Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:212
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0545_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – M2Linx Design (OSSA)
(causa T‑545/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo OSSA – Mancanza di uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Periodo rilevante – Valutazione delle prove – Contratto di licenza esclusiva – Assenza di prova dell’uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Assenza di motivo legittimo per il mancato uso»
1.
Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Quinquennio successivo alla registrazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 9, 18, § 1, comma 1, e 58, § 1, a)]
(v. punto 14)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza – Determinazione della data rilevante
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 1, a), e 62, § 1]
(v. punti 17, 32)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 9, 18, § 1, comma 1, e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, §§ 3 e 4, 19, § 1, e 97, § 1, f)]
(v. punti 18‑22, 60)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Nozione di motivi legittimi per il mancato uso – Interpretazione autonoma e uniforme – Ostacoli aventi un legame diretto con il marchio che ne rendono l’uso impossibile o irragionevole e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, comma 1, e 58, § 1, a)]
(v. punto 23, 62)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio figurativo OSSA
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, comma 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 35‑41, 55‑59, 67‑70, 75‑77, 81‑83)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 78)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SL è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla M2Linx Design, SL.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.