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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19472/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROVETINIMORENO-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4093/2022 depositata il 15/06/2022.Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalData pubblicazione 12/06/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA], che gestiva un ristorante, ha acquistato unmacchinario per naturalizzare l’acqua, prodotto dalla società Sideasrl, e finanziato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]L’acquisto, stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ha visto comegarante uno dei soci della acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, non avendo poi la società corrisposto l’ammontare delfinanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima si è rivolta alfideiussore, segnalandolo altresì alla [OSCURATO:PERSONA].2.- Ariola ha agito allora contro [OSCURATO:SOCIETA], per far accertare lafalsità della firma, e dunque per far accertare la circostanza di nonessere mai stato fideiussore della acquirente.Davanti al Tribunale di Roma si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], laquale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, ha altresì chiesto lachiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA], la produttrice del macchinario ecolei altresì che aveva stipulato il contratto di vendita.Anche quest’ultima si è costituita ed ha chiamato in causa il proprioagente, [OSCURATO:PERSONA] (pure riportato nella sentenza impugnatatalvolta come Roventini), indicato come colui che avevamaterialmente verificato l’identità dell’Ariola nella sottoscrizionedella fideiussione.3.-Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dopo consulenzatecnica, dichiarando falsa la sottoscrizione.

Ma ha rigettato ledomande di manleva.4.- Il capo di sentenza relativo alla falsità non è stato impugnato,con la conseguenza che l’accertamento che la sottoscrizione era falsaè passato in giudicato.Sono state invece riproposte in appello le domande di manleva.La Corte di appello di Roma, in riforma del primo grado, ha accoltola domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA], e dunque ha ritenuto2 di 4Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026che quest’ultima dovesse manlevare quella, ma ha rigettato laData pubblicazione 12/06/2026domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso il proprio agente Rovetini.5.- Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi dicensura.

Alla udienza camerale del 6.3.2025 è stata disposta larinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguitail [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compiuta giacenza perfezionatasi il 3.6.2025.Nessuno degli intimati si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.e dunque difetto assoluto di motivazione.Sostiene la ricorrente che non sono affatto chiare le ragioni in basealle quali si è ritenuto non provato che il Rovetini avesse effettuatola verifica delle firme.Dalle poche righe della motivazione non è dato intendere perché.2.- Con il secondo motivo si prospetta sia violazione dell’articolo 115c.p.c. che omesso esame di un fatto controverso e rilevante.Il motivo è connesso al primo.Sostiene la ricorrente che il fatto indicato al motivo precedente –ritenuto non provato dalla Corte di merito- emergeva pacificamentee la stessa Corte ne aveva preso atto: che era stato il Rovetini araccogliere le firme.Costui lo aveva ammesso nel costituirsi, salvo a dire che l’Ariolaaveva effettivamente sottoscritto; e non c’era mai statacontestazione sul punto.Dunque, i giudici di merito, oltre che travisare un fatto chiaramenteemerso, non lo avevano affatto esaminato.I due motivi, logicamente connessi.

Il primo è fondato edunque ciò comporta assorbimento del secondo.Intanto, la motivazione resa dalla Corte di appello è semplicementela seguente: Quanto alla domanda dell’appellata società neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], essa (deve, ndr) essere respinta non3 di 4Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026essendo stato dedotto né quindi provato il suo fondamento, nonData pubblicazione 12/06/2026risultando in atti documentazione da cui risulti provata lasottoscrizione e le dell’atto da parte del predetto, e il suo contenuto,essendo stato prodotto solo un contratto di mandato generico, chenon è sufficiente a provare che il contratto di Airola sia stato stipulatodal Roventini .Come è agevole notare, non si tratta affatto di una motivazione,bensì di una asserzione: i giudici di merito dicono che non c’è provama non dicono perché ed in base a cosa lo stabiliscono.Inoltre, questa motivazione sembra negare che l’agente abbiaaddirittura stipulato la fideiussione (ovviamente per conto e sumandato della società venditrice).

Dunque, la ratio decidendi è privadegli argomenti a suo sostegno, vale a dire del perché da quelcontratto non si possa ricavare alcunché.Inoltre, questa asserzione non tiene conto del fatto contrario: che lostesso Rovetini aveva detto di avere raccolto lui le firme e stipulatolui il contratto, fatto di cui si era discusso.Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, assorbito il secondo,e la decisione cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio,anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo.

Dichiara assorbito il secondo.Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 26/11/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROVETINIMORENO-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4093/2022 depositata il 15/06/2022.Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalData pubblicazione 12/06/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA], che gestiva un ristorante, ha acquistato unmacchinario per naturalizzare l’acqua, prodotto dalla società Sideasrl, e finanziato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]L’acquisto, stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ha visto comegarante uno dei soci della acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, non avendo poi la società corrisposto l’ammontare delfinanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima si è rivolta alfideiussore, segnalandolo altresì alla [OSCURATO:PERSONA].2.- Ariola ha agito allora contro [OSCURATO:SOCIETA], per far accertare lafalsità della firma, e dunque per far accertare la circostanza di nonessere mai stato fideiussore della acquirente.Davanti al Tribunale di Roma si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], laquale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, ha altresì chiesto lachiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA], la produttrice del macchinario ecolei altresì che aveva stipulato il contratto di vendita.Anche quest’ultima si è costituita ed ha chiamato in causa il proprioagente, [OSCURATO:PERSONA] (pure riportato nella sentenza impugnatatalvolta come Roventini), indicato come colui che avevamaterialmente verificato l’identità dell’Ariola nella sottoscrizionedella fideiussione.3.-Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dopo consulenzatecnica, dichiarando falsa la sottoscrizione. Ma ha rigettato ledomande di manleva.4.- Il capo di sentenza relativo alla falsità non è stato impugnato,con la conseguenza che l’accertamento che la sottoscrizione era falsaè passato in giudicato.Sono state invece riproposte in appello le domande di manleva.La Corte di appello di Roma, in riforma del primo grado, ha accoltola domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA], e dunque ha ritenuto2 di 4Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026che quest’ultima dovesse manlevare quella, ma ha rigettato laData pubblicazione 12/06/2026domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso il proprio agente Rovetini.5.- Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi dicensura. Alla udienza camerale del 6.3.2025 è stata disposta larinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguitail [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compiuta giacenza perfezionatasi il 3.6.2025.Nessuno degli intimati si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.e dunque difetto assoluto di motivazione.Sostiene la ricorrente che non sono affatto chiare le ragioni in basealle quali si è ritenuto non provato che il Rovetini avesse effettuatola verifica delle firme.Dalle poche righe della motivazione non è dato intendere perché.2.- Con il secondo motivo si prospetta sia violazione dell’articolo 115c.p.c. che omesso esame di un fatto controverso e rilevante.Il motivo è connesso al primo.Sostiene la ricorrente che il fatto indicato al motivo precedente –ritenuto non provato dalla Corte di merito- emergeva pacificamentee la stessa Corte ne aveva preso atto: che era stato il Rovetini araccogliere le firme.Costui lo aveva ammesso nel costituirsi, salvo a dire che l’Ariolaaveva effettivamente sottoscritto; e non c’era mai statacontestazione sul punto.Dunque, i giudici di merito, oltre che travisare un fatto chiaramenteemerso, non lo avevano affatto esaminato.I due motivi, logicamente connessi. Il primo è fondato edunque ciò comporta assorbimento del secondo.Intanto, la motivazione resa dalla Corte di appello è semplicementela seguente: Quanto alla domanda dell’appellata società neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], essa (deve, ndr) essere respinta non3 di 4Numero registro generale 593/2023Numero sezionale 4545/2025Numero di raccolta generale 19472/2026essendo stato dedotto né quindi provato il suo fondamento, nonData pubblicazione 12/06/2026risultando in atti documentazione da cui risulti provata lasottoscrizione e le dell’atto da parte del predetto, e il suo contenuto,essendo stato prodotto solo un contratto di mandato generico, chenon è sufficiente a provare che il contratto di Airola sia stato stipulatodal Roventini .Come è agevole notare, non si tratta affatto di una motivazione,bensì di una asserzione: i giudici di merito dicono che non c’è provama non dicono perché ed in base a cosa lo stabiliscono.Inoltre, questa motivazione sembra negare che l’agente abbiaaddirittura stipulato la fideiussione (ovviamente per conto e sumandato della società venditrice). Dunque, la ratio decidendi è privadegli argomenti a suo sostegno, vale a dire del perché da quelcontratto non si possa ricavare alcunché.Inoltre, questa asserzione non tiene conto del fatto contrario: che lostesso Rovetini aveva detto di avere raccolto lui le firme e stipulatolui il contratto, fatto di cui si era discusso.Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, assorbito il secondo,e la decisione cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio,anche per le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo.Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 26/11/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA4 di 4
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