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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 30221/2026

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in data 05/05/2026 dal Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui inepigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2.

Con un unico motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanzedi cui alla sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 prevista nell’accordo -avrebbe dovuto essere considerato meritevole per i l positivocomportamento processuale (offerta risarcitoria a favore della parteoffesa).3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporrericorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.

La doglianza avanzata con l’unico motivo, con cui silamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che questaCorte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensidell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione concui si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti nonmenzionate – come nel caso di specie – nella richiesta di applicazione dipena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01).4.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento infavore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 05/05/2026 dal Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui inepigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2. Con un unico motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanzedi cui alla sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 prevista nell’accordo -avrebbe dovuto essere considerato meritevole per i l positivocomportamento processuale (offerta risarcitoria a favore della parteoffesa).3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporrericorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dellamisura di sicurezza. La doglianza avanzata con l’unico motivo, con cui silamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che questaCorte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensidell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione concui si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti nonmenzionate – come nel caso di specie – nella richiesta di applicazione dipena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01).4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento infavore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI