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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24776/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità, e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, ed è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non dimostra alcun vizio di manifesta illogicità della motivazione della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità, e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, ed è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non dimostra alcun vizio di manifesta illogicità della motivazione della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 24776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris