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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 19819/2022

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ORDINANZA sul ricorso 33023/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 24 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTA 2o2) MARANO' ,ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 77 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec: [OSCURATO:EMAIL] avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bari, assumendo di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, per la somma di L. 104.578.367, ottenne decreto ingiuntivo in danno del debitore e della moglie, quale garante, per l'importo di circa L 101.030.730 oltre interessi per saldi passivi di conto corrente bancario e iscrisse ipoteca giudiziale per circa L. 150 milioni sull'intero patrimonio immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, e nel giudizio spiegò atto di intervento, quale cessionaria del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], disposta una CTU contabile con cui accertò l'inesistenza del credito vantato dalla banca, risultando piuttosto un credito del correntista, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo ma rigettò la domanda di danni, formulata dal Tisbo ex art.96 c.p.c.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28/6/2012, rigettò l'appello ma la sentenza fu cassata da questa Corte, con sentenza del 5/4/2016, la quale affermò il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui - come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo co. c.p.c. quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri indicati agli artt. 2875 e 2876 c.c., così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore".

3. A seguito di riassunzione della causa la Corte d'Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 5/6/2019, ha ritenuto che, in concreto, non fosse stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale del creditore, e cioè la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale tra la condotta della banca ed il danno ed ha pertanto rigettato l'appello.

Per quanto ancora qui di interesse la Corte ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la iscrizione ipotecaria e il danno che sarebbe derivato al Tisbo per non aver potuto disporre del proprio patrimonio immobiliare mediante la commercializzazione dei beni realizzati su suoli edificatori di sua proprietà, in quanto i beni, prima dell'iscrizione ipotecaria della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, già risultavano gravati da ipoteca di altro istituto di credito, sicchè ciò avrebbe comunque precluso di porre in essere le attività asseritamente impedite dalla successiva iscrizione di ipoteca; né poteva ritenersi sussistente la prova del pregiudizio asseritamente costituito dalla disponibilità di un terzo all'acquisto di uno dei beni pignorati, non essendovi prova della genuinità dei documenti provenienti dal terzo.

Neppure vi sarebbe prova del danno in mancanza di idonea documentazione contabile da cui poter desumere il venir meno di utili per effetto dell'iscrizione e del blocco dell'attività imprenditoriale.

Ancora vi sarebbe prova documentale della manifestata disponibilità della banca a ridurre l'iscrizione ipotecaria, alla quale il Tisbo non avrebbe dato alcun riscontro.

Conclusivamente la Corte d'Appello ha rigettato l'appello, con compensazione delle spese. 4.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha più volte richiamato documentazione prodotta per la prima volta tardivamente dalla Banca ritenendola peraltro ammissibile (in particolare lettera della banca del 21 marzo 2002 e del 5 giugno 2002) e in relazione alla quale la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova dell'istituto di credito circa la volontà di svincolare dall'ipoteca il capannone oggetto di trattative di vendita in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, utilizzando una documentazione tardivamente e dunque inammissibilmente acquisita in giudizio, abbia ritenuto provata la espressa volontà della banca di procedere alla riduzione dell'ipoteca iscritta.

Si tratterebbe di documentazione allegata dalla Banca nella fase di appello che, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stata acquisita in violazione dell'art. 345 c.p.c. 2.Con il secondo motivo si deduce "ex art. 360, co. 1 n. 4 laddove la Corte d'Appello di Bari, pur sollecitata dalla richiesta di stralcio della nuova documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], allorché si costituiva nel giudizio n. 1203 del 2016, ha del tutto ignorato la relativa eccezione del difensore del [OSCURATO:PERSONA], ammettendo, pertanto, la detta documentazione sulla quale, peraltro, ha fondato il proprio convincimento"

3. Con il terzo motivo di ricorso - ex art. 360, co. 1 n. 4 con riferimento all'art. 116 c.p.c. laddove la Corte d'Appello di Bari con la sentenza impugnata, con riguardo alle raccomandate del 21/3/2002 e 5/6/2002, ha ritenuto essere stata fornita la prova - da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Bari - della volontà di cancellare, seppure parzialmente, l'ipoteca gravante sugli immobili del ricorrente. 1-3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tutti afferenti al preteso error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ritenere ammissibili e rilevanti, ai fini del decidere, le lettere della Banca del 21 marzo 2002 e del 5 giugno 2002, asseritamente tardive.

Essi vanno disattesi.

Le due raccomandate sulle quali la Corte d'Appello ha basato la propria argomentazione sono state depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la prima in occasione della costituzione della medesima nel giudizio di secondo grado pendente davanti alla Corte d'Appello e, stante l'introduzione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, da ritenersi depositata nella prima udienza utile, e la seconda unitamente alle note di replica.

Era allora in vigore, alla data del 24/2/2006, la formulazione dell'art. 345, 3° co. c.p.c. secondo la quale "non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa".

La novella di cui alla L 134/12 -che ha soppresso tale margine di discrezionale valutazione del giudice d'appello circa la indispensabilità dei documenti ai fini della decisione- si applica ai giudizi introdotti dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, non si applica al presente giudizio, di guisa che entrambi i documenti potevano essere considerati- e sono stati in concreto ritenuti- indispensabili ai fini della decisione della causa.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso che fanno leva sulla pretesa tardività e conseguente inammissibilità della richiamata documentazione.

Il tutto a prescindere dal rilievo preliminare dell'inammissibilità del motivo in quanto non evidenzia l'interesse del ricorrente a far valere l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla banca in sede di appello.

Invero, le censure attinenti all'utilizzo delle due raccomandate sono dirette a sostenere la risarcibilità del danno conseguito alla impossibilità di vendere gli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA], a causa del persistere del vincolo ipotecario; sennonché il ricorrente non ha fornito, a monte, elementi idonei a dimostrare che detti immobili fossero liberi dalle iscrizioni ipotecarie della [OSCURATO:PERSONA] (si è, infatti, limitato ad affermare - nell'illustrazione del successivo IX motivo - che le precedenti ipoteche non colpivano il capannone e la palazzina uffici siti in Bitonto, di cui ha indicato le particelle catastali, ma non ha impugnato la sentenza nella parte in cui - a pp. 14 e 15 - ha individuato le stesse particelle come ipotecate sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari che, prima, dalla [OSCURATO:PERSONA]) e non ha pertanto evidenziato l'interesse a far accertare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la mancata vendita di immobili, che presupponeva una (non dimostrata) libertà di detti immobili da altre formalità pregiudizievoli.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce "ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 1335 c.c.

Nella specie non sussisterebbe neppure la presunzione di conoscenza - da parte del Tisbo, della presunta volontà della banca di operare una riduzione della iscrizione ipotecaria".Il ricorrente contesta che fosse, in ogni caso, possibile ritenere perfezionata la conoscenza delle richiamate raccomandate in quanto le stesse si presenterebbero sfornite, sia della velina compilata dal mittente e poi timbrata dall'ufficio postale al momento della consegna della raccomandata, sia dell'avviso di ricevimento. 4.1 II motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente non riporta come e dove abbia articolato la censura nel grado d'appello sì da non porre questa Corte in condizione di apprezzare se la questione fosse già parte del giudizio.

5. Con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 394 c.p.c. , degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4.

Divieto di nova.

Error in procedendo -il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe violato il divieto di nova in appello là dove, nel discostarsi dal principio di diritto sancito dalla ordinanza rescindente di questa Corte, avrebbe negato la sussistenza del nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e il danno, facendo riferimento a circostanze ed argomenti nuovi con ciò introducendo una nuova causa petendi.

In particolare i "nuovi elementi" lamentati sarebbero individuabili nella esistenza di vincoli ed ipoteche sul patrimonio dell'appellante e nel prospettato concorso di colpa dell'ing.

Tisbo ai sensi dell'art. 1227 c.c. 5.1 Il motivo è infondato.

La presenza di vincoli ed ipoteche pregresse sul patrimonio del Tisbo era stata dedotta e documentata dalla banca già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, di guisa da escludere ogni ipotesi di nova in appello.

Per quel che riguarda il preteso concorso di colpa del Tisbo ai sensi dell'art. 1227 c.c. , il motivo è inammissibile in quanto la Corte d'Appello di Bari non si è pronunziata sulla relativa domanda ex art. 1227 c.c. avendo rigettato integralmente la domanda del Tisbo.

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 384, co. 2 c.p.c. dell'art. 96 c.p.c. co. 2, nullità della sentenza per consequenziale violazione dell'art. 112 c.p.c. in ogni caso in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. laddove la sentenza qui impugnata non si è attenuta ai limiti del giudizio rescissorio delimitato dalla sentenza rescindente di questa Corte che, avendo riconosciuto l'an in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 96, co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto semplicemente pronunciarsi sul quantum, trattandosi di un giudizio rescissorio con funzione prosecutoria.

Era precluso alla Corte d'Appello di Bari procedere, come invece ha fatto, all'accertamento dell'esistenza stessa del credito risarcitorio.

Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai limiti del giudizio rescindente di cui alla sentenza di questa Corte ma avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda.

Ad avviso del ricorrente questa Corte avrebbe già pronunciato sull'an della responsabilità così lasciando aperto unicamente il giudizio sull'accertamento del quantum, di guisa che il ritornare, da parte dell'impugnata sentenza, sulla questione dell'accertamento del nesso causale e dunque sull'accertamento dell'an costituirebbe violazione dell'art. 384, co.2 c.p.c.

7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce "Ex art. 360, co. 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 96, co. 2 c.p.c." riproponendo le stesse doglianze di cui al precedente motivo. 6 -7 I motivi sono da disattendere.

La sentenza impugnata non ha affatto esorbitato dai limiti del giudizio rescissorio ma si è attenuta a quei limiti pur procedendo all'accertamento dei presupposti per il risarcimento del danno.

Infatti il principio di diritto sancito da questa Corte consisteva soltanto nel non escludere a priori che, al giudizio sull'accertamento della esistenza del credito, potesse non conseguire automaticamente una pronuncia di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la conseguente necessità di condurre uno scrutinio sulla diligenza posta in essere dal creditore ai fini di escludere quella responsabilità, anche alla luce dell'interpretazione dell'art. 111 Cost. e della conseguente necessità di estendere l'area dei comportamenti abusivi fonte di responsabilità civile.

Restava, quindi, impregiudicata la questione della sussistenza o meno di una specifica responsabilità del creditore, sia quanto al fatto generatore di danno, sia quanto ai profili della colpa sia quanto al nesso causale.

E, in ottemperanza ai principi posti da questa Corte circa i presupposti per la configurazione della risarcibilità del danno, la Corte d'Appello ha escluso, in concreto, la sussistenza di quei presupposti, con un ragionamento pienamente compatibile con la statuizione del principio di diritto. 8.Con l'ottavo motivo di ricorso - omesso esame ex art. 360, co. 1 n. 5 circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 2043 c.c. laddove la Corte territoriale ha inteso escludere il nesso causale tra la iscrizione ipotecaria e il danno subìto dal ricorrente - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che il pervicace mantenimento dell'iscrizione ipotecaria da parte della banca aveva prodotto danni, in conformità al consolidato indirizzo di questa corte secondo il quale "la permanenza di un'iscrizione ipotecaria poi risultata illegittima rappresenta un'ipotesi di cd. danno evento cui sono riconducibili altri danni conseguenza e che si concretizzano sia se il titolare del bene ipotecato abbia perso varie occasioni di vendere tale bene ritenuto non appetibile dagli acquirenti, sia se il medesimo non riesca a commerciare il bene o sia costretto a subìre una diminuzione delle utilitates che avrebbe potuto conseguire se il bene fosse stato libero".

9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio nonché travisamento ed erroneo apprezzamento delle prove, con riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la Corte d'Appello ha erroneamente escluso il nesso causale - quantomeno tra la iscrizione ipotecaria della banca e il danno subìto dal Tisbo per la mancata vendita del capannone gravato da ipoteca- sulla scorta di documenti inconferenti nonché per omesso esame di documenti (nella specie fotocopia prospetto ipotecario prodotto in fase cautelare in corso di causa dal Tisbo) che, ove esaminati, avrebbero portato con verosimiglianza ad una decisione diversa da quella adottata dalla Corte, quanto meno circa il nesso causale tra l'ipoteca iscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e il danno lamentato dal Tisbo per la mancata vendita dei cespiti proprio a causa della permanenza del vincolo ipotecario della banca.

