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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:925
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0746 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 27 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto dichiarato nullo – Regime di ripartizione delle spese – Modalità di calcolo differenziate delle spese giudiziarie a seconda della qualità del ricorrente – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme» Nella causa C‑746/24 [Gryczara] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 25 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da M. Hudyma, adwokat, S. Dudzik e T. Spyra, radcowie prawni; – per PR, da W. Budzewski, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da C. [OSCURATO:PERSONA], procuratore dello Stato, e da M. Cherubini e A. [OSCURATO:PERSONA], avvocati dello Stato; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, un istituto bancario, e PR, un consumatore, in merito ad un’azione di restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto annullato a causa di clausole abusive ivi contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco Codice civile 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 7 A norma dell’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del codice civile: «1.

Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario alle buone pratiche, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali illecite).

Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 8 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa in danno ad un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a rimborsarne il valore». 9 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a eseguirla o non era obbligato a eseguirla nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, se la causa della prestazione è venuta meno, se lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era nullo e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione di quest’ultima». 10 Ai sensi dell’articolo 498 del medesimo codice: «1.

Quando due soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente debitore e creditore, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro, a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose dello stesso tipo, determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato».

Codice di procedura civile 11 L’articolo 98, paragrafi 1 e 3, della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), dispone che: «(1) La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su richiesta di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i propri diritti e difendersi (spese processuali). (…) (3) Le spese processuali necessarie di una parte rappresentata da un avvocato comprendono il suo onorario stabilito entro i limiti delle tariffe indicate in disposizioni separate e le spese sostenute da quest’ultimo, le spese di giudizio e le spese di comparizione personale della parte disposta dal giudice». 12 Ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile: «Se le domande vengono accolte solo parzialmente, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente.

Tuttavia, il giudice può condannare una parte al rimborso di tutte le spese se la controparte è risultata soccombente solo in una parte non rilevante della propria domanda o se la determinazione dell’importo dovuto alla stessa dipendeva dal calcolo delle somme reciprocamente dovute o da una valutazione del giudice». 13 Ai sensi dell’articolo 101 del medesimo codice: «Le spese processuali sono rimborsate al resistente anche nel caso di accoglimento della domanda, se il resistente non ha provocato l’instaurazione della causa e non ha contestato la domanda nel primo atto processuale». 14 L’articolo 102 di detto codice recita: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente a pagare solo una parte delle spese o può non condannarla ad alcuna spesa». 15 L’articolo 103, paragrafo 1, di tale codice così dispone: «Indipendentemente dall’esito della causa, il giudice può condannare una parte o un interveniente a rimborsare le spese causate dal suo comportamento negligente o manifestamente inappropriato».

Legge sulle spese giudiziarie in materia civile 16 L’articolo 13, paragrafo 2, della ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (legge relativa alle spese giudiziarie in materia civile), del 28 luglio 2005 (Dz.

U. n. 167, posizione 1398), nella sua versione consolidata (Dz.

U. del 2022, posizione 1125; in prosieguo: la «legge relativa alle spