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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 15036/2026

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le [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 19 novembre 2025 la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato aottenere l’annullamento della pronunzia emessa il 12 giugno 2025 con la quale la Corte diappello di Milano aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Como all’imputato l’1febbraio 2024 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, in ordine al delitto di lesionipersonali aggravato, commesso a Bellagio, il 4 settembre 2021.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazionedella sentenza impugnata, per non avere la Corte di legittimità tenuto conto della remissionedi querela della persona – intervenuta dopo il deposito della decisione di appello – e nonavere escluso le aggravanti del nesso teleologico e del numero dei concorrenti, che eranostate riconosciute sulla base di un errore di fatto, dovuto all’incongrua valutazione delleemergenze processuali.2.1.

Questa argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memoriedepositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], datate 25 marzo 2026, con cui la difesa del ricorrenteinsisteva nell’accoglimento del ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]è inammissibile, risultando incentrato sumotivi manifestamente infondati.2.

In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendonoindispensabili alcune precisazioni.Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., cosìcome introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito allaformazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculareelaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (tra le altre, Sez.

U, n. 1603 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01).Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art.625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per lamateria civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione delgiudicato; l’accertamento definitivo trasfuso nella motivazione della sentenza, del resto, lo«scopo stesso dell’attività giurisdizionale […]» e realizza l’interesse fondamentale di ognisistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche […]» (Corte cost., sent. n. 294del 1995).Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovareapplicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all’intangibilità delgiudicato formatosi sull’accertamento consacrato nella motivazione della decisione dilegittimità.Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore delladisposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario,pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività e per le quali èstata depositata la motivazione oggetto delle censure ex art. 625-bis cod. proc. pen.3.

L’applicazione dei principi che si sono enunciati nel paragrafo precedente al ricorsostraordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.,avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, il 19novembre 2025, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi la manifesta infondatezza.Non può, in proposito, non rilevarsi che, prescindendo dall’astratta plausibilità delledoglianze prospettate nell’interesse del ricorrente, l’atto di impugnazione in esame èproposto contro una decisione di cui, allo stato, non è nota la motivazione.

Ne consegue chele censure difensive risultano formulate in via meramente ipotetica, postulando l’erroneità diun percorso motivazionale di cui non si conosce l’esistenza, non essendo stata depositata lamotivazione della decisione censurata e non potendo, conseguentemente, attivarsi i poteririconosciuti al condannato dall’art. 625-bis cod. proc. pen.4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 novembre 2025 la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato aottenere l’annullamento della pronunzia emessa il 12 giugno 2025 con la quale la Corte diappello di Milano aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Como all’imputato l’1febbraio 2024 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, in ordine al delitto di lesionipersonali aggravato, commesso a Bellagio, il 4 settembre 2021.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazionedella sentenza impugnata, per non avere la Corte di legittimità tenuto conto della remissionedi querela della persona – intervenuta dopo il deposito della decisione di appello – e nonavere escluso le aggravanti del nesso teleologico e del numero dei concorrenti, che eranostate riconosciute sulla base di un errore di fatto, dovuto all’incongrua valutazione delleemergenze processuali.2.1. Questa argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memoriedepositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], datate 25 marzo 2026, con cui la difesa del ricorrenteinsisteva nell’accoglimento del ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]è inammissibile, risultando incentrato sumotivi manifestamente infondati.2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendonoindispensabili alcune precisazioni.Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., cosìcome introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito allaformazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculareelaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (tra le altre, Sez. U, n. 1603 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01).Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art.625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per lamateria civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione delgiudicato; l’accertamento definitivo trasfuso nella motivazione della sentenza, del resto, lo«scopo stesso dell’attività giurisdizionale […]» e realizza l’interesse fondamentale di ognisistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche […]» (Corte cost., sent. n. 294del 1995).Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovareapplicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all’intangibilità delgiudicato formatosi sull’accertamento consacrato nella motivazione della decisione dilegittimità.Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore delladisposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario,pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività e per le quali èstata depositata la motivazione oggetto delle censure ex art. 625-bis cod. proc. pen.3. L’applicazione dei principi che si sono enunciati nel paragrafo precedente al ricorsostraordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.,avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, il 19novembre 2025, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi la manifesta infondatezza.Non può, in proposito, non rilevarsi che, prescindendo dall’astratta plausibilità delledoglianze prospettate nell’interesse del ricorrente, l’atto di impugnazione in esame èproposto contro una decisione di cui, allo stato, non è nota la motivazione. Ne consegue chele censure difensive risultano formulate in via meramente ipotetica, postulando l’erroneità diun percorso motivazionale di cui non si conosce l’esistenza, non essendo stata depositata lamotivazione della decisione censurata e non potendo, conseguentemente, attivarsi i poteririconosciuti al condannato dall’art. 625-bis cod. proc. pen.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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