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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27076/2021

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nte Rep .

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24247 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R03 A841L) D'AMATO Vincenzina (CF: [OSCURATO:PERSONA] 58S65 A841R) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D26 C351Y) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C30 A841G) [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D66 A841Y rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41D08 C351E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77E51 C351A) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 833/2019, pubblicata in data 11 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato hanno promosso l'esecuzione forzata per obblighi di fare nei confronti dei co- niugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna Ric. n. 24247/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 5 all'arretramento dei ballatoi della costruzione degli intimati ed alla rimozione dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica dalla collocazione a ridosso della sede stradale, per violazione delle distanze legali).

Gli obbligati hanno proposto opposizione.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono coniugi Ricceri e D'Amato, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, in relazione all'art. 360 n.3 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc - omessa pro- nuncia su un capo della domanda - in relazione all'art. 360 n.4 cpc».

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente fondati.

I ricorrenti fanno presente che era stata proposta dagli obbli- gati esecutati sia un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dell'art. 617 c.p.c., con la quale era stata dedotta la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., sia un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale era stato dedotto il difetto di legittimazione attiva dei creditori procedenti, essendo stato acquisito al patrimonio comunale l'immobile di loro proprietà, in relazione al quale era stata accertata la violazione delle distanze legali.

Il tribunale aveva accolto entrambe le opposizioni, dichiarando comunque l'inesistenza del diritto dei coniugi Ricceri e D'Amato a procedere all'esecuzione forzata.

La corte di appello ha ritenuto insussistente l'interesse degli opposti ad impugnare la decisione sull'opposizione all'esecuzione, in quanto assorbita da quella sull'opposizione agli atti esecutivi, non oggetto di gravame, ed anzi da ritener- si estranea alla effettiva ratio decidemdi della sentenza di primo grado ed enunciata solo ad abundantiam, richiamando in proposito i principi di diritto espressi da questa Corte se- condo cui «qualora il giudice, dopo una statuizione di inam- missibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazio- ne al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccom- bente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguen- temente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per di- fetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svol- ta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01 e succes- sivi conformi).

In realtà i principi di diritto appena esposti risultano del tutto inconferenti rispetto al caso di specie, essendo dettati per l'ipotesi in cui sia decisa un'unica domanda con la dichiarazio- Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 ne di inammissibilità della stessa, seguita da considerazioni attinenti al merito.

Nella presente fattispecie, al contrario, sono state proposte due domande distinte e autonome, con oggetto del tutto diffe- rente (domande soggette finanche a diversi mezzi di impu- gnazione), neanche poste dagli attori in rapporto di subordi- nazione l'una rispetto all'altra, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata: l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi (attinente al solo cd. quomodo exequendum, cioè al- la regolarità degli atti di esecuzione e di quelli preliminari alla stessa), di conseguenza, non poteva certo determinare l'assorbimento dell'opposizione all'esecuzione, avente ad og- getto la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecu- zione forzata dei creditori intimanti, sulla base del titolo ese- cutivo fatto valere.

Tanto meno è possibile ipotizzare che la motivazione relativa all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (per quanto ri- sulti enunciata dal tribunale «per ragioni di mera completez- za») fosse effettivamente un mero complemento, ad abun- dantiam, rispetto alla motivazione relativa all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, come tale del tutto irrile- vante, e ciò sia perché si trattava, come già chiarito, di do- mande con oggetto totalmente differente e non interferente, sia perché comunque il tribunale ha infine dichiarato, proprio in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del diritto dei coniugi Ricceri e D'Amato a procedere ad esecu- zione forzata, onde non può evidentemente negarsi l'idoneità di tale pronuncia a passare in giudicato e, di conseguenza, l'interesse dei creditori opposti soccombenti ad impugnarla nel merito.

La corte di appello avrebbe, quindi, dovuto prendere in consi- derazione ed esaminare nel merito il gravame relativo alla de- cisione del tribunale sull'opposizione all'esecuzione, che peral- Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 tro costituiva l'unico capo della decisione di primo grado as- soggettabile ad appello (dal momento che le decisioni in tema di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.).

Avendo invece essa dichiarato - erroneamente, per quanto fin qui esposto - inammissibile tale gravame per difetto di inte- resse, la decisione impugnata va cassata in relazione a tale profilo, affinché si possa provvedere alla decisione sul merito in sede di rinvio (decisione che non è possibile adottare nella presente sede, diversamente da quanto richiesto dai controri- correnti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., essendo necessari a tal fine accertamenti di fatto).

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep . ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24247 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R03 A841L) D'AMATO Vincenzina (CF: [OSCURATO:PERSONA] 58S65 A841R) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D26 C351Y) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C30 A841G) [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D66 A841Y rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41D08 C351E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77E51 C351A) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 833/2019, pubblicata in data 11 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato hanno promosso l'esecuzione forzata per obblighi di fare nei confronti dei co- niugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna Ric. n. 24247/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 5 all'arretramento dei ballatoi della costruzione degli intimati ed alla rimozione dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica dalla collocazione a ridosso della sede stradale, per violazione delle distanze legali). Gli obbligati hanno proposto opposizione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catania. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono coniugi Ricceri e D'Amato, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, in relazione all'art. 360 n.3 cpc». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc - omessa pro- nuncia su un capo della domanda - in relazione all'art. 360 n.4 cpc». I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente fondati. I ricorrenti fanno presente che era stata proposta dagli obbli- gati esecutati sia un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dell'art. 617 c.p.c., con la quale era stata dedotta la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., sia un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale era stato dedotto il difetto di legittimazione attiva dei creditori procedenti, essendo stato acquisito al patrimonio comunale l'immobile di loro proprietà, in relazione al quale era stata accertata la violazione delle distanze legali. Il tribunale aveva accolto entrambe le opposizioni, dichiarando comunque l'inesistenza del diritto dei coniugi Ricceri e D'Amato a procedere all'esecuzione forzata. La corte di appello ha ritenuto insussistente l'interesse degli opposti ad impugnare la decisione sull'opposizione all'esecuzione, in quanto assorbita da quella sull'opposizione agli atti esecutivi, non oggetto di gravame, ed anzi da ritener- si estranea alla effettiva ratio decidemdi della sentenza di primo grado ed enunciata solo ad abundantiam, richiamando in proposito i principi di diritto espressi da questa Corte se- condo cui «qualora il giudice, dopo una statuizione di inam- missibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazio- ne al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccom- bente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguen- temente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per di- fetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svol- ta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01 e succes- sivi conformi). In realtà i principi di diritto appena esposti risultano del tutto inconferenti rispetto al caso di specie, essendo dettati per l'ipotesi in cui sia decisa un'unica domanda con la dichiarazio- Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 ne di inammissibilità della stessa, seguita da considerazioni attinenti al merito. Nella presente fattispecie, al contrario, sono state proposte due domande distinte e autonome, con oggetto del tutto diffe- rente (domande soggette finanche a diversi mezzi di impu- gnazione), neanche poste dagli attori in rapporto di subordi- nazione l'una rispetto all'altra, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata: l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi (attinente al solo cd. quomodo exequendum, cioè al- la regolarità degli atti di esecuzione e di quelli preliminari alla stessa), di conseguenza, non poteva certo determinare l'assorbimento dell'opposizione all'esecuzione, avente ad og- getto la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecu- zione forzata dei creditori intimanti, sulla base del titolo ese- cutivo fatto valere. Tanto meno è possibile ipotizzare che la motivazione relativa all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (per quanto ri- sulti enunciata dal tribunale «per ragioni di mera completez- za») fosse effettivamente un mero complemento, ad abun- dantiam, rispetto alla motivazione relativa all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, come tale del tutto irrile- vante, e ciò sia perché si trattava, come già chiarito, di do- mande con oggetto totalmente differente e non interferente, sia perché comunque il tribunale ha infine dichiarato, proprio in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del diritto dei coniugi Ricceri e D'Amato a procedere ad esecu- zione forzata, onde non può evidentemente negarsi l'idoneità di tale pronuncia a passare in giudicato e, di conseguenza, l'interesse dei creditori opposti soccombenti ad impugnarla nel merito. La corte di appello avrebbe, quindi, dovuto prendere in consi- derazione ed esaminare nel merito il gravame relativo alla de- cisione del tribunale sull'opposizione all'esecuzione, che peral- Ric. n. 24247/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 tro costituiva l'unico capo della decisione di primo grado as- soggettabile ad appello (dal momento che le decisioni in tema di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.). Avendo invece essa dichiarato - erroneamente, per quanto fin qui esposto - inammissibile tale gravame per difetto di inte- resse, la decisione impugnata va cassata in relazione a tale profilo, affinché si possa provvedere alla decisione sul merito in sede di rinvio (decisione che non è possibile adottare nella presente sede, diversamente da quanto richiesto dai controri- correnti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., essendo necessari a tal fine accertamenti di fatto). 2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2021.