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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29251/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI(dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 à D, FUGA] r\C, LI IJJffl twz,, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI(dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 à D, FUGA] r\C, LI IJJffl twz,, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris