CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 18332/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. All'imputato era stato contestato di essersi allontanato il 15 agosto 2021 senza autorizzazione sulla pubblica via a 500 metri dalla propria abitazione, dove era detenuto agli arresti donniciliari. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. Erroneamente il Giudice ha ritenuto applicabile la causa di esclusione di punibilità, in assenza dei presupposti necessari per l'inquadramento della condotta dell'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. La norma infatti richiede l'esame di tutti gli indicatori della particolare tenuità del fatto relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza. Il Tribunale ha invece utilizzato circostanze che nulla aggiungono in tema di scemata offensività e che potevano rilevare soltanto ai fini della dosimetria della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto il Tribunale ha operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rileva /'------, (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Rv. 279311). Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]