioni catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di proprietà risultante dalla disposizione testamentaria. L'ordinanza veniva notificata alle parti il 7 gennaio 1961, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 5 gennaio 1961 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 4 febbraio 1961, n. 31. Nelle deduzioni in data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte costituzionale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio di rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di appello, della sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della eccezione nell'ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente da ciò, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo. A sua volta, nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] insisteva particolarmente sulla circostanza della ritardata pubblicazione del testamento, e sulla "evidente concorde pretesa, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di farne valere gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della quota di scorporo della esproprianda [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a carico degli altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era 'assente' fin dal 1940, e gli altri ancora di là da venire". Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e alla sua pubblicità, in relazione all'art. 620 del Cod. civile, sosteneva, inoltre, la difesa dell'Ente che quando la successione abbia ad oggetto beni immobili, "alla pubblicazione si ricollega necessariamente l'ulteriore pubblicità richiesta dalla legge per cui l'acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)". In via subordinata, la difesa dell'Ente rilevava che, in ogni caso, l'eventuale motivo di illegittimità del decreto di espropriazione, non vizierebbe detto decreto in toto, ma soltanto parzialmente, nella misura in cui l'errato calcolo della consistenza della proprietà Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse potuto determinare lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Assumeva, infine, riferendosi alla commassazione della quota ereditaria della prole nascitura della [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe comunque possibile pronunziare l'illegittimità del decreto di espropriazione emanato nei di lei riguardi, se prima non fosse accertato dal giudice di merito la possibilità o meno di tale sopravvenienza di prole. Al riguardo l'Ente si riservava di produrre, nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la conseguita certezza della non verificabilità della conditio juris cui è subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall'art. 462, ultimo comma, del Codice civile. In difesa di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] del Vascello ved. Pallavicini, quale esercente la patria potestà sulla figlia minore [OSCURATO:PERSONA] ed in proprio per i diritti uxori, di [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore della prole nascitura di [OSCURATO:PERSONA] e della Società per azioni "Marmorelle", è stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] una memoria, nella quale si ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi alla successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento dell'apertura della successione, onde è opponibile all'[OSCURATO:PERSONA] il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pur pubblicato posteriormente al 15 novembre 1949. Si mette poi in rilievo che col testamento la [OSCURATO:PERSONA] attribuiva metà del suo patrimonio alla figlia Maria e l'altra metà a tutti i nipoti nati e nascituri, mettendola "a moltiplico" tra loro. L'unico nipote nato era il principe [OSCURATO:PERSONA], disperso in azione di guerra nell'anno 1940, per il quale nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi del suo patrimonio divennero la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e la vedova [OSCURATO:PERSONA] del Vascello per i diritti uxori. Alla data del 15 novembre 1949, quindi, l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla espropriata [OSCURATO:PERSONA] soltanto per metà, mentre l'altra metà era di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi. Né la situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] verrebbe avvantaggiata dalla non sopravvenienza di figli, giacché nel suo testamento la [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito eredi di metà del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri, mettendo tale metà a moltiplico tra loro. La memoria conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D. P. R. del 28 dicembre 1952, n. 4379. : La Corte ritiene fondata la questione, proposta con l'ordinanza in esame, della legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato, per l'applicazione della legge delega di riforma agraria del 21 ottobre 1950, n. 841, per quanto attiene all'espropriazione subita dalla signora [OSCURATO:PERSONA], nei riguardi della quale è stata sollevata la questione. Tale decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione approntati dall'[OSCURATO:PERSONA] si basano sul presupposto che tutto il complesso di beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, già appartenente alla signora [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, fosse interamente passato in proprietà della figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede ab intestato della madre deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè stabilita dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza della proprietà terriera soggetta a scorporo; cosicché legittimamente sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei di lei confronti in riguardo a tutto il complesso terriero suddetto. Senonché la situazione reale del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato il testamento olografo, datato 5 maggio 1920, della signora [OSCURATO:PERSONA], col quale aveva lasciato alla figlia, signora [OSCURATO:PERSONA], soltanto metà del suo patrimonio, mentre aveva disposto dell'altra metà a favore dei nipoti, figli nati e nascituri, della [OSCURATO:PERSONA], mettendola "a moltiplico" tra loro. Ora risulta dagli atti della causa, ed è pacifico ormai tra le parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale, che un figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già nato al momento della redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la dichiarazione di "disperso" in azione di guerra nel 1940 e poi quella di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA] del Vascello, le quali, in seguito a quest'ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente la qualità di beneficiarie del di lui patrimonio, e che a questo titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d'appello e, dopo, avanti questa Corte. Quindi, in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il 19 maggio 1951, la signora [OSCURATO:PERSONA], che pur alla data del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell'intero patrimonio della madre, non lo era, in effetti, che soltanto per la metà, appartenendo l'altra metà al [OSCURATO:PERSONA] prima e poi alla signorina [OSCURATO:PERSONA] e per i diritti uxori alla vedova [OSCURATO:PERSONA] del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della testatrice nascituri. Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacché in ogni caso la mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura congiuntiva della chiamata ereditaria, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. E certo, comunque, che, in base al testamento, alla signora [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva alla data del 15 novembre 1949 tutto il patrimonio ereditario della madre. Onde, stando al principio costantemente applicato da questa Corte, che deve prendersi a base del procedimento di espropriazione la consistenza reale ed effettiva della proprietà terriera alla data del 15 novembre 1949, e che nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per eccesso nell'esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato, in quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora [OSCURATO:PERSONA], dei beni, che, in base al testamento della di lei madre [OSCURATO:PERSONA], spettavano a [OSCURATO:PERSONA], e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta, sono passati in proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l'usufrutto uxorio della madre di questa, salvo la sopravvenienza di altri figli della [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], nelle sue deduzioni, aveva in contrario addotto che il testamento della [OSCURATO:PERSONA] non è opponibile ad esso Ente perché fu pubblicato posteriormente al 15 novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data. Ma l'assunto è infondato, giacché gli eventi relativi alla successione ereditaria, e quindi anche l'accettazione dell'eredità, si riconnettono con efficacia retroattiva al momento dell'apertura della successione. Il verificarsi, come nel caso in esame, di una condizione della chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del 15 novembre 1949, retroagisce i suoi effetti al momento dell'apertura della successione, conformemente al principio dal punto di vista più generale già affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, "secondo il quale l'efficacia riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4 della cosidetta legge stralcio". Il testamento della signora [OSCURATO:PERSONA] vedova Misciattelli, la cui eredità si aprì col suo decesso il 6 maggio 1937, è, quindi, opponibile all'[OSCURATO:PERSONA], e pertanto illegittimo deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad esproprio terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla signora [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 16/1962 — Fons Iuris — Fons Iuris