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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41350/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto BERTI Damiano colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., in ragione della modestia dei proventi dello spaccio

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente, ponendo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del prevenuto (oltre 500 euro di cui non è stato giustificato il possesso), quale parametro per fissare il corrispettivo dello stupefacente detenuto (dieci confezioni di cocaina), così da escludere la speciale tenuità del lucro, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il lucro, così come il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto BERTI Damiano colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., in ragione della modestia dei proventi dello spaccio 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente, ponendo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del prevenuto (oltre 500 euro di cui non è stato giustificato il possesso), quale parametro per fissare il corrispettivo dello stupefacente detenuto (dieci confezioni di cocaina), così da escludere la speciale tenuità del lucro, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il lucro, così come il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 41350/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris