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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30557/2026

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GIA il 04/09/1984 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];161/RG. 43797 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulla testimonianza dell'agente di polizia che ha ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] !consistente nello spintonamento e lo strattonamento degli operanti per darsi alla fuga e non essere identificato trovandosi a bordo di un mezzo privo di assicurazione (pag. 3), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ritenuti inammissibili i motivi, anche perché declinati in fatto e volti ad ipotizzare una lettura alternativa non consentita, circa la ricostruzione della condotta come mera sottrazione al controllo e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 anche con i reiterati precedenti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i motivi sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono generici alla luce degli argomenti adottati dalla sentenza alle pagg. 3 e 4; rilevato che le censure sulla recidiva e sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non erano stati posti con l'atto di appello; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.MLa Consigliera ensora [OSCURATO:PERSONA] entePaola [OSCURATO:PERSONA] a lini [OSCURATO:PERSONA] i i AGO 7076 IL PITN7T043 CTI nri ,\PTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIA il 04/09/1984 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];161/RG. 43797 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulla testimonianza dell'agente di polizia che ha ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] !consistente nello spintonamento e lo strattonamento degli operanti per darsi alla fuga e non essere identificato trovandosi a bordo di un mezzo privo di assicurazione (pag. 3), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ritenuti inammissibili i motivi, anche perché declinati in fatto e volti ad ipotizzare una lettura alternativa non consentita, circa la ricostruzione della condotta come mera sottrazione al controllo e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 anche con i reiterati precedenti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i motivi sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono generici alla luce degli argomenti adottati dalla sentenza alle pagg. 3 e 4; rilevato che le censure sulla recidiva e sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non erano stati posti con l'atto di appello; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MLa Consigliera ensora [OSCURATO:PERSONA] entePaola [OSCURATO:PERSONA] a lini [OSCURATO:PERSONA] i i AGO 7076 IL PITN7T043 CTI nri ,\PTO
Sentenza Cassazione n. 30557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris