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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16087/2026

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ato a NAPOLI il 17/12/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 cpv. cod. pen., il primo alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, il secondo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, e il terzo alla pena di un anno di reclusione, pene tutte così rideterminate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso comuni a tutti e tre mediante un unico atto, deducono, con il primo, vizio di motivazione in relazione ai motivi di gravame non oggetto di rinuncia e, con il secondo, vizio di motivazione in ordine alle dovute valutazioni da compiere ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, giacché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena valorizzando il positivo comportamento processuale dei ricorrenti, nonché la modesta entità del fatto, in virtù della quantità di droga e delle rudimentali modalità organizzative, mentre le questioni relative alle circostanze attenuanti generiche debbono ritenersi oggetto di rinuncia in quanto non comprese nel concordato (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 01); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite, in quanto proposte avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e, comunque, del tutto prive di specificità ed inerenti a un profilo già adeguatamente vagliato dalla Corte d'appello, la quale ha espressamente ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 17/12/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 cpv. cod. pen., il primo alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, il secondo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, e il terzo alla pena di un anno di reclusione, pene tutte così rideterminate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso comuni a tutti e tre mediante un unico atto, deducono, con il primo, vizio di motivazione in relazione ai motivi di gravame non oggetto di rinuncia e, con il secondo, vizio di motivazione in ordine alle dovute valutazioni da compiere ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, giacché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena valorizzando il positivo comportamento processuale dei ricorrenti, nonché la modesta entità del fatto, in virtù della quantità di droga e delle rudimentali modalità organizzative, mentre le questioni relative alle circostanze attenuanti generiche debbono ritenersi oggetto di rinuncia in quanto non comprese nel concordato (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 01); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite, in quanto proposte avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e, comunque, del tutto prive di specificità ed inerenti a un profilo già adeguatamente vagliato dalla Corte d'appello, la quale ha espressamente ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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