CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi aggiunti con cui si osserva che con l'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 131-bis cod. pen. secondo cui la causa di non punibilità sarà estesa anche ai delitti che prevedono nel minimo edittale una pena pari o inferiore due anni di reclusione, tra cui rientrerebbe il delitto di calunnia. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta offensività in concreto delle missive anonime in quanto inidonee a far iniziare un procedimento penale e in ordine alla quantificazione della provvisionale disposta in favore delle parti civili risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le denunce anonime fossero idonee a far iniziare un procedimento penale e rappresentato come fosse inconferente il fatto che in concreto lo stesso non venne avviato, valorizzando il contenuto delle accuse di reati rivolti alle persone offese; che in ordine alla quantificazione della provvisionale disposta in favore delle parti civili, con motivazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha dato conto delle ragioni della adeguata determinazione quantificazione in euro 6.000 dei danni morali così effettuata in via equitativa; osservato che la rilevata inammissibilità del ricorso impedisce al Collegio di apprezzare il motivo nuovo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de