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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17030/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 30 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza, in data 22 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Velletri ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato d'incendio doloso e, ritenuta sussistente la recidiva, l'ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere; l'ha infine dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Iovinella è accusato quale mandante, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dell'incendio appiccato da [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, all'autovettura di servizio in sosta presso la caserma della Guardia di Finanza. 2.1 La Corte di Roma ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, per il cui spegnimento era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, così come emerso dalle immagini delle videocamere del circuito di videosorveglianza, che avevano ripreso un soggetto, poi identificato in Adbelrazek, che avvicinatosi all'autovettura dei finanzieri, la cospargeva del liquido contenuto in una tanica c:he recava con sé, appiccava il fuoco e si dava immediatamente alla fuga.

Ulteriore esecutore materiale era, poi, individuato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato Adbelrazek, sul luogo del fatto.

La responsabilità del ricorrente in qualità di mandante era fondata sulla chiamata in correità svolta da Adbelrazek, fornita di riscontri anche individualizzanti consistiti: i) nell'esattezza del movente, individuato dal chiamante in correità nel desiderio di vendetta da parte di Iovinella nei riguardi dei finanzieri che, qualche mese prima, gli avevano sequestrato una consistente somma di denaro; ii) nei numerosi contatti tra Carlino e i due esecutori materiali e, contemporaneamente, tra Carlino e Iovinella.

In particolare l'analisi dei tabulati e della messaggistica sui telefoni dei coimputati consentiva di accertare che, il giorno seguente all'incendio, Carlino aveva diversi contatti con EIghazouly, inerenti al compenso per l'azione illecita e, ciascuna di queste conversazioni, risultava immediatamente preceduta ovvero seguita da contatti tra Carlino e Iovinella; iii) la presenza di un contatto diretto tra quest'ultimo e Elghazouly il 6 gennaio 2018, allorquando - secondo le dichiarazioni di Adbelrazek - il connazionale si era recato a riscuotere il compenso proprio presso l'esercizio commerciale polleria gestito dal ricorrente; iv) in tale occasione sia il telefono del Carlino che del ricorrente erano localizzati, in base all'esame delle celle, presso detto esercizio commerciale.

Esclusa, dunque, qualsivoglia diversa qualificazione del fatto, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse concorso, in qualità di mandante, ad appiccare l'incendio per cui era stata tratta a giudizio.

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha respinto le doglianze difensive in punto di eccessività della pena (che ha evidenziato essere stata parametrata nel minimo edittale di tre anni) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi, riscontrabili negli atti ovvero evidenziati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione.

3. Iovinella propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sviluppando quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza impugnata per omesso rinvio dell'udienza in cui è stata pronunciata la decisione, stante l'impedimento assoluto dell'imputato.

Si deduce che il giorno 29 novembre 2021, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa via posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , richiesta di rinvio per sopravvenuta detenzione dell'imputato, in espiazione di pena per altro fatto.

Si precisa che la richiesta risulta certamente recapitata, come attestato dalle ricevute di accettazione del messaggio e di avvenuta consegno dello stesso, allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza e che, ciò nonostante, il processo era celebrato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio.

3.2. Con il secondo motivo invoca, in via subordinata rispetto al primo, la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte al fine di risolvere il contrasto esistente in merito alle modalità attraverso cui e possibile comunicare al giudice il legittimo impedimento dell'imputato e, in particolare, se quello della posta elettronica certificata sia modalità consentita.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del coimputato, chiamante in reità.

Si tratta - giusta la tesi difensiva - dell'unica prova a carico del ricorrente che, siccome proveniente dal coimputato, avrebbe dovuto essere valutata in 3 //L t modo approfondito e corroborata da riscontri significativi.

Non possono, invece, assurge al rango di riscontri né l'indicazione del presunto movente, né la messaggistica rinvenuta sui cellulari, solo asseritamente riguardante il prezzo per la commissione del reato.

Sotto il primo profilo, va ricordato che la causale del delitto può costituire elemento di riscontro individualizzate di una chiamata in correità a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle popolazioni che deve avvalorare; ciò che non è avvenuto nel caso in esame.

Quanto al secondo profilo, la lettura della frase che secondo i giudici di merito riguarderebbe somme di denaro, in realtà avrebbe a oggetto - come riferito da Elghazouly - degli pneumatici.

