CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIVIA S ALVIN I ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 54/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata 11 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13430 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. la questione che è stata portata dall'Agenzia delle Entrate all'attenzione del Collegio è se possano o non possano rientrare nel concetto di "finanziamenti della ricerca" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n.266, erogazioni di denaro effettuate da una società ad un ateneo, per l'acquisto di libri e banche dati per la biblioteca, per l'acquisto di materiali informatici di gestione della biblioteca e per l'acquisto di sistemi di collegamento via web alla biblioteca e di integrazione della biblioteca medesima con quella di un museo; 2. nel caso concreto, la CTR di Bolzano ha opinato in senso positivo. Questo opinamento viene denunciato dall'Agenzia ricorrente come immotivato e come violativo dell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n.266. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], che ha erogato al locale università un finanziamento di 300.000,00, destinato agli scopi indicati ed ha dedotto l'importo dal reddito ai fini Ires, ha presentato, il 6 ottobre 2022, istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022 3. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 o