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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18620/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e NICOLASTANISCIA, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -e nei confronti diPOSTE [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA- intimate -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diRoma n. 1376 del 28/10/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- l’ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento dicompetenza, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 21026/2022 epronunciata in data 24/10/2025 (comunicata via PEC il 28/10/2025),dichiarava l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione.- dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell’istanzaper regolamento necessario di competenza risulta che la controversiatraeva origine dalla procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 4976/03promossa innanzi al Tribunale di Roma dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel debitore esecutato INPS, nell’ambito della quale il terzo pignoratoSan [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) rendeva dichiarazione(ex art. 547 c.p.c.) di essere debitore dell’INPS per € 4.200,00 e il giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 01/07/2003, assegnava alla creditriceprocedente € 2.478,80 “entro il limite massimo della somma dichiaratadovuta dal terzo”;- in data 20/01/2011, la Tralicci notificava l’ordinanza diassegnazione unitamente ad atto di precetto per € 3.478,56; quindi, indata 10/02/2011, [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla creditrice un assegnocircolare non trasferibile comprendente la somma assegnata (€2.478,80) al netto della ritenuta d’acconto (€ 495,76), deducendo cosìl’integrale adempimento della propria obbligazione;- la Tralicci promuoveva nuova procedura esecutiva presso terziR.G.E. 19256/11 notificata il 29/07/2011 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.quale debitrice e contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quali terzipignorati, assumendo di essere creditrice (tra l’altro) della somma di €3.478,56; [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi opposizione ex art. 615,comma II, c.p.c. con ricorso depositato il 18/03/2012 e il G.E., conordinanza del 20/03/2012, sospendeva l’esecuzione, dichiaraval’estinzione del pignoramento presso [OSCURATO:PERSONA] e fissava termine sinoal 30/07/2012 per l’introduzione del giudizio di merito;Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026- il giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Giudice diPace di Roma n. 6339/2016, che rigettava la domanda della Tralicci eaccoglieva l’opposizione; seguiva l’appello definito dal Tribunale di Romacon sentenza n. 10755/2018, che riconosceva alla Tralicci il diritto diprocedere in executivis limitatamente agli interessi legali sulla sortecapitale di € 2.478,80 dal deposito dell’ordinanza di assegnazione alsaldo, statuizione poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenzan. 18017/2020;- riassunta la procedura esecutiva, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. spiegavaulteriore opposizione ex art. 615 c.p.c. con ricorso depositato il21/03/2019, eccependo (oltre a profili relativi al precetto) lacompensazione con un proprio credito indicato in € 875,47, invocato inforza della sentenza n. 21349/17 del Tribunale di Roma passata ingiudicato; nell’esecuzione intervenivano anche [OSCURATO:PERSONA], BrunoriToni e [OSCURATO:PERSONA] in forza dei titoli indicati nelle rispettive istanze;- il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15/12/2021,accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione;- con atto di citazione notificato il 18/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], AngeloStaniscia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introducevano innanzi alTribunale di Roma il giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. (iscritto al R.G.21026/22), chiedendo: (i) di dichiarare infondata l’opposizione erigettare l’eccezione di compensazione (anche per asserita inesigibilitàdei crediti opposti in compensazione perché pignorati da terzi) e (ii) “inadesione della nuova domanda” di dichiarare che l’attrice era creditricedi [OSCURATO:PERSONA] di somma superiore a quella opposta incompensazione e comunque almeno pari ad € 5.100,00, con spesedistratte;- costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepiva in viapregiudiziale l’incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favoredel giudice di pace, assumendo che il valore dovesse essere ancoratoNumero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026all’importo oggetto della procedura esecutiva (indicata in atti come €3.478,56);- con la pronuncia del 24/10/2025, il Tribunale di Roma accoglieval’eccezione, dichiarando la propria incompetenza per valore eassegnando termine di 90 giorni per la riassunzione davanti al Giudice diPace competente;- l’ordinanza veniva quindi impugnata, con regolamento necessariodi competenza, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolaStaniscia contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con chiamata (ai soli finidell’integrazione del contraddittorio) di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Bancad’Italia quali terzi pignorati;- il Procuratore Generale, con requisitoria del 30/03/2026,concludeva per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenzadel Tribunale di Roma, rilevando che il Tribunale aveva dichiarato lapropria incompetenza “avuto riguardo al valore del credito azionato conl’esecuzione” senza attribuire rilievo alla domanda di accertamento di uncredito attoreo “di oltre cinquemila euro”, avente natura riconvenzionalee dunque idonea a radicare la competenza del Tribunale per valore;[OSCURATO:PERSONA]:− col secondo motivo si deduce l’illegittimità della pronuncia sullacompetenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto l’opposta [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di oltre 5.100,00 euro, cosicché risultavasuperato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e ilTribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda nonfosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a farpermanere la causa nella competenza per valore dello stesso Tribunale;− il motivo è fondato;Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026− conformemente ad un consolidato orientamento di questa Corte (infattispecie del tutto analoghe), «Per le cause di opposizioneall’esecuzione forzata l’art. 17 c.p.c. prevede un criterio di competenzaper valore, con la conseguenza che, se il creditore opposto proponedomanda riconvenzionale, deve applicarsi la regola generale di cui all’art.10 c.p.c.» (così Cass. Sez. 3, 04/03/2025, n. 5774, Rv. 674196-01; nellostesso senso: Cass., Sez. 3, 27/11/2024, n. 30581; Cass. Sez. 3,14/01/2025, n. 918, Cass. Sez. 3, 16/01/2025, n. 1058, Cass. Sez. 3,22/02/2025, n. 4678, Cass. Sez. 3, 04/03/2025, n. 5797, Cass. Sez. 3,17/03/2025, n. 7114, Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11329, Cass. Sez. 3,14/05/2025, n. 12938, Cass. Sez. 3, 14/05/2025, n. 12940, Cass. Sez.3, 22/05/2025, n. 13756, Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13759, Cass.Sez. 3, 23/05/2025, n. 13840, Cass. Sez. 3, 27/05/2025, n. 14159,Cass.

