CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \»)» Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di condanna primo grado, ha qualificato il furto contestato in termini di tentativo, procedendo alla rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., sono generici perché fondati su meri assunti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione espresse nella motivazione delle decisioni di primo e secondo grado che si integrano tra loro (prima e seconda pagina motivazione sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i