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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 19740/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 14 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo invece alla detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale nei confronti del condannato in considerazione della biografia criminale dell'interessato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è al di sotto dello standard minimo necessario previsto dalla legge, perché ritiene preclusiva la biografia criminale del ricorrente, che però consiste in un reato depenalizzato e due reati per cui è intervenuta amnistia, non vi sono procedimenti in corso, lo stesso unico reato in espiazione è stato commesso tredici anni fa; inoltre, l'ordinanza non rileva che il condannato vive della sua pensione, che gli consente una vita dignitosa, e che, in ogni caso, in atti vi era la disponibilità dello stesso a svolgere lavoro socialmente utile presso la Caritas ambrosiana.

3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Il ricorso deduce correttamente che la motivazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova si sofferma soltanto sui precedenti penali dell'interessato.

E' vero che i precedenti penali sono un parametro che deve essere valutato nella concessione o meno dell'affidamento in prova (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), perchè, d'altronde, secondo il disposto dell'art. 47, comma 2, ord. pen. l'affidamento in prova può essere concesso soltanto "nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", ed i precedenti penali del condannato sono senz'altro un elemento di rilievo per formulare il giudizio prognostico sulla idoneità della misura alternativa ad assicurare il pericolo di recidiva.

Però, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha attribuito rilievo decisivo, nel giudizio sulla pericolosità, a dei precedenti penali che consistono in concreto nelle condanne per due reati depenalizzati (emissione di assegni a vuoti) e per uno amnistiato (una bancarotta), e, come correttamente evidenziato in ricorso, ha omesso di attribuire rilievo nel percorso logico della decisione alla circostanza che dopo il reato in espiazione - che pure risale al 2011 - il condannato non abbia commesso ulteriori reati, nè risultano esservi denunce pendenti a suo carico, nonchè alla circostanza che il condannato legittimamente non abbia un'attività lavorativa stabile perché trae da una pensione i redditi che gli servono per il sostentamento (è nato nel 1949).

Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 14 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo invece alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale nei confronti del condannato in considerazione della biografia criminale dell'interessato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è al di sotto dello standard minimo necessario previsto dalla legge, perché ritiene preclusiva la biografia criminale del ricorrente, che però consiste in un reato depenalizzato e due reati per cui è intervenuta amnistia, non vi sono procedimenti in corso, lo stesso unico reato in espiazione è stato commesso tredici anni fa; inoltre, l'ordinanza non rileva che il condannato vive della sua pensione, che gli consente una vita dignitosa, e che, in ogni caso, in atti vi era la disponibilità dello stesso a svolgere lavoro socialmente utile presso la Caritas ambrosiana. 3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Il ricorso deduce correttamente che la motivazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova si sofferma soltanto sui precedenti penali dell'interessato. E' vero che i precedenti penali sono un parametro che deve essere valutato nella concessione o meno dell'affidamento in prova (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), perchè, d'altronde, secondo il disposto dell'art. 47, comma 2, ord. pen. l'affidamento in prova può essere concesso soltanto "nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", ed i precedenti penali del condannato sono senz'altro un elemento di rilievo per formulare il giudizio prognostico sulla idoneità della misura alternativa ad assicurare il pericolo di recidiva. Però, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha attribuito rilievo decisivo, nel giudizio sulla pericolosità, a dei precedenti penali che consistono in concreto nelle condanne per due reati depenalizzati (emissione di assegni a vuoti) e per uno amnistiato (una bancarotta), e, come correttamente evidenziato in ricorso, ha omesso di attribuire rilievo nel percorso logico della decisione alla circostanza che dopo il reato in espiazione - che pure risale al 2011 - il condannato non abbia commesso ulteriori reati, nè risultano esservi denunce pendenti a suo carico, nonchè alla circostanza che il condannato legittimamente non abbia un'attività lavorativa stabile perché trae da una pensione i redditi che gli servono per il sostentamento (è nato nel 1949). Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigl
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