Sez. 3, 31/05/2025, n. 14708, Cass. Sez. 3, 06/06/2025, n.15147, Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 17002, Cass. Sez. 3, 30/06/2025,n. 17658, Cass. Sez. 3, 23/08/2025, n. 23765, Cass. Sez. 3,19/09/2025, n. 25677, Cass. Sez. 3, 23/10/2025, n. 28196);− in ossequio al disposto dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso,disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare integralmente alle motivazioni deisuccitati provvedimenti per giustificare l’accoglimento del motivo;− ne consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, in ragionedella ravvisata competenza a conoscere della complessiva controversia,per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte, delTribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta neltermine di legge;− per soccombenza, all’accoglimento del regolamento consegue lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ai ricorrenti le spese diquesto giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misuraindicata nel dispositivo;p. q. m.la CorteNumero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza delTribunale di Roma.

Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dallacomunicazione del deposito della presente;condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ai ricorrenti le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e NICOLASTANISCIA, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -e nei confronti diPOSTE [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA- intimate -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diRoma n. 1376 del 28/10/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- l’ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento dicompetenza, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 21026/2022 epronunciata in data 24/10/2025 (comunicata via PEC il 28/10/2025),dichiarava l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione.- dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell’istanzaper regolamento necessario di competenza risulta che la controversiatraeva origine dalla procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 4976/03promossa innanzi al Tribunale di Roma dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel debitore esecutato INPS, nell’ambito della quale il terzo pignoratoSan [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) rendeva dichiarazione(ex art. 547 c.p.c.) di essere debitore dell’INPS per € 4.200,00 e il giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 01/07/2003, assegnava alla creditriceprocedente € 2.478,80 “entro il limite massimo della somma dichiaratadovuta dal terzo”;- in data 20/01/2011, la Tralicci notificava l’ordinanza diassegnazione unitamente ad atto di precetto per € 3.478,56; quindi, indata 10/02/2011, [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla creditrice un assegnocircolare non trasferibile comprendente la somma assegnata (€2.478,80) al netto della ritenuta d’acconto (€ 495,76), deducendo cosìl’integrale adempimento della propria obbligazione;- la Tralicci promuoveva nuova procedura esecutiva presso terziR.G.E. 19256/11 notificata il 29/07/2011 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.quale debitrice e contro [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quali terzipignorati, assumendo di essere creditrice (tra l’altro) della somma di €3.478,56; [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi opposizione ex art. 615,comma II, c.p.c. con ricorso depositato il 18/03/2012 e il G.E., conordinanza del 20/03/2012, sospendeva l’esecuzione, dichiaraval’estinzione del pignoramento presso [OSCURATO:PERSONA] e fissava termine sinoal 30/07/2012 per l’introduzione del giudizio di merito;Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026- il giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Giudice diPace di Roma n. 6339/2016, che rigettava la domanda della Tralicci eaccoglieva l’opposizione; seguiva l’appello definito dal Tribunale di Romacon sentenza n. 10755/2018, che riconosceva alla Tralicci il diritto diprocedere in executivis limitatamente agli interessi legali sulla sortecapitale di € 2.478,80 dal deposito dell’ordinanza di assegnazione alsaldo, statuizione poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenzan. 18017/2020;- riassunta la procedura esecutiva, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. spiegavaulteriore opposizione ex art. 615 c.p.c. con ricorso depositato il21/03/2019, eccependo (oltre a profili relativi al precetto) lacompensazione con un proprio credito indicato in € 875,47, invocato inforza della sentenza n. 21349/17 del Tribunale di Roma passata ingiudicato; nell’esecuzione intervenivano anche [OSCURATO:PERSONA], BrunoriToni e [OSCURATO:PERSONA] in forza dei titoli indicati nelle rispettive istanze;- il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15/12/2021,accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione;- con atto di citazione notificato il 18/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], AngeloStaniscia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introducevano innanzi alTribunale di Roma il giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. (iscritto al R.G.21026/22), chiedendo: (i) di dichiarare infondata l’opposizione erigettare l’eccezione di compensazione (anche per asserita inesigibilitàdei crediti opposti in compensazione perché pignorati da terzi) e (ii) “inadesione della nuova domanda” di dichiarare che l’attrice era creditricedi [OSCURATO:PERSONA] di somma superiore a quella opposta incompensazione e comunque almeno pari ad € 5.100,00, con spesedistratte;- costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepiva in viapregiudiziale l’incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favoredel giudice di pace, assumendo che il valore dovesse essere ancoratoNumero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026all’importo oggetto della procedura esecutiva (indicata in atti come €3.478,56);- con la pronuncia del 24/10/2025, il Tribunale di Roma accoglieval’eccezione, dichiarando la propria incompetenza per valore eassegnando termine di 90 giorni per la riassunzione davanti al Giudice diPace competente;- l’ordinanza veniva quindi impugnata, con regolamento necessariodi competenza, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolaStaniscia contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con chiamata (ai soli finidell’integrazione del contraddittorio) di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Bancad’Italia quali terzi pignorati;- il Procuratore Generale, con requisitoria del 30/03/2026,concludeva per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenzadel Tribunale di Roma, rilevando che il Tribunale aveva dichiarato lapropria incompetenza “avuto riguardo al valore del credito azionato conl’esecuzione” senza attribuire rilievo alla domanda di accertamento di uncredito attoreo “di oltre cinquemila euro”, avente natura riconvenzionalee dunque idonea a radicare la competenza del Tribunale per valore;[OSCURATO:PERSONA]:− col secondo motivo si deduce l’illegittimità della pronuncia sullacompetenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto l’opposta [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di oltre 5.100,00 euro, cosicché risultavasuperato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e ilTribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda nonfosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a farpermanere la causa nella competenza per valore dello stesso Tribunale;− il motivo è fondato;Numero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026− conformemente ad un consolidato orientamento di questa Corte (infattispecie del tutto analoghe), «Per le cause di opposizioneall’esecuzione forzata l’art. 17 c.p.c. prevede un criterio di competenzaper valore, con la conseguenza che, se il creditore opposto proponedomanda riconvenzionale, deve applicarsi la regola generale di cui all’art.10 c.p.c.» (così Cass. Sez. 3, 04/03/2025, n. 5774, Rv. 674196-01; nellostesso senso: Cass., Sez. 3, 27/11/2024, n. 30581; Cass. Sez. 3,14/01/2025, n. 918, Cass. Sez. 3, 16/01/2025, n. 1058, Cass. Sez. 3,22/02/2025, n. 4678, Cass. Sez. 3, 04/03/2025, n. 5797, Cass. Sez. 3,17/03/2025, n. 7114, Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11329, Cass. Sez. 3,14/05/2025, n. 12938, Cass. Sez. 3, 14/05/2025, n. 12940, Cass. Sez.3, 22/05/2025, n. 13756, Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13759, Cass.Sez. 3, 23/05/2025, n. 13840, Cass. Sez. 3, 27/05/2025, n. 14159,Cass. Sez. 3, 31/05/2025, n. 14708, Cass. Sez. 3, 06/06/2025, n.15147, Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 17002, Cass. Sez. 3, 30/06/2025,n. 17658, Cass. Sez. 3, 23/08/2025, n. 23765, Cass. Sez. 3,19/09/2025, n. 25677, Cass. Sez. 3, 23/10/2025, n. 28196);− in ossequio al disposto dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso,disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare integralmente alle motivazioni deisuccitati provvedimenti per giustificare l’accoglimento del motivo;− ne consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, in ragionedella ravvisata competenza a conoscere della complessiva controversia,per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte, delTribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta neltermine di legge;− per soccombenza, all’accoglimento del regolamento consegue lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ai ricorrenti le spese diquesto giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misuraindicata nel dispositivo;p. q. m.la CorteNumero registro generale 24107/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 18620/2026Data pubblicazione 08/06/2026accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza delTribunale di Roma. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dallacomunicazione del deposito della presente;condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere ai ricorrenti le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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