10. Con il decimo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'avvenuta prova del danno subito dal Tisbo quantomeno in relazione alla mancata vendita degli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA], in quanto gravati da ipoteca. 8-10 I motivi sono inammissibili perché volti a prospettare non un vizio di sussunzione ma un riesame del merito delle questioni con particolare riguardo alla asserita prova dell'esistenza del nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e le perdite specifiche che il ricorrente avrebbe subìto in conseguenza della omessa valutazione di singoli fatti o singole circostanze.

La sentenza impugnata, con ampia e diffusa motivazione, non solo non ha omesso di esaminare gli elementi di fatto e le prove che era onere dell'attore allegare e produrre ma ha preso posizione in relazione a ciascuno dei singoli fatti di cui si asserisce l'omesso esame.

A p. 15 la sentenza prende in considerazione, infatti, la proposta della società [OSCURATO:SOCIETA] di procedere all'acquisto degli immobili ove liberati da iscrizioni pregiudizievoli cui segue però la considerazione che, in nessun caso il Tisbo avrebbe potuto procedere alla commercializzazione dei beni realizzati sui suoli edificatori di sua proprietà a causa della presenza di pregresse iscrizioni ipotecarie.

Né ha ritenuto di poter attribuire, in ragione di queste condizioni di indisponibilità oggettiva, valore alla disponibilità di un terzo all'acquisto dei beni pignorati perché la documentazione relativa al più poteva costituire valore di mero indizio.

In definitiva la Corte ha motivato in modo certamente adeguato al minimo costituzionale circa la insufficienza degli elementi di prova a sostegno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, sicchè i motivi in esame, tutti volti a prospettare vizi motivazionali, vanno disattesi perché inammissibili.

11. Con l'undicesimo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1226, 2043 c.c. 96, co. 2 c.p.c. anche con riferimento all'art. 42 Cost.- il ricorrente lamenta che, in presenza di quello che viene ritenuto un accertamento positivo sull'an, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno. 11.1 Il motivo è infondato.

E' noto che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato" (Cass., U, n. 7583 del 20/4/2004; Cass., U n. 1140 del 19/1/2007; Cass., 3, n. 21798 del 27/10/2015).

Ne consegue che la liquidazione equitativa del danno non può prescindere dalla prova del medesimo e degli elementi costitutivi della responsabilità, sicché, in assenza di prova, è corretta la decisione del giudice d'appello di rigettare integralmente l'appello e, conseguentemente, la domanda.

12. Con il dodicesimo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 110 c.p.c. 91 c.p.c. 2945 c.c. difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato il Tisbo a rifondere le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA] avendo rigettato la domanda proposta nei suoi confronti in quanto, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] unico socio della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese, la stessa è stata ritenuta priva di legittimazione sull'asserito presupposto che la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. fosse subordinata alla condizione- non verificata nel caso di specie - che il socio avesse riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 2495 secondo co. c.c.

Ad avviso del ricorrente l'estinzione della società aveva, invece, prodotto effetti rilevanti anche sul piano processuale sì da imporre al ricorrente di indirizzare l'impugnazione, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. 12.1 n motivo è fondato.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere che, a seguito dell'estinzione della [OSCURATO:SOCIETA], si fosse verificato un fenomeno successorio, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nei confronti del socio [OSCURATO:SOCIETA] e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass., U, n. 6070 del 12/3/2013, Cass., U, n. 6071 del 12/3/2013).

Tanto premesso e considerato che la riassunzione non poteva che avvenire nei confronti del soggetto astrattamente legittimato come successore (fintantoché non fosse emersa la circostanza della mancata riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione), il Tisbo non poteva che evocare in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] quale socio unico della estinta Eurofinance: non si giustifica, pertanto, una condanna del Tisbo alle spese del grado di appello in favore della [OSCURATO:SOCIETA] fondata sull'erroneità della evocazione della stessa nel giudizio di appello. 1 3 .

Conclusivamente la Corte accoglie il 12° motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, compensa le spese del grado di appello tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] altresì le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 12° motivo di ricorso, rigetta per il resto, cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 33023/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 24 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTA 2o2) MARANO' ,ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 77 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec: [OSCURATO:EMAIL] avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bari, assumendo di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, per la somma di L. 104.578.367, ottenne decreto ingiuntivo in danno del debitore e della moglie, quale garante, per l'importo di circa L 101.030.730 oltre interessi per saldi passivi di conto corrente bancario e iscrisse ipoteca giudiziale per circa L. 150 milioni sull'intero patrimonio immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, e nel giudizio spiegò atto di intervento, quale cessionaria del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], disposta una CTU contabile con cui accertò l'inesistenza del credito vantato dalla banca, risultando piuttosto un credito del correntista, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo ma rigettò la domanda di danni, formulata dal Tisbo ex art.96 c.p.c. 2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28/6/2012, rigettò l'appello ma la sentenza fu cassata da questa Corte, con sentenza del 5/4/2016, la quale affermò il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui - come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo co. c.p.c. quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri indicati agli artt. 2875 e 2876 c.c., così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore". 3. A seguito di riassunzione della causa la Corte d'Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 5/6/2019, ha ritenuto che, in concreto, non fosse stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale del creditore, e cioè la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale tra la condotta della banca ed il danno ed ha pertanto rigettato l'appello. Per quanto ancora qui di interesse la Corte ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la iscrizione ipotecaria e il danno che sarebbe derivato al Tisbo per non aver potuto disporre del proprio patrimonio immobiliare mediante la commercializzazione dei beni realizzati su suoli edificatori di sua proprietà, in quanto i beni, prima dell'iscrizione ipotecaria della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, già risultavano gravati da ipoteca di altro istituto di credito, sicchè ciò avrebbe comunque precluso di porre in essere le attività asseritamente impedite dalla successiva iscrizione di ipoteca; né poteva ritenersi sussistente la prova del pregiudizio asseritamente costituito dalla disponibilità di un terzo all'acquisto di uno dei beni pignorati, non essendovi prova della genuinità dei documenti provenienti dal terzo. Neppure vi sarebbe prova del danno in mancanza di idonea documentazione contabile da cui poter desumere il venir meno di utili per effetto dell'iscrizione e del blocco dell'attività imprenditoriale. Ancora vi sarebbe prova documentale della manifestata disponibilità della banca a ridurre l'iscrizione ipotecaria, alla quale il Tisbo non avrebbe dato alcun riscontro. Conclusivamente la Corte d'Appello ha rigettato l'appello, con compensazione delle spese. 4.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha più volte richiamato documentazione prodotta per la prima volta tardivamente dalla Banca ritenendola peraltro ammissibile (in particolare lettera della banca del 21 marzo 2002 e del 5 giugno 2002) e in relazione alla quale la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova dell'istituto di credito circa la volontà di svincolare dall'ipoteca il capannone oggetto di trattative di vendita in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, utilizzando una documentazione tardivamente e dunque inammissibilmente acquisita in giudizio, abbia ritenuto provata la espressa volontà della banca di procedere alla riduzione dell'ipoteca iscritta. Si tratterebbe di documentazione allegata dalla Banca nella fase di appello che, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stata acquisita in violazione dell'art. 345 c.p.c. 2.Con il secondo motivo si deduce "ex art. 360, co. 1 n. 4 laddove la Corte d'Appello di Bari, pur sollecitata dalla richiesta di stralcio della nuova documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], allorché si costituiva nel giudizio n. 1203 del 2016, ha del tutto ignorato la relativa eccezione del difensore del [OSCURATO:PERSONA], ammettendo, pertanto, la detta documentazione sulla quale, peraltro, ha fondato il proprio convincimento" 3. Con il terzo motivo di ricorso - ex art. 360, co. 1 n. 4 con riferimento all'art. 116 c.p.c. laddove la Corte d'Appello di Bari con la sentenza impugnata, con riguardo alle raccomandate del 21/3/2002 e 5/6/2002, ha ritenuto essere stata fornita la prova - da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Bari - della volontà di cancellare, seppure parzialmente, l'ipoteca gravante sugli immobili del ricorrente. 