CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nord, in data 30 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa, consumata e tentata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta un difetto di legittimazione nella presentazione della querela, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata, richiamando peraltro la giurisprudenza di questa Corte, hanno difatti evidenziato come la querela fosse stata ritualmente proposta dalla parte offesa, che andava identificata non nell'ente Poste italiane, bensì nel destinatario dell'assegno presentato dall'imputata per l'incasso (in termini analoghi, Sez. 2, n. 46113 del 05/11/2015, Palmeri, Rv. 265241); Considerato che la seconda doglianza, che censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, è finalizzata a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 ha logicamente desunto la colpevolezza della prevenuta dal fatto che questa avesse portato all'incasso sul proprio conto corrente gli assegni contraffatti, senza offrire alcuna giustificazione in merito alle condotte contestate; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 4 ha da un lato congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la gravità della condotta, per le modalità esecutive e il danno cagionato, così escludendo la non particolare tenuità del fatto sotto il profilo oggettivo, e per altro verso negato le generiche, non essendoci elementi positivamente valutabili in tal senso (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C