CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 38504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. ITt [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Milano con provvedimento in data 05.02.2024, notificato in pari data, alle ore 13:22, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con provvedimento depositato in data 07.02.2024 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3 I 401/1989 e dell'art. 178 lett c) cod.proc.pen., lamentando che, a fronte della notifica del provvedimento questorile in data 05/02/2024 alle ore 13:22, il provvedimento di convalida era stato depositato in data 07/02/2024 ad orario imprecisato, con conseguente incertezza del rispetto del termine per la difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento questorile. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza giustificatrici dell'adozione della misura, lamentando che pur avendo l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla PG natura di provvedimento sottoposto alle garanzie di cui all'art. 13 Cost. il Gip aveva omesso ogni valutazione ed argomentazioni in ordine ai predetti requisiti. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in ordine all'attribuibilità delle , singole condotte al ricorrente, evidenziando anche/fion sussistono riconoscimenti o identificazioni dello stesso. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla pericolosità dell'interessato, evidenziando che il Gip aveva proceduto alla convalida in modo automatico, senza valutare la presenza o meno del requisito necessario della pericolosità del ricorrente. Con il quinto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla necessità di predisporre anche l'obbligo di presentazione alla PG come prescrizione aggiuntiva rispetto al divieto di accesso agli stadi. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va richiamato il condivisibile principio di diritto secondo cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., ove l'ordinanza di convalida sia stata comunque notificata all'interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l'interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l'inosservanza del termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima della sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla sua violazione (Sez.3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv.286523 - 01). E' stato osservato che l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art.182 cod. proc. pen.). A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo"»). Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pìeno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto. Il che accade, per esempio, quando l'intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell'ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine. Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata se tale diritto non è stato concretamente esercitato e non vi è alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatorio. Altrimenti ragionando la nullità si trasformerebbe in assoluta e insanabile. Nella specie, il principio di diritto suesposto ben si attaglia alla fattispecie in esame: il provvedimento questorile risulta notificato alle ore 13,22 del 5 febbraio 2024; l'ordinanza di convalida del Gip è stata depositata alle ore 9,55 del 7 febbraio 2024 e notificata il 10 febbraio 2024 senza alcuna attività difensiva da parte dell'interessato. Le ulteriori doglianze sono, invece, fondate. Va precisato, in diritto, che: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3^, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1^, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3^, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; amplius Sez. U, Labbia cit). Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, essendosi limitato ad aderire alla richiesta del PM con motivazione meramente assertiva ed assolutamente carente in ordine alla valutazione dei presupposti di legittimità della misura di prevenzione. Non ha, pertanto, congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo (non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo) che la legge gli demanda. 3. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli deve essere, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame sugli aspetti esposti, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore (SU n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712; Sez.3, n.20783 del 15/04/2010, Rv.247184; Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Rv. 247607; Sez. 3 n. 16404 del 10/03/2010, Rv. 246763; Sez.3, n.44274 del 09/10/2013, Rv.257691). P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano del 05/02/2024, limitatamente all'obbligo di