1-3. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tutti afferenti al preteso error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ritenere ammissibili e rilevanti, ai fini del decidere, le lettere della Banca del 21 marzo 2002 e del 5 giugno 2002, asseritamente tardive. Essi vanno disattesi. Le due raccomandate sulle quali la Corte d'Appello ha basato la propria argomentazione sono state depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la prima in occasione della costituzione della medesima nel giudizio di secondo grado pendente davanti alla Corte d'Appello e, stante l'introduzione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, da ritenersi depositata nella prima udienza utile, e la seconda unitamente alle note di replica. Era allora in vigore, alla data del 24/2/2006, la formulazione dell'art. 345, 3° co. c.p.c. secondo la quale "non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa". La novella di cui alla L 134/12 -che ha soppresso tale margine di discrezionale valutazione del giudice d'appello circa la indispensabilità dei documenti ai fini della decisione- si applica ai giudizi introdotti dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, non si applica al presente giudizio, di guisa che entrambi i documenti potevano essere considerati- e sono stati in concreto ritenuti- indispensabili ai fini della decisione della causa. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso che fanno leva sulla pretesa tardività e conseguente inammissibilità della richiamata documentazione. Il tutto a prescindere dal rilievo preliminare dell'inammissibilità del motivo in quanto non evidenzia l'interesse del ricorrente a far valere l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla banca in sede di appello. Invero, le censure attinenti all'utilizzo delle due raccomandate sono dirette a sostenere la risarcibilità del danno conseguito alla impossibilità di vendere gli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA], a causa del persistere del vincolo ipotecario; sennonché il ricorrente non ha fornito, a monte, elementi idonei a dimostrare che detti immobili fossero liberi dalle iscrizioni ipotecarie della [OSCURATO:PERSONA] (si è, infatti, limitato ad affermare - nell'illustrazione del successivo IX motivo - che le precedenti ipoteche non colpivano il capannone e la palazzina uffici siti in Bitonto, di cui ha indicato le particelle catastali, ma non ha impugnato la sentenza nella parte in cui - a pp. 14 e 15 - ha individuato le stesse particelle come ipotecate sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari che, prima, dalla [OSCURATO:PERSONA]) e non ha pertanto evidenziato l'interesse a far accertare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la mancata vendita di immobili, che presupponeva una (non dimostrata) libertà di detti immobili da altre formalità pregiudizievoli. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce "ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 1335 c.c. Nella specie non sussisterebbe neppure la presunzione di conoscenza - da parte del Tisbo, della presunta volontà della banca di operare una riduzione della iscrizione ipotecaria".Il ricorrente contesta che fosse, in ogni caso, possibile ritenere perfezionata la conoscenza delle richiamate raccomandate in quanto le stesse si presenterebbero sfornite, sia della velina compilata dal mittente e poi timbrata dall'ufficio postale al momento della consegna della raccomandata, sia dell'avviso di ricevimento. 4.1 II motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente non riporta come e dove abbia articolato la censura nel grado d'appello sì da non porre questa Corte in condizione di apprezzare se la questione fosse già parte del giudizio. 5. Con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 394 c.p.c. , degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4. Divieto di nova. Error in procedendo -il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe violato il divieto di nova in appello là dove, nel discostarsi dal principio di diritto sancito dalla ordinanza rescindente di questa Corte, avrebbe negato la sussistenza del nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e il danno, facendo riferimento a circostanze ed argomenti nuovi con ciò introducendo una nuova causa petendi. In particolare i "nuovi elementi" lamentati sarebbero individuabili nella esistenza di vincoli ed ipoteche sul patrimonio dell'appellante e nel prospettato concorso di colpa dell'ing. Tisbo ai sensi dell'art. 1227 c.c. 5.1 Il motivo è infondato. La presenza di vincoli ed ipoteche pregresse sul patrimonio del Tisbo era stata dedotta e documentata dalla banca già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, di guisa da escludere ogni ipotesi di nova in appello. Per quel che riguarda il preteso concorso di colpa del Tisbo ai sensi dell'art. 1227 c.c. , il motivo è inammissibile in quanto la Corte d'Appello di Bari non si è pronunziata sulla relativa domanda ex art. 1227 c.c. avendo rigettato integralmente la domanda del Tisbo. 6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 384, co. 2 c.p.c. dell'art. 96 c.p.c. co. 2, nullità della sentenza per consequenziale violazione dell'art. 112 c.p.c. in ogni caso in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. laddove la sentenza qui impugnata non si è attenuta ai limiti del giudizio rescissorio delimitato dalla sentenza rescindente di questa Corte che, avendo riconosciuto l'an in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 96, co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto semplicemente pronunciarsi sul quantum, trattandosi di un giudizio rescissorio con funzione prosecutoria. Era precluso alla Corte d'Appello di Bari procedere, come invece ha fatto, all'accertamento dell'esistenza stessa del credito risarcitorio. Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai limiti del giudizio rescindente di cui alla sentenza di questa Corte ma avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda. Ad avviso del ricorrente questa Corte avrebbe già pronunciato sull'an della responsabilità così lasciando aperto unicamente il giudizio sull'accertamento del quantum, di guisa che il ritornare, da parte dell'impugnata sentenza, sulla questione dell'accertamento del nesso causale e dunque sull'accertamento dell'an costituirebbe violazione dell'art. 384, co.2 c.p.c. 7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce "Ex art. 360, co. 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 96, co. 2 c.p.c." riproponendo le stesse doglianze di cui al precedente motivo. 6 -7 I motivi sono da disattendere. La sentenza impugnata non ha affatto esorbitato dai limiti del giudizio rescissorio ma si è attenuta a quei limiti pur procedendo all'accertamento dei presupposti per il risarcimento del danno. Infatti il principio di diritto sancito da questa Corte consisteva soltanto nel non escludere a priori che, al giudizio sull'accertamento della esistenza del credito, potesse non conseguire automaticamente una pronuncia di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la conseguente necessità di condurre uno scrutinio sulla diligenza posta in essere dal creditore ai fini di escludere quella responsabilità, anche alla luce dell'interpretazione dell'art. 111 Cost. e della conseguente necessità di estendere l'area dei comportamenti abusivi fonte di responsabilità civile. Restava, quindi, impregiudicata la questione della sussistenza o meno di una specifica responsabilità del creditore, sia quanto al fatto generatore di danno, sia quanto ai profili della colpa sia quanto al nesso causale. E, in ottemperanza ai principi posti da questa Corte circa i presupposti per la configurazione della risarcibilità del danno, la Corte d'Appello ha escluso, in concreto, la sussistenza di quei presupposti, con un ragionamento pienamente compatibile con la statuizione del principio di diritto. 8.Con l'ottavo motivo di ricorso - omesso esame ex art. 360, co. 1 n. 5 circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'art. 2043 c.c. laddove la Corte territoriale ha inteso escludere il nesso causale tra la iscrizione ipotecaria e il danno subìto dal ricorrente - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che il pervicace mantenimento dell'iscrizione ipotecaria da parte della banca aveva prodotto danni, in conformità al consolidato indirizzo di questa corte secondo il quale "la permanenza di un'iscrizione ipotecaria poi risultata illegittima rappresenta un'ipotesi di cd. danno evento cui sono riconducibili altri danni conseguenza e che si concretizzano sia se il titolare del bene ipotecato abbia perso varie occasioni di vendere tale bene ritenuto non appetibile dagli acquirenti, sia se il medesimo non riesca a commerciare il bene o sia costretto a subìre una diminuzione delle utilitates che avrebbe potuto conseguire se il bene fosse stato libero". 9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio nonché travisamento ed erroneo apprezzamento delle prove, con riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la Corte d'Appello ha erroneamente escluso il nesso causale - quantomeno tra la iscrizione ipotecaria della banca e il danno subìto dal Tisbo per la mancata vendita del capannone gravato da ipoteca- sulla scorta di documenti inconferenti nonché per omesso esame di documenti (nella specie fotocopia prospetto ipotecario prodotto in fase cautelare in corso di causa dal Tisbo) che, ove esaminati, avrebbero portato con verosimiglianza ad una decisione diversa da quella adottata dalla Corte, quanto meno circa il nesso causale tra l'ipoteca iscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e il danno lamentato dal Tisbo per la mancata vendita dei cespiti proprio a causa della permanenza del vincolo ipotecario della banca. 10. Con il decimo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'avvenuta prova del danno subito dal Tisbo quantomeno in relazione alla mancata vendita degli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA], in quanto gravati da ipoteca. 8-10 I motivi sono inammissibili perché volti a prospettare non un vizio di sussunzione ma un riesame del merito delle questioni con particolare riguardo alla asserita prova dell'esistenza del nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e le perdite specifiche che il ricorrente avrebbe subìto in conseguenza della omessa valutazione di singoli fatti o singole circostanze. La sentenza impugnata, con ampia e diffusa motivazione, non solo non ha omesso di esaminare gli elementi di fatto e le prove che era onere dell'attore allegare e produrre ma ha preso posizione in relazione a ciascuno dei singoli fatti di cui si asserisce l'omesso esame. A p. 15 la sentenza prende in considerazione, infatti, la proposta della società [OSCURATO:SOCIETA] di procedere all'acquisto degli immobili ove liberati da iscrizioni pregiudizievoli cui segue però la considerazione che, in nessun caso il Tisbo avrebbe potuto procedere alla commercializzazione dei beni realizzati sui suoli edificatori di sua proprietà a causa della presenza di pregresse iscrizioni ipotecarie. Né ha ritenuto di poter attribuire, in ragione di queste condizioni di indisponibilità oggettiva, valore alla disponibilità di un terzo all'acquisto dei beni pignorati perché la documentazione relativa al più poteva costituire valore di mero indizio. In definitiva la Corte ha motivato in modo certamente adeguato al minimo costituzionale circa la insufficienza degli elementi di prova a sostegno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, sicchè i motivi in esame, tutti volti a prospettare vizi motivazionali, vanno disattesi perché inammissibili. 11. Con l'undicesimo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1226, 2043 c.c. 96, co. 2 c.p.c. anche con riferimento all'art. 42 Cost.- il ricorrente lamenta che, in presenza di quello che viene ritenuto un accertamento positivo sull'an, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno. 11.1 Il motivo è infondato. E' noto che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato" (Cass., U, n. 7583 del 20/4/2004; Cass., U n. 1140 del 19/1/2007; Cass., 3, n. 21798 del 27/10/2015). Ne consegue che la liquidazione equitativa del danno non può prescindere dalla prova del medesimo e degli elementi costitutivi della responsabilità, sicché, in assenza di prova, è corretta la decisione del giudice d'appello di rigettare integralmente l'appello e, conseguentemente, la domanda. 12. Con il dodicesimo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 110 c.p.c. 91 c.p.c. 2945 c.c. difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato il Tisbo a rifondere le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA] avendo rigettato la domanda proposta nei suoi confronti in quanto, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] unico socio della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese, la stessa è stata ritenuta priva di legittimazione sull'asserito presupposto che la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. fosse subordinata alla condizione- non verificata nel caso di specie - che il socio avesse riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 2495 secondo co. c.c. Ad avviso del ricorrente l'estinzione della società aveva, invece, prodotto effetti rilevanti anche sul piano processuale sì da imporre al ricorrente di indirizzare l'impugnazione, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. 12.1 n motivo è fondato. La Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere che, a seguito dell'estinzione della [OSCURATO:SOCIETA], si fosse verificato un fenomeno successorio, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nei confronti del socio [OSCURATO:SOCIETA] e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass., U, n. 6070 del 12/3/2013, Cass., U, n. 6071 del 12/3/2013). Tanto premesso e considerato che la riassunzione non poteva che avvenire nei confronti del soggetto astrattamente legittimato come successore (fintantoché non fosse emersa la circostanza della mancata riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione), il Tisbo non poteva che evocare in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] quale socio unico della estinta Eurofinance: non si giustifica, pertanto, una condanna del Tisbo alle spese del grado di appello in favore della [OSCURATO:SOCIETA] fondata sull'erroneità della evocazione della stessa nel giudizio di appello. 1 3 . Conclusivamente la Corte accoglie il 12° motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, compensa le spese del grado di appello tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] altresì le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il 12° motivo di ricorso, rigetta per il resto, cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, compensa
Decreto Cassazione n. 19819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris