Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12447/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

olta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.7.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione tra i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da ottobre 2005 a luglio 2009, e i reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (già unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen.), commessi da aprile 2008 a febbraio 2009, ritenendo inverosimile che nel 2005 il condannato, mentre era impegnato nel narcotraffico, avesse già prefigurato di commettere tre anni dopo il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per avere arrecato ad un sodalizio criminale un occasionale contributo legato alla fornitura di armi; Rilevato che il ricorso è essenzialmente costituto da doglianze in punto di fatto, sostanziatesi nell'osservazione secondo cui l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan di stampo mafioso era stata determinata dalla necessità di proteggere il traffico di stupefacenti da lui gestito; [OSCURATO:PERSONA] che l'elemento prospettato è semmai la conferma del fatto che il secondo reato non fu prefigurato ab origine insieme al primo, ma fu occasionato piuttosto da una non prevedibile e contingente evenienza, se è vero che la necessità di tutela della prima associazione si concretizzò solo dopo tre anni dalla sua costituzione; Considerato, in particolare, che, in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01); ì v 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente fondato su una valutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.7.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione tra i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da ottobre 2005 a luglio 2009, e i reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (già unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen.), commessi da aprile 2008 a febbraio 2009, ritenendo inverosimile che nel 2005 il condannato, mentre era impegnato nel narcotraffico, avesse già prefigurato di commettere tre anni dopo il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per avere arrecato ad un sodalizio criminale un occasionale contributo legato alla fornitura di armi; Rilevato che il ricorso è essenzialmente costituto da doglianze in punto di fatto, sostanziatesi nell'osservazione secondo cui l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan di stampo mafioso era stata determinata dalla necessità di proteggere il traffico di stupefacenti da lui gestito; [OSCURATO:PERSONA] che l'elemento prospettato è semmai la conferma del fatto che il secondo reato non fu prefigurato ab origine insieme al primo, ma fu occasionato piuttosto da una non prevedibile e contingente evenienza, se è vero che la necessità di tutela della prima associazione si concretizzò solo dopo tre anni dalla sua costituzione; Considerato, in particolare, che, in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01); ì v 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente fondato su una valutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris