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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13442/2026

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Iacobelli, domiciliata ex lege come da domicilio digitale indicato- ricorrente -nei confronti diNicola ROSA, Giuseppe ROSA e Annamaria ROSA, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, domiciliati exlege come da domicilio digitale indicato;- controricorrenti -nonché nei confronti diNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA].- intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI n. 3511/2024 pubblicatain data 10 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]:ritenuto che:1.

Con citazione in appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, giàMetalplast s.r.l., ha impugnato la sentenza n. 1359/2020 pubblicata in data 7ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Benevento aveva accolta la domandadi revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. proposta dagli eredi testamentari diDonato Rosa.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3511/2024, qui impugnata,ha rigettato l’appello, con condanna della società appellante a rifondere lespese del grado agli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],compensandole invece tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sulla basedi due motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnamaria Rosa; seppure intimata, [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa.4.

In data 16 giugno 2025 è stata resa proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n.149/2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso; di essa veniva datacomunicazione alle parti in data 18 giugno 2025.

La ricorrente ha formulatoistanza di decisione in data 18 luglio 2025, per cui la causa è stata inserita inadunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; parte ricorrente hadepositato memoria.Considerato che:C.C. 17.04.2026 Numero registro generale 6238/2025r.g.n. 6238/2025 Numero sezionale 1400/2026Pres.

C. GraziosiNumero di raccolta generale 13442/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 09/05/20261.

In via preliminare, si osserva che è già stato chiarito che nelprocedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n.149/2022, il Presidente della Sezione o il Consigliere delegato, che abbiaformulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, e ancheeventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizioai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilitàagli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., in quanto tale propostanon rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con natura autonoma e con contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U. 10/4/2024 n.9611).2.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’“omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”.2.1.

Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamentevalutato la prova documentale dalla quale si evincerebbe la capienza delpatrimonio residuo della ricorrente, alla data di stipula dell’atto dispositivooggetto di revocatoria, ampiamente sufficiente per estinguere il creditovantato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; si assume, altresì, che la Corte territorialeavrebbe travisato la prova sorta agli atti del giudizio, costituita, in particolare,dalla perizia di stima del ramo d’azienda, redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.ed allegata all’atto di conferimento del ramo d’azienda di cui si chiede larevoca.2.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto su di esso opera la preclusioneprocessuale di cui all’art. 348-ter c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrereper cassazione ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. inpresenza di una doppia conforme di merito, per cui il ricorrente, per sottrarsiall’inammissibilità, ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellaNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est.

I. Ambrosisentenza di rigetto dell’appello dimostrando che sono tra loro diverse (Cass.,n. 26860/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n. 20994/2019; Cass., n.5947/2023).Nel caso in esame, la ricorrente si limita proprio a veicolare le medesimedoglianze già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e da questi disattese,in tal modo sollecitando una revisione dell’apprezzamento delle risultanzeistruttorie, non consentito in sede di legittimità, al solo fine di ottenere unadiversa valutazione della fattispecie (Cass., n. 32505/2023; Cass., n.10525/2022).La Corte d’appello, d’altronde, ha adeguatamente motivato che ladocumentazione allegata non era idonea ad offrire prova dell’esistenza diulteriori cespiti e quindi della capienza del patrimonio residuo a garantire ilsoddisfacimento delle ragioni creditorie; e neppure è ravvisabile, ictu oculi, untravisamento della prova alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unitedi questa Suprema Corte con la sentenza n. 5792/2024.3.1.

Il secondo motivo denuncia “violazione degli artt. 2697, 2702,2703, 2727, 2720, 2740, 2901 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”.3.2.

Anch’esso è parimenti inammissibile: effettivamente, sottol’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, le critiche rivolte allasentenza investono questioni fattuali e sono, nella sostanza, finalizzate arichiedere un sostanziale riesame di tutte le risultanze probatorie, sebbenenon sia censurabile in questa sede la valutazione operata dal giudice di meritosulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria, allorchéessa sia sorretta, come nella specie, da motivazione adeguata che dia contodelle ragioni poste a fondamento della decisione in modo coerente con leevidenze processuali (tra tante v.

Cass., n. 18268/2024).In particolare, la lamentata violazione del principio di distribuzionedell’onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non,Numero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est.

I. Ambrosiinvece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass., n. 13395/2018), ad esempio, comeavvenuto nella specie, investendo la doglianza formulata in relazione agli artt.2702 e 2703 c.c. la valutazione della prova costituita dalla perizia giurata,rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.Non sussiste, inoltre, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. alla luce deicriteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.20867/2020, e neppure quella degli artt. 2727 e 2729 c.c., che puòprospettarsi solo quando il ragionamento presuntivo si basa di presunzioni nongravi, precise e concordanti, e non anche quando la critica si concretizzi nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito (S.U., n. 1785/2018).Va pure rimarcato che l’accertamento della sussistenza di unacontestazione, formulata o meno dalla parte, è precipuo compito del giudicedi merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 3680/2019; Cass.n. 27490/2019).4.

Il ricorso risulta, in conclusione, inammissibile.

Per essere stato ilpresente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96c.p.c., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni dinon applicazione (S.U. n. 36069/2023); va, pertanto, disposta – ai sensi diquesti ultimi commi della previsione appena richiamata – la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento delle somme sia in favore deicontroricorrenti, sia in favore della Cassa delle ammende, come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le speseprocessuali ai controricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 5.200, diNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est.

I. Ambrosicui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori dilegge; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 1000 ai controricorrenti, nonché al pagamento a Cassa delle ammendedella somma di euro 700.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Iacobelli, domiciliata ex lege come da domicilio digitale indicato- ricorrente -nei confronti diNicola ROSA, Giuseppe ROSA e Annamaria ROSA, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, domiciliati exlege come da domicilio digitale indicato;- controricorrenti -nonché nei confronti diNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA].- intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI n. 3511/2024 pubblicatain data 10 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]:ritenuto che:1. Con citazione in appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, giàMetalplast s.r.l., ha impugnato la sentenza n. 1359/2020 pubblicata in data 7ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Benevento aveva accolta la domandadi revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. proposta dagli eredi testamentari diDonato Rosa.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3511/2024, qui impugnata,ha rigettato l’appello, con condanna della società appellante a rifondere lespese del grado agli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],compensandole invece tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sulla basedi due motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnamaria Rosa; seppure intimata, [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa.4. In data 16 giugno 2025 è stata resa proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n.149/2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso; di essa veniva datacomunicazione alle parti in data 18 giugno 2025. La ricorrente ha formulatoistanza di decisione in data 18 luglio 2025, per cui la causa è stata inserita inadunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; parte ricorrente hadepositato memoria.Considerato che:C.C. 17.04.2026 Numero registro generale 6238/2025r.g.n. 6238/2025 Numero sezionale 1400/2026Pres. C. GraziosiNumero di raccolta generale 13442/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 09/05/20261. In via preliminare, si osserva che è già stato chiarito che nelprocedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n.149/2022, il Presidente della Sezione o il Consigliere delegato, che abbiaformulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, e ancheeventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizioai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilitàagli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., in quanto tale propostanon rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con natura autonoma e con contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U. 10/4/2024 n.9611).2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’“omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”.2.1. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamentevalutato la prova documentale dalla quale si evincerebbe la capienza delpatrimonio residuo della ricorrente, alla data di stipula dell’atto dispositivooggetto di revocatoria, ampiamente sufficiente per estinguere il creditovantato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; si assume, altresì, che la Corte territorialeavrebbe travisato la prova sorta agli atti del giudizio, costituita, in particolare,dalla perizia di stima del ramo d’azienda, redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.ed allegata all’atto di conferimento del ramo d’azienda di cui si chiede larevoca.2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto su di esso opera la preclusioneprocessuale di cui all’art. 348-ter c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrereper cassazione ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. inpresenza di una doppia conforme di merito, per cui il ricorrente, per sottrarsiall’inammissibilità, ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellaNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosisentenza di rigetto dell’appello dimostrando che sono tra loro diverse (Cass.,n. 26860/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n. 20994/2019; Cass., n.5947/2023).Nel caso in esame, la ricorrente si limita proprio a veicolare le medesimedoglianze già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e da questi disattese,in tal modo sollecitando una revisione dell’apprezzamento delle risultanzeistruttorie, non consentito in sede di legittimità, al solo fine di ottenere unadiversa valutazione della fattispecie (Cass., n. 32505/2023; Cass., n.10525/2022).La Corte d’appello, d’altronde, ha adeguatamente motivato che ladocumentazione allegata non era idonea ad offrire prova dell’esistenza diulteriori cespiti e quindi della capienza del patrimonio residuo a garantire ilsoddisfacimento delle ragioni creditorie; e neppure è ravvisabile, ictu oculi, untravisamento della prova alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unitedi questa Suprema Corte con la sentenza n. 5792/2024.3.1. Il secondo motivo denuncia “violazione degli artt. 2697, 2702,2703, 2727, 2720, 2740, 2901 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”.3.2. Anch’esso è parimenti inammissibile: effettivamente, sottol’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, le critiche rivolte allasentenza investono questioni fattuali e sono, nella sostanza, finalizzate arichiedere un sostanziale riesame di tutte le risultanze probatorie, sebbenenon sia censurabile in questa sede la valutazione operata dal giudice di meritosulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria, allorchéessa sia sorretta, come nella specie, da motivazione adeguata che dia contodelle ragioni poste a fondamento della decisione in modo coerente con leevidenze processuali (tra tante v. Cass., n. 18268/2024).In particolare, la lamentata violazione del principio di distribuzionedell’onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non,Numero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosiinvece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass., n. 13395/2018), ad esempio, comeavvenuto nella specie, investendo la doglianza formulata in relazione agli artt.2702 e 2703 c.c. la valutazione della prova costituita dalla perizia giurata,rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.Non sussiste, inoltre, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. alla luce deicriteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.20867/2020, e neppure quella degli artt. 2727 e 2729 c.c., che puòprospettarsi solo quando il ragionamento presuntivo si basa di presunzioni nongravi, precise e concordanti, e non anche quando la critica si concretizzi nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito (S.U., n. 1785/2018).Va pure rimarcato che l’accertamento della sussistenza di unacontestazione, formulata o meno dalla parte, è precipuo compito del giudicedi merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 3680/2019; Cass.n. 27490/2019).4. Il ricorso risulta, in conclusione, inammissibile. Per essere stato ilpresente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96c.p.c., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni dinon applicazione (S.U. n. 36069/2023); va, pertanto, disposta – ai sensi diquesti ultimi commi della previsione appena richiamata – la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento delle somme sia in favore deicontroricorrenti, sia in favore della Cassa delle ammende, come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le speseprocessuali ai controricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 5.200, diNumero registro generale 6238/2025C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1400/2026r.g.n. 6238/2025 Numero di raccolta generale 13442/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosicui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori dilegge; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 1000 ai controricorrenti, nonché al pagamento a Cassa delle ammendedella somma di euro 700.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI
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