CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] Q. 0,2 udito il ffensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17.2.22, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza dì appello presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte dì Assise di Salerno che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione di confronti della predetta. 2.Ricorre per cassazione la Scannapieco, tramite il difensore dì fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione di legge con riferimento alla permanenza delle esigenze cautelari nonché la mancanza e illogicità della motivazione. Essendo trascorsi dieci mesi rispetto alla valutazione offerta dal tribunale in sede di riesame, non poteva ritenersi precluso un nuovo giudizio in punto di esigenze cautelarì. In altri termini il decorso del tempo unitamente agli altri tratti indicativi della personalità della ricorrente avrebbero dovuto indurre ad una rivalutazione del quadro cautelare, soprattutto alla luce del fatto che il rapporto sentimentale tra la Scannapíeco e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - per il quale secondo il ragionamento del tribunale la donna si sarebbe lasciata coinvolgere anche in fatti illeciti - è venuto meno (come si evince dalla dichiarazione sostitutiva a firma della predetta allegata al ricorso dalla quale risulta che i rapporti tra i due erano già cessati alla fine della scorsa estate). In ogni caso la comparazione con la posizione del coimputato avrebbe dovuto indurre a una differenziazione dei ruoli e quindi a una differenziazione anche del regime cautelare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile non essendo allegato alcun profilo di manifesta illogicità della motivazione e concretandosi esso in doglianze generiche e in richiami a circostanze di fatto non dimostrate (es. la rottura del legame sentimentale con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), non scrutinabili e, comunque, non decisive. Il tribunale ha comunque fondato le ragioni del suo diniego sulla non lontana risalenza nel tempo del fatto (sequestro di persona) e sulle allarmanti modalità esecutive della condotta criminosa, evidenziandone la violenza e la spregiudicatezza, posta in essere, col contributo determinante della ricorrente, in luogo affollato. D'altronde in tema di misure cautelarí personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi dì sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Cc. (dep. 27/10/2015 ) Rv. 265652 - 01). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa