CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di•ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in qualità di legale rappresentante della società "Feval di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita in data 29 gennaio 2010. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei fatti di distrazione limitatamente ai beni strumentali costituiti da due presse e, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fallimentare, ha ridotto la pena principale e quelle accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare.2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso il Vallone, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla distrazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 e al valore dei beni ammortizzabili indicati nell'apposito libro. Quanto all'autovettura, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto provato dalla documentazione in atti, attestante l'avvenuta permuta del mezzo in data 11 giugno 2004. Quindi, già alla data del 31 dicembre 2004 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] non era più nella disponibilità della società fallita, così come provato dalla documentazione allegata al ricorso. Il ricorrente, inoltre, denunzia l'omessa e l'erronea valutazione delle prove documentale e dichiarativa in ordine al valore dei beni indicato nell'elenco di quelli ammortizzabili. In particolare, si censura l'omessa valutazione del fatto che il valore dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 e delle due presse costituisce quello complessivo dei beni in relazione ai quali la Guardia di Finanza ha effettuato una stima complessiva di euro 131.771,00 Non si è, peraltro, tenuto conto dell'esatta svalutazione del valore dei suddetti beni, mentre risulta dalle stesse dichiarazioni del curatore che sono state acquisite all'attivo fallimentare due autovetture (una delle quali è quella acquistata dando in permuta l'[OSCURATO:PERSONA] 147) e diritti immobiliari su terreni. 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. Quanto all'elemento oggettivo del reato, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che i beni oggetto dell'imputazione sono stati impiegati per finalità aziendali. Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente assume che non v'è prova che egli si fosse rappresentato il pericolo che la condotta costituisse per la garanzia della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela dei creditori. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B). La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui non ha chiarito la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruzione della situazione contabile e non abbia, invece, semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scritture senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in tale ultimo caso, si configura l'elemento psicologico del reato di bancarotta semplice.2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove relative alla bancarotta documentale. In particolare, la Corte territoriale non ha preso in considerazione le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva spiegato come non fosse stato possibile effettuare gli adempimenti relativi alla tenuta delle scritture contabili in ragione del prelievo di queste ultime dalla Guardia di Finanza nel settembre 2006 e che, nel frattempo, l'attività della Feval era cessata. 2.5. Con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati. 2. Fondate sono le censure in ordine al travisamento della prova in relazione alla distrazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147. Invero, la Corte territoriale ha omesso di considerare quanto provato dalla documentazione in atti, attestante l'avvenuta permuta della suindicata autovettura in data 11 giugno 2004, sicché il mezzo non era più nella disponibilità della società fallita al momento del fallimento. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla distrazione della autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147, perché il relativo fatto di distrazione non sussiste. 3. Versate in fatto e finalizzate a una inammissibile rivalutazione delle prove sono le doglianze relative al valore degli altri beni oggetto di distrazione, come indicati nel libro dei beni ammortizzabili. Non è, peraltro, rispondente al vero che il valore dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 e delle due presse (in relazione alle quali v'è stata pronunzia di assoluzione) corrisponda al valore complessivo dei beni in relazione ai quali la Guardia di Finanza ha effettuato la stima dei beni distratti. Né può aver alcun rilievo la prospettata "svalutazione", giacché integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il mancato rinvenimento di beni che risultano indicati nelle scritture dell'impresa e che non siano stati oggetto di "rottamazione" effettuata in base a elementi contabili che attribuiscano un valore agli stessi pari a zero. 4. Le doglianze proposte con il secondo motivo sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, va ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804). 5. Il terzo e il quarto motivo sono infondati, giacché i giudici di merito hanno congruamente motivato in relazione agli "indici di fraudolenza" emersi in ordine alla inattendibilità della documentazione contabile rinvenuta dalla curatela. D'altronde, va ricordato che, essendo stata contestata e ritenuta la fraudolenta tenuta delle scritture, per configurare il reato è sufficiente la sussistenza del dolo generico, i cui elementi sintomatici sono stati evidenziati nella sentenza impugnata, dando conto della valutazione, esente da vizi di travisamento, delle risultanze processuali. 6. L'ultimo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, è nuovo e, quindi, precluso, perché non risulta proposto con l'atto di appello. 7. L'annullamento senza rinvio per la condotta distrattiva della autovettura non impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, giacché sono state già concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, sicché la pena non può essere ulteriormente ridotta. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazione della autovettura AL