CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24884/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4/10/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 385 cod.pen. La '6'. sentenza esaminava la deduzione difensiva secondo cui Corrado si sarebbe legittimamente allontanato dall'abitazione per recarsi a scattare le foto necessarie al rinnovo del documento di identità, essendo stato a ciò autorizzato con ordinanza del g.i.p. del 15 aprile 2020, ritenendo tale giustificazione infondata. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della legittimità dell'allontanamento dal luogo ove era ristretto agli arresti donniciliari. Premette il ricorrente di aver chiesto di poter uscire dalla propria abitazione per provvedere al rinnovo del documento di identità, anche a seguito della sollecitazione proveniente dalle forze dell'ordine deputate al controllo. Il g.i.p. autorizzava genericamente il ricorrente ad allontanarsi, senza specificare tempi e modalità per provvedere al rinnovo del documento. Proprio per tale ragione, il ricorrente aveva ritenuto di potersi legittimamente recare in data 1 maggio 2020 presso un apparecchio automatico, per munirsi delle necessarie fototessera. Le finalità dell'allontanamento, peraltro, erano state immediatamente riferite alle forze dell'ordine dalla madre convivente del ricorrente, al momento del controllo. A fronte di tali dati, i giudici di merito avrebbero illogicamente ritenuto che non fosse giustificato l'allontanamento in un giorno festivo (primo maggio), in cui sicuramente non vi erano laboratori fotografici aperti, stigmatizzando il fatto che l'autorizzazione rilasciata dal g.i.p. non faceva riferimento alla possibilità di avvalersi di apparecchi automatici. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, nonostante risultasse che l'allontanamento fosse stato autorizzato e che il ricorrente avesse portato con sé l'autorizzazione. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che non è in discussione il fatto che il ricorrente fosse stato autorizzato dal g.i.p. ad allontanarsi dalla propria abitazione per «recarsi presso in fotografo/studio fotografico in [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le foto formato tessera utili per il documento» e «successivamente a recarsi presso il Comune» per la richiesta del documento. A fronte di tale dato, la Corte di appello ha ritenuto di escludere la legittimità dell'allontanamento sulla base di argomentazioni meramente congetturali e, peraltro, contraddittorie sia con riguardo al contenuto dell'autorizzazione che alle modalità della condotta. In primo luogo, si evidenzia l'assoluta carenza di valenza indiziaria in ordine al fatto che il ricorrente si sia recato a scattare le foto solo il primo maggio, nonostante l'autorizzazione del g.i.p. risalisse a 15 giorni prima. Invero, oltre ad essere plausibile la deduzione difensiva secondo cui l'autorizzazione era stata comunicata solo a distanza di alcuni giorni dal rilascio, l'elemento oggettivo dirimente è costituito dal fatto che il provvedimento non recava alcuna specificazione in ordine alle date entro le quali provvedere agli adempimenti indicati. 2.1. Parimenti illogica e contraddittoria è l'affermazione secondo cui l'autorizzazione consentiva al ricorrente di recarsi presso un fotografo, sicchè la stessa non è stata ritenuta idonea a consentire l'effettuazione della fototessera presso un apparecchio automatico. Invero, l'autorizzazione era stata concessa con riferimento alla necessità per il ricorrente di munirsi di fototessera, essendo del tutto irrilevante se per far ciò si fosse recato presso un fotografo o un apparecchio automatico, atteso che in entrambi i casi era necessario allontanarsi dall'abitazione. 2.2. Illogica è l'ulteriore considerazione secondo cui l'imputato avrebbe approfittato dell'autorizzazione quale una «sorta di lasciapassare con la quale intendeva eludere le prescrizioni». Tale affermazione non è basata su dati oggettivi e risponde, essenzialmente, ad una presunzione del collegio giudicante non fondata su elementi indiziari. 2.3. In conclusione, deve ritenersi che a fronte dell'esistenza di un legittimo motivo per il temporaneo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, la condanna poteva essere pronunciata solo in presenza di dati certi ed obiettivi sulla base dei quali affermare che l'imputato era uscito dall'abitazione non già per procurarsi la necessaria fototessera, bensì per ragioni di diversa natura. Tale accertamento non è stato effettuato o, comunque, non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata. Gli scarni elementi addotti a fondamento della sentenza di condanna, in virtù della loro contraddittorietà ed insufficienza, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato in applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze, conducendo all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sent