CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 21910/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.1001/2025 CC - 21/05/2025 R.G.N. 12213/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15/02/2024 che aveva rigettato l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. aveva negato l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Careglio per l’imputazione provvisoria allo stesso ascritta (artt. 56, 629 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21910/2025 Roma, lì, 10/06/2025 In particolare, la Sesta sezione penale ha rilevato la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione sia in relazione alla omessa realizzazione di una lettura globale ed articolata dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Careglio, che con riferimento ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione ambientale (pag. 4 e seg.), con effetti conseguenti sulla motivazione ritenuta incompleta ed inadeguata, non avendo applicato i principi di diritto enucleati in relazione al caso di specie. 2. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, con ordinanza del 29/10/2024, depositata in data 10/03/2025, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero. Il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la soglia di offensività necessaria ad integrare la condotta oggetto di contestazione, in considerazione degli elementi di indagine acquisiti e del dato risolutivo rappresentato dalla mancanza di qualsiasi effettiva richiesta estorsiva. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perché manifestamente illogica, in relazione al perimetro delibativo oggetto del giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Sesta sezione penale della Corte di cassazione; il Tribunale nella decisione impugnata ha riproposto esattamente le stesse argomentazioni che erano state oggetto del giudizio di annullamento, omettendo di considerare il richiamo alla corretta valorizzazione nel loro complesso dei gravi indizi di colpevolezza, per come evidenziati dal Pubblico ministero con il proprio ricorso per cassazione. Il ricorrente ha rilevato, inoltre, come la Sesta sezione avesse esplicitamente affermato che il Tribunale di Catanzaro aveva trascurato di considerare la regula iuris dettata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale, in un caso quale quello in esame, e in relazione ad una peculiare condotta descritta nei termini denunciati, va comunque accertata l’esistenza di una carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, a prescindere dalla sua conoscenza dell’estorsore o del clan di appartenenza, vista la sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata al controllo strutturato delle consorterie ‘ndranghetistiche e in base ad attendibili regole di esperienza relative a quel fenomeno criminale. Ancora, si è osservato come la decisione impugnata avesse violato anche l’ulteriore tema devoluto, atteso che la Sezione Sesta aveva richiamato, come parametro valutativo di riferimento che “ai fini di integrare il tentativo di estorsione, non rilevano solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso, abbia iniziato ad attuarlo e che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato”. In particolare, il ricorrente ha sottolineato come si debba riscontrare la manifesta illogicità delle conclusioni del Tribunale, con particolare riferimento: - alla valorizzazione della circostanza che il Careglio, in seguito, non aveva reiterato alcuna iniziativa dello stesso tenore, atteso che l’idoneità della azione non poteva essere esclusa sulla base di una considerazione relativa a mancato compimento di altri atti del genere in epoca successiva; - alla ritenuta irrilevanza del turbamento della persona offesa; - al richiamo, a carattere del tutto inconferente come già evidenziato dalla Sesta sezione, alla mancata conoscenza da parte della persona offesa dell’identità o della funzione svolta dal Cariglio, con violazione delle indicazioni ermeneutiche rese in tema di estorsione ambientale, ripetendo lo stesso identico percorso argomentativo della ordinanza annullata. Le frasi pronunciate dal Careglio avrebbero dovuto quindi essere valutate ex ante come evidenziato dalla Suprema Corte, soprattutto considerate le giustificazioni fornite dal Tribunale, da ritenere del tutto contraddittorie se considerate in relazione al contesto ambientale (riconoscibilità, assenza di cautele). Infine, sempre nell’ambito del medesimo motivo, il ricorrente ha rilevato la manifesta illogicità della motivazione nel valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento ai contatti dello stesso con il capo clan Melluso, del tutto travisati al fine sostenere l’insussistenza del fatto reato. La valenza risolutiva a riscontro di tali dichiarazioni veniva del tutto pretermessa dal Tribunale, che si limitava a ritenere dirimente la mancata esplicita presenza di riferimenti alla consorteria nel dialogo intrattenuto dal Careglio con il capo cantiere e generico il richiamo del collaboratore al dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], poiché questi non specificava luogo, accordo e ammontare dell’estorsione. Circostanza queste del tutto contraddittorie rispetto a quanto accertato, tanto da integrare una motivazione apparente, atteso che, vista la reazione della persona offesa, nessun accordo era stato raggiunto. A tal fine si doveva evidenziare che l’omessa definizione nel dettaglio, proprio in applicazione dei principi di diritto richiamati, non era elemento necessario, dovendosi ritenere bastevole la prova, offerta dalla chiamata del collaboratore, che il Careglio avesse agito su espresso mandato della cosca Melluso. 3.2. Con una seconda censura il ricorrente ha evidenziato di conseguenza la ricorrenza di esigenze cautelari, significative ed esplicative del proprio interesse a ricorrere, attesa la concretezza del pericolo e la necessità di impedire la commissione di condotte della stessa specie. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente ha ampiamente richiamato i punti della precedente decisione del Tribunale di Catanzaro, oggetto della valutazione della Sesta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio, ed ha articolato una critica approfondita della decisione oggi impugnata, ritenendo violato il perimetro delibativo devoluto. Tale doglianza, tuttavia, non coglie nel segno. In tal senso, si deve ricordare che il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01). 3. Si deve, quindi, rilevare come emerga da parte del ricorrente la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un’analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Careglio, ritenuti insufficienti a sostenere il quadro di gravità indiziaria, in applicazione del dictum della sentenza rescindente, che è stato specificamente richiamato in ogni suo passaggio, con esplicitazione dei fatti valutati in relazione ai principi di diritto richiamati dalla sentenza rescindente. Il Tribunale, con un insindacabile giudizio in fatto, chiarendo il contesto nell’ambito del quale maturavano gli accertamenti che portavano alla imputazione provvisoria, ha colmato le lacune motivazionali rilevate e ha ritenuto non sussistente, in applicazione dei principi di diritto richiamati in sede rescindente, una sufficiente provvista indiziaria a carico del Careglio, nonostante le dichiarazioni dell’Accorinti, che sono state ritenute credibili nella ricostruzione di contesto, ma non bastevoli a colmare la portata della azione posta in essere, ritenuta non univoca e idonea, rispetto alla ipotesi di reato provvisoriamente imputata, tenuto conto della caratteristiche della azione, della mancata formulazione di una effettiva richiesta estorsiva (sebbene in contesto caratterizzato dal radicamento di organizzazioni di stampo mafioso specificamente valutato), delle modalità di avvicinamento al cantiere (ritenute significative di una minaccia larvata, ma non correlata ad una richiesta, neppure implicita, di corresponsione di alcun vantaggio), sicché l’insieme di elementi così compiutamente valutato non è stato ritenuto risolutivo al fine di ritenere l’idoneità della condotta in relazione alla imputazione elevata, elemento con il quale l’impugnante non si confronta. Il Tribunale ha, dunque, esercitato la propria autonoma valutazione sul punto, con giustificazione ampiamente correlata allo schema enunciato nella sentenza di annullamento (Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999-01). In tal senso sono state ampiamente considerate, dopo l’esame delle molteplici emergenze indiziarie, le modalità della condotta, ritenendo che per le sue caratteristiche, seppure in correlazione con gli elementi emersi dalle dichiarazioni dell’Accorinti, non avesse espresso alcuna pur implicita richiesta (pag. 5 e seg.), mentre la reazione della persona offesa vale a configurare la presenza di una minaccia, ma non l’elemento costitutivo del reato contestato, neppure in fieri. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso il 21/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]