3.4. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod. pen.

Vizio di motivazione, in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto.

Partendo dalla considerazione che l'incendio e il danneggiamento seguito da incendio si differenziano esclusivamente per l'elemento psicologico che connota la condotta del soggetto agente, anche prestando fede alle dichiarazioni del chiamante in reità, la finalità del ricorrente non era quella di provocare un incendio, bensì di danneggiare l'autovettura dei finanzieri, per finalità di vendetta.

In ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentato; non vi fu un incendio di vaste proporzioni e, non a caso, il Tribunale nel motivare in ordine alla potenzialità del danno, ha utilizzato il tempo verbale condizionale.

3.5. La difesa ha depositato una breve memoria con la quale ha ribadito la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenuto fondato e pregiudiziale il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dell'imputato è fondato nella parte in cui denuncia l'illegittimità della decisione di procedere oltre nel giudizio d'appello, nonostante l'impedimento che egli aveva a partecipare all'udienza e che aveva comunicato a mezzo posta elettronica certificata, e, conseguentemente, l'illegittimità della sentenza di secondo grado, pronunciata nel medesimo giorno di tale impedimento.

La risoluzione di tale questione è preliminare e assorbe tutte le altre.2.

Non è superfluo premettere che la decisione della Corte di appello è intervenuta nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19 in virtù della quale è consentito il deposito con valore legale, mediante invio presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

2.1. Dunque, ritiene il Collegio che il giudice, a fronte di una situazione di assoluta impossibilità dell'imputato di comparire, anche se ricevuta a mezzo di posta elettronica certificata secondo la descritta modalità, deve espressamente esaminare la circostanza, eventualmente compiendo opportuni accertamenti.

E, infatti, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. pen., alla rilevabilità del legittimo impedimento dell'imputato provvede il giudice «anche d'ufficio», e, quindi, anche indipendentemente da una istanza, da una comunicazione o da una notificazione.

Identica conclusione, poi, vale pure quando «appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore»: l'art. 420-ter, comma 2, cod. proc. pen. prevede specificamente che in tal caso il giudice provvede «con le medesime modalità di cui al comma 1».

Nella specie, nel ricorso si allega e documenta, innanzitutto, che il giorno 29 maggio 2017, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , richiesta di rinvio per sopravvenuta detenzione dell'imputato, in espiazione di pena per altro fatto.

Si precisa, inoltre, che la richiesta risulta certamente trasmessa cancelleria della sezione incaricata della trattazione del procedimento e che, tuttavia, il giorno successivo, il processo è stato trattato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio.

Infine, si allega e documenta che, già in due precedenti udienze, a fronte di analoghe richieste della difesa, svolte attraverso inoltro di istanza con la medesima modalità, la Corte territoriale aveva disposto il rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato.

In considerazione degli elementi esposti, deve ritenersi che la Corte d'appello, al momento della trattazione del processo, aveva notizia di una situazione di «probabile» assoluto impedimento dell'imputato a comparire, in quanto l'informazione era pervenuta nella sua cancelleria sin dalla mattina del giorno precedente l'udienza.

Di conseguenza, il giudice procedente, in occasione dell'udienza, non poteva omettere qualunque valutazione della notizia comunque pervenuta nella sua sfera di conoscenza, ma aveva l'onere di esaminarla e di formulare espressamente le sue valutazioni in proposito, se del caso dopo aver disposto opportuni accertamenti.

2.2. Sotto altro profilo, deve ricordarsi come la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Sul punto, invero, la linea interpretativa già tracciata da Sez.

U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 con specifico riferimento all'individuazione della detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato è stata ripresa anche da Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 che, nell'affrontare la questione con riferimento al giudizio camerale d'appello, ha precisato che «nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato» e che quindi, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, «spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso», e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza.

Il descritto approccio ermeneutico è poi stato esteso anche all'analoga ipotesi dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, che del pari si è ritenuta integrante un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez.

U., n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806).

3. La radicale assenza di motivazione in punto di assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, comunque nota al giudice, determina l'illegittimità delle decisione di procedere oltre nell'udienza del 30 novembre 2021, e quindi, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., la nullità di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza pronunciata nella medesima data, con conseguente restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma per procedere al giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 30 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza, in data 22 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Velletri ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato d'incendio doloso e, ritenuta sussistente la recidiva, l'ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere; l'ha infine dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Iovinella è accusato quale mandante, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dell'incendio appiccato da [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, all'autovettura di servizio in sosta presso la caserma della Guardia di Finanza. 2.1 La Corte di Roma ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, per il cui spegnimento era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, così come emerso dalle immagini delle videocamere del circuito di videosorveglianza, che avevano ripreso un soggetto, poi identificato in Adbelrazek, che avvicinatosi all'autovettura dei finanzieri, la cospargeva del liquido contenuto in una tanica c:he recava con sé, appiccava il fuoco e si dava immediatamente alla fuga. Ulteriore esecutore materiale era, poi, individuato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato Adbelrazek, sul luogo del fatto. La responsabilità del ricorrente in qualità di mandante era fondata sulla chiamata in correità svolta da Adbelrazek, fornita di riscontri anche individualizzanti consistiti: i) nell'esattezza del movente, individuato dal chiamante in correità nel desiderio di vendetta da parte di Iovinella nei riguardi dei finanzieri che, qualche mese prima, gli avevano sequestrato una consistente somma di denaro; ii) nei numerosi contatti tra Carlino e i due esecutori materiali e, contemporaneamente, tra Carlino e Iovinella. In particolare l'analisi dei tabulati e della messaggistica sui telefoni dei coimputati consentiva di accertare che, il giorno seguente all'incendio, Carlino aveva diversi contatti con EIghazouly, inerenti al compenso per l'azione illecita e, ciascuna di queste conversazioni, risultava immediatamente preceduta ovvero seguita da contatti tra Carlino e Iovinella; iii) la presenza di un contatto diretto tra quest'ultimo e Elghazouly il 6 gennaio 2018, allorquando - secondo le dichiarazioni di Adbelrazek - il connazionale si era recato a riscuotere il compenso proprio presso l'esercizio commerciale polleria gestito dal ricorrente; iv) in tale occasione sia il telefono del Carlino che del ricorrente erano localizzati, in base all'esame delle celle, presso detto esercizio commerciale. Esclusa, dunque, qualsivoglia diversa qualificazione del fatto, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse concorso, in qualità di mandante, ad appiccare l'incendio per cui era stata tratta a giudizio. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha respinto le doglianze difensive in punto di eccessività della pena (che ha evidenziato essere stata parametrata nel minimo edittale di tre anni) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi, riscontrabili negli atti ovvero evidenziati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. 3. Iovinella propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sviluppando quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza impugnata per omesso rinvio dell'udienza in cui è stata pronunciata la decisione, stante l'impedimento assoluto dell'imputato. Si deduce che il giorno 29 novembre 2021, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa via posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , richiesta di rinvio per sopravvenuta detenzione dell'imputato, in espiazione di pena per altro fatto. Si precisa che la richiesta risulta certamente recapitata, come attestato dalle ricevute di accettazione del messaggio e di avvenuta consegno dello stesso, allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza e che, ciò nonostante, il processo era celebrato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio. 3.2. Con il secondo motivo invoca, in via subordinata rispetto al primo, la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte al fine di risolvere il contrasto esistente in merito alle modalità attraverso cui e possibile comunicare al giudice il legittimo impedimento dell'imputato e, in particolare, se quello della posta elettronica certificata sia modalità consentita. 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del coimputato, chiamante in reità. Si tratta - giusta la tesi difensiva - dell'unica prova a carico del ricorrente che, siccome proveniente dal coimputato, avrebbe dovuto essere valutata in 3 //L t modo approfondito e corroborata da riscontri significativi. Non possono, invece, assurge al rango di riscontri né l'indicazione del presunto movente, né la messaggistica rinvenuta sui cellulari, solo asseritamente riguardante il prezzo per la commissione del reato. Sotto il primo profilo, va ricordato che la causale del delitto può costituire elemento di riscontro individualizzate di una chiamata in correità a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle popolazioni che deve avvalorare; ciò che non è avvenuto nel caso in esame. Quanto al secondo profilo, la lettura della frase che secondo i giudici di merito riguarderebbe somme di denaro, in realtà avrebbe a oggetto - come riferito da Elghazouly - degli pneumatici. 3.4. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod. pen. Vizio di motivazione, in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto. Partendo dalla considerazione che l'incendio e il danneggiamento seguito da incendio si differenziano esclusivamente per l'elemento psicologico che connota la condotta del soggetto agente, anche prestando fede alle dichiarazioni del chiamante in reità, la finalità del ricorrente non era quella di provocare un incendio, bensì di danneggiare l'autovettura dei finanzieri, per finalità di vendetta. In ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentato; non vi fu un incendio di vaste proporzioni e, non a caso, il Tribunale nel motivare in ordine alla potenzialità del danno, ha utilizzato il tempo verbale condizionale. 3.5. La difesa ha depositato una breve memoria con la quale ha ribadito la fondatezza dei primi due motivi di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenuto fondato e pregiudiziale il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato è fondato nella parte in cui denuncia l'illegittimità della decisione di procedere oltre nel giudizio d'appello, nonostante l'impedimento che egli aveva a partecipare all'udienza e che aveva comunicato a mezzo posta elettronica certificata, e, conseguentemente, l'illegittimità della sentenza di secondo grado, pronunciata nel medesimo giorno di tale impedimento. La risoluzione di tale questione è preliminare e assorbe tutte le altre.2. Non è superfluo premettere che la decisione della Corte di appello è intervenuta nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19 in virtù della quale è consentito il deposito con valore legale, mediante invio presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. 2.1. Dunque, ritiene il Collegio che il giudice, a fronte di una situazione di assoluta impossibilità dell'imputato di comparire, anche se ricevuta a mezzo di posta elettronica certificata secondo la descritta modalità, deve espressamente esaminare la circostanza, eventualmente compiendo opportuni accertamenti. E, infatti, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. pen., alla rilevabilità del legittimo impedimento dell'imputato provvede il giudice «anche d'ufficio», e, quindi, anche indipendentemente da una istanza, da una comunicazione o da una notificazione. Identica conclusione, poi, vale pure quando «appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore»: l'art. 420-ter, comma 2, cod. proc. pen. prevede specificamente che in tal caso il giudice provvede «con le medesime modalità di cui al comma 1». Nella specie, nel ricorso si allega e documenta, innanzitutto, che il giorno 29 maggio 2017, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , richiesta di rinvio per sopravvenuta detenzione dell'imputato, in espiazione di pena per altro fatto. Si precisa, inoltre, che la richiesta risulta certamente trasmessa cancelleria della sezione incaricata della trattazione del procedimento e che, tuttavia, il giorno successivo, il processo è stato trattato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio. Infine, si allega e documenta che, già in due precedenti udienze, a fronte di analoghe richieste della difesa, svolte attraverso inoltro di istanza con la medesima modalità, la Corte territoriale aveva disposto il rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato. In considerazione degli elementi esposti, deve ritenersi che la Corte d'appello, al momento della trattazione del processo, aveva notizia di una situazione di «probabile» assoluto impedimento dell'imputato a comparire, in quanto l'informazione era pervenuta nella sua cancelleria sin dalla mattina del giorno precedente l'udienza. Di conseguenza, il giudice procedente, in occasione dell'udienza, non poteva omettere qualunque valutazione della notizia comunque pervenuta nella sua sfera di conoscenza, ma aveva l'onere di esaminarla e di formulare espressamente le sue valutazioni in proposito, se del caso dopo aver disposto opportuni accertamenti. 2.2. Sotto altro profilo, deve ricordarsi come la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Sul punto, invero, la linea interpretativa già tracciata da Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 con specifico riferimento all'individuazione della detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato è stata ripresa anche da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 che, nell'affrontare la questione con riferimento al giudizio camerale d'appello, ha precisato che «nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato» e che quindi, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, «spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso», e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza. Il descritto approccio ermeneutico è poi stato esteso anche all'analoga ipotesi dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, che del pari si è ritenuta integrante un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806). 3. La radicale assenza di motivazione in punto di assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, comunque nota al giudice, determina l'illegittimità delle decisione di procedere oltre nell'udienza del 30 novembre 2021, e quindi, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., la nullità di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza pronunciata nella medesima data, con conseguente restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma per procedere al giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annu