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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19404/2023

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[OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - elettivamente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, allavia T. Tamburini , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta de l l’1 . 9 .2021 , udita la relazione nella camera di consiglio del17 febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la seconda proroga per il termine di quindici giorni del decreto di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. 2.All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga. 3.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Caltanissetta, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, disponeva la richiesta proroga. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di cinque motivi , variamente articolati, la cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo, in forma triplice articolato, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 13 e 111 Cost.,la violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. e la violazione dell’ar t. 14 del d.lgs. n. 286/1998(t.u.i.).

Deduce che l’impugnato provvedimento è nullo, siccome ha prorogato il termine di trattenimento senza alcuna motivazione. 6.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 4° co., t.u.i.

Deduce che nel giudizio concernente la proroga del termine di trattenimento presso un C.P.R. l’autorità che ha adottatoil provvedimento può stare in giudizio tramite un funzionario appositamente delegato.

Deduce che viceversa, nella specie, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è comparso un operatore di polizia per giunta senza alcuna delega e tale circostanza è stata oggetto di specifica eccezione.Deduce che il giudice di pace su tale eccezione non si è pronunciato. 7.Con il t erz o motivo, in forma duplice articolato, il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 24 Cost.e la violazione dell’art. 14, 4° co., t.u.i.

Deduce che la fissazione dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per le ore 9.30,è stata comunicata a mezzo p.e.c. il 31.8.2021, alle ore 13.17, ossia non è stata comunicata in tempo utile.

Deduce che alla tardiva comunicazione non è stata allegata la richiesta di proroga del termine formulata dalla Questura.

Deduce quindi che vi è stata violazione del contraddittorio, ritualmente eccepita ed in ordine alla quale il giudice di pace non si è pronunciato. 8.Con il quarto motivo il ricorrente denunc ia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., t.u.i.

Deduceche ha errato il giudice di pace a far luogo alla richiesta proroga.

Deduceche ne erano del tutto insussistenti i presupposti.

Deduce segnatamente che l’[OSCURATO:PERSONA] nel periodo di trattenimento poi prorogato non ha attivato alcuna procedura di identificazione. 9.Con il quinto motivo , in forma duplice articolato, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/on. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 32 Cost.e la violazione dell’art. 2 t.u.i.

Deduceche ha errato il giudice di pace a far luogo alla richiesta proroga.

Deduce che la proroga della sua permanenza nel C.P.R., ove si convive in spazi ristretti in condizioni promiscue, lo ha concretamente esposto al rischio di contagio da “Covid-19”.10.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi. 11.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.

Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.

12. Evidentemente, al cospetto dei ben precisi riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula e per la prima proroga e per le proroghe ulteriori, l’ancoraggio motivazionale dell’impugnato provvedimento – in verità redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato - alla affermazione di sussistenza tout court, nella specie, dei presupposti - neppur esattamente indicati - di cui al l’art. 14 cit. dà appieno ragione del denunciato difetto di motivazione (cfr. ricorso, pag. 3).

Ovvero, al più, dà ragione del carattere “tautologicamente apparente” della motivazione, siccome il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Propriamente il giudice a quoha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto pur il rilievo prospettato in udienza ovvero che “lo s traniero è in possesso di un passaporto annullato dal Consolato tunisino, per come riferito dall’[OSCURATO:PERSONA] (…) e quindi per il difetto della procedura di identificazione” (cfr. verbale dell’udienza innanzi al giudice di pace).

E ciò tanto più che all’udienza il ricorrente aveva espressamente formulato, altresì,richiesta di deposito di note scritte.

13. D ’altronde, si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione).

14. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 15.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Caltanissetta.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - elettivamente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, allavia T. Tamburini , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta de l l’1 . 9 .2021 , udita la relazione nella camera di consiglio del17 febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la seconda proroga per il termine di quindici giorni del decreto di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. 2.All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga. 3.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Caltanissetta, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, disponeva la richiesta proroga. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di cinque motivi , variamente articolati, la cassazione. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo, in forma triplice articolato, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 13 e 111 Cost.,la violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. e la violazione dell’ar t. 14 del d.lgs. n. 286/1998(t.u.i.). Deduce che l’impugnato provvedimento è nullo, siccome ha prorogato il termine di trattenimento senza alcuna motivazione. 6.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 4° co., t.u.i. Deduce che nel giudizio concernente la proroga del termine di trattenimento presso un C.P.R. l’autorità che ha adottatoil provvedimento può stare in giudizio tramite un funzionario appositamente delegato. Deduce che viceversa, nella specie, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è comparso un operatore di polizia per giunta senza alcuna delega e tale circostanza è stata oggetto di specifica eccezione.Deduce che il giudice di pace su tale eccezione non si è pronunciato. 7.Con il t erz o motivo, in forma duplice articolato, il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 24 Cost.e la violazione dell’art. 14, 4° co., t.u.i. Deduce che la fissazione dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per le ore 9.30,è stata comunicata a mezzo p.e.c. il 31.8.2021, alle ore 13.17, ossia non è stata comunicata in tempo utile. Deduce che alla tardiva comunicazione non è stata allegata la richiesta di proroga del termine formulata dalla Questura. Deduce quindi che vi è stata violazione del contraddittorio, ritualmente eccepita ed in ordine alla quale il giudice di pace non si è pronunciato. 8.Con il quarto motivo il ricorrente denunc ia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., t.u.i. Deduceche ha errato il giudice di pace a far luogo alla richiesta proroga. Deduceche ne erano del tutto insussistenti i presupposti. Deduce segnatamente che l’[OSCURATO:PERSONA] nel periodo di trattenimento poi prorogato non ha attivato alcuna procedura di identificazione. 9.Con il quinto motivo , in forma duplice articolato, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e/on. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 32 Cost.e la violazione dell’art. 2 t.u.i. Deduceche ha errato il giudice di pace a far luogo alla richiesta proroga. Deduce che la proroga della sua permanenza nel C.P.R., ove si convive in spazi ristretti in condizioni promiscue, lo ha concretamente esposto al rischio di contagio da “Covid-19”.10.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi. 11.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 12. Evidentemente, al cospetto dei ben precisi riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula e per la prima proroga e per le proroghe ulteriori, l’ancoraggio motivazionale dell’impugnato provvedimento – in verità redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato - alla affermazione di sussistenza tout court, nella specie, dei presupposti - neppur esattamente indicati - di cui al l’art. 14 cit. dà appieno ragione del denunciato difetto di motivazione (cfr. ricorso, pag. 3). Ovvero, al più, dà ragione del carattere “tautologicamente apparente” della motivazione, siccome il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Propriamente il giudice a quoha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto pur il rilievo prospettato in udienza ovvero che “lo s traniero è in possesso di un passaporto annullato dal Consolato tunisino, per come riferito dall’[OSCURATO:PERSONA] (…) e quindi per il difetto della procedura di identificazione” (cfr. verbale dell’udienza innanzi al giudice di pace). E ciò tanto più che all’udienza il ricorrente aveva espressamente formulato, altresì,richiesta di deposito di note scritte. 13. D ’altronde, si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione). 14. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 15.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Caltanissetta. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ
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