CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Pesaro il 29 giugno 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dell'eccessività della pena, inflitta senza considerare che l'imputato ha fornito agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso ed ha posto in essere il fatto, isolato, a causa della sua situazione economico-finanziaria precaria. Il ricorso è manifestamente infondato poichè, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto e meramente riproduttivo di censure già proposte e vagliate dal Giudice di appello. In particolare, il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrandosi sulla quantità e qualità della sostanza sequestrata, sul carattere affatto isolato della condotta illecita che consente di tratteggiare la figura di un soggetto dedito a traffici in materia di stupefacenti di non modesto livello, nonché sulla determinazione a delinquere mostrata dal soggetto agente (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Con memoria del 7 aprile 2022 si contesta la valenza probatoria della individuazione fotografica dell'imputato da parte degli agenti di p.g.: il motivo è inammissibile siccome nuovo rispetto all'originario ricorso nel quale si censurava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsiglieFe estenso idente Daniel ci eni Ser ao DEPC77`,[OSCURATO:PERSONA]