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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30625/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato, tanto più che la Corte di appello, con specifico riguardo alla quantificazione della pena, ha fornito plurimi elementi per giustificare il discostamento dal minim9 edittale; rilevato che4 secondo motivo, relativo all'omessa sostituzione della pena detentiva, deve darsi atto della genericità delle doglianze, a fronte di una specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.13), rispetto alla quale non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato, tanto più che la Corte di appello, con specifico riguardo alla quantificazione della pena, ha fornito plurimi elementi per giustificare il discostamento dal minim9 edittale; rilevato che4 secondo motivo, relativo all'omessa sostituzione della pena detentiva, deve darsi atto della genericità delle doglianze, a fronte di una specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.13), rispetto alla quale non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 30625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris