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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21043/2026

Testo disponibile della fonte

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ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controcuratore quale legale rappresentante pro tempore, autorizzato a starein giudizio con provvedimento del G.D. del 25/10/2016, rappresentatoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia – sezione distaccata di Siracusa, n. 888/16/2016, depositata indata 8/3/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;In seguito a due processi verbali di constatazione redatti,rispettivamente, dalla Guardia di Finanza di Siracusa in data 5/3/2008e dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 22/7/2009, quest’ultimanotificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche“la contribuente”) un avviso di accertamento per l’anno 2006 con ilquale fu recuperata a tassazione una sopravvenienza attiva di euro633.692.000.La contribuente, nell’anno 2006, ha contabilizzato fra i proventistraordinari una sopravvenienza attiva di un milione di euro conseguitaa fronte della riduzione del debito verso l’erario per gli oneri tributaridovuti e non versati a titolo di Irpeg, Irap e iva.In particolare, si trattava di imposte e tasse dichiarate e non versateper complessivi euro 2.518.560 riferita agli anni d’imposta 2000 e 2001ed oggetto di condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002.L’ufficio aveva emesso un provvedimento di diniego della sanatoriarichiesta, avverso il quale la contribuente aveva proposto ricorsi cheavevano avuto esiti favorevoli e che avevano portato una svalutazionedi circa il 40% dei debiti tributari in questione.Osserva l’Agenzia delle Entrate che mentre per le imposte d’esercizioindeducibili (Irpeg e Irap), la sopravvenienza conseguente alla loror.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026cancellazione non rileva ai fini della determinazione del redditoimponibile, lo stesso non varrebbe per l’iva e per le ritenute alla fonteche non incidono sul conto economico ma attengono al solo aspettofinanziario (la società agirebbe solo come sostituto d’imposta, percossoma non inciso dal tributo).Se per effetto di un provvedimento agevolativo, sancito da unasentenza della Commissione tributaria, venga meno il debito versol’erario, si configurerebbe una vera e propria remissione del debito che,ai sensi dell’art. 88 Tuir, costituirebbe una sopravvenienza attivatassabile.La C.T.P. di Siracusa accolse il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’avviso di accertamento.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale confermò lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso la curatela fallimentare della società.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 88 Tuir nonché degli artt. 83 e 85 in riferimentoall’art. 109, comma 3, Tuir nonché dell’art. 14, comma 5, della leggen. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sul presuppostoche la società contribuente, in virtù del condono ex lege n. 289/2002,quale sostituto d’imposta, avrebbe tratto un vantaggio economico conriferimento alle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendentie all’iva, poiché in quanto imposte “non proprie”, incassate in nome eper conto dell’erario, avrebbero determinato un arricchimento senzacausa per il sostituto d’imposta, che definitivamente avrebbe acquisitor.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026le somme trattenute per conto dell’erario non avendole versate allostesso.Secondo l’Agenzia delle Entrate, non sarebbe applicabile, al caso dispecie, la regola richiamata dai giudici di appello, secondo la quale leinsussistenze passive generate per effetto dell’adesione al condono dicui alla legge n. 289 del 2002 sono neutre ai fini fiscali.1.1.

Il motivo è infondato.E’ pacifico che, in seguito ad un contenzioso tributario, la odiernacontribuente ha ottenuto che gli effetti del condono ex lege n. 289 del2002 si estendessero anche ai debiti tributari per iva e ritenute allafonte di cui in questa sede si discute.In altri termini, in seguito al condono, gli organi giurisdizionali tributarihanno riconosciuto che gli effetti di quest’ultimo devono estendersianche ai debiti tributari a titolo di iva e di ritenute alla fonte “stralciati”nel bilancio chiuso al 31/12/2006.Orbene, non si comprende per quale motivo, se lo Stato ha rinunciato,tramite il condono, al pagamento dei detti debiti tributari, le sommecorrispondenti dovrebbero essere tassate a titolo di sopravvenienzaInfatti, se si giungesse a ritenere che tali somme “risparmiate” fosserotassabili a titolo di sopravvenienza attiva, sarebbero frustrati gli effettidel condono, visto che lo Stato con una mano lascerebbe, sebbene adeterminate condizioni, come il pagamento di somme inferiori aldovuto, delle somme in mano alla contribuente, mentre con l’altra letasserebbe come reddito d’impresa, qualificandole comesopravvenienze attive (conf.

Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7281 del07/03/2022, Rv. 664128–01).2.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore delspese del giudizio, che si liquidano in euro diecimila per compensi, oltreal rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltread euro duecento di spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22869/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controcuratore quale legale rappresentante pro tempore, autorizzato a starein giudizio con provvedimento del G.D. del 25/10/2016, rappresentatoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia – sezione distaccata di Siracusa, n. 888/16/2016, depositata indata 8/3/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;In seguito a due processi verbali di constatazione redatti,rispettivamente, dalla Guardia di Finanza di Siracusa in data 5/3/2008e dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 22/7/2009, quest’ultimanotificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche“la contribuente”) un avviso di accertamento per l’anno 2006 con ilquale fu recuperata a tassazione una sopravvenienza attiva di euro633.692.000.La contribuente, nell’anno 2006, ha contabilizzato fra i proventistraordinari una sopravvenienza attiva di un milione di euro conseguitaa fronte della riduzione del debito verso l’erario per gli oneri tributaridovuti e non versati a titolo di Irpeg, Irap e iva.In particolare, si trattava di imposte e tasse dichiarate e non versateper complessivi euro 2.518.560 riferita agli anni d’imposta 2000 e 2001ed oggetto di condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002.L’ufficio aveva emesso un provvedimento di diniego della sanatoriarichiesta, avverso il quale la contribuente aveva proposto ricorsi cheavevano avuto esiti favorevoli e che avevano portato una svalutazionedi circa il 40% dei debiti tributari in questione.Osserva l’Agenzia delle Entrate che mentre per le imposte d’esercizioindeducibili (Irpeg e Irap), la sopravvenienza conseguente alla loror.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026cancellazione non rileva ai fini della determinazione del redditoimponibile, lo stesso non varrebbe per l’iva e per le ritenute alla fonteche non incidono sul conto economico ma attengono al solo aspettofinanziario (la società agirebbe solo come sostituto d’imposta, percossoma non inciso dal tributo).Se per effetto di un provvedimento agevolativo, sancito da unasentenza della Commissione tributaria, venga meno il debito versol’erario, si configurerebbe una vera e propria remissione del debito che,ai sensi dell’art. 88 Tuir, costituirebbe una sopravvenienza attivatassabile.La C.T.P. di Siracusa accolse il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’avviso di accertamento.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale confermò lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso la curatela fallimentare della società.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 88 Tuir nonché degli artt. 83 e 85 in riferimentoall’art. 109, comma 3, Tuir nonché dell’art. 14, comma 5, della leggen. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sul presuppostoche la società contribuente, in virtù del condono ex lege n. 289/2002,quale sostituto d’imposta, avrebbe tratto un vantaggio economico conriferimento alle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendentie all’iva, poiché in quanto imposte “non proprie”, incassate in nome eper conto dell’erario, avrebbero determinato un arricchimento senzacausa per il sostituto d’imposta, che definitivamente avrebbe acquisitor.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026le somme trattenute per conto dell’erario non avendole versate allostesso.Secondo l’Agenzia delle Entrate, non sarebbe applicabile, al caso dispecie, la regola richiamata dai giudici di appello, secondo la quale leinsussistenze passive generate per effetto dell’adesione al condono dicui alla legge n. 289 del 2002 sono neutre ai fini fiscali.1.1. Il motivo è infondato.E’ pacifico che, in seguito ad un contenzioso tributario, la odiernacontribuente ha ottenuto che gli effetti del condono ex lege n. 289 del2002 si estendessero anche ai debiti tributari per iva e ritenute allafonte di cui in questa sede si discute.In altri termini, in seguito al condono, gli organi giurisdizionali tributarihanno riconosciuto che gli effetti di quest’ultimo devono estendersianche ai debiti tributari a titolo di iva e di ritenute alla fonte “stralciati”nel bilancio chiuso al 31/12/2006.Orbene, non si comprende per quale motivo, se lo Stato ha rinunciato,tramite il condono, al pagamento dei detti debiti tributari, le sommecorrispondenti dovrebbero essere tassate a titolo di sopravvenienzaInfatti, se si giungesse a ritenere che tali somme “risparmiate” fosserotassabili a titolo di sopravvenienza attiva, sarebbero frustrati gli effettidel condono, visto che lo Stato con una mano lascerebbe, sebbene adeterminate condizioni, come il pagamento di somme inferiori aldovuto, delle somme in mano alla contribuente, mentre con l’altra letasserebbe come reddito d’impresa, qualificandole comesopravvenienze attive (conf. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7281 del07/03/2022, Rv. 664128–01).2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 22869/2016 a.c. 19/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22869/2016Numero sezionale 4280/2026Numero di raccolta generale 21043/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore delspese del giudizio, che si liquidano in euro diecimila per compensi, oltreal rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltread euro duecento di spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22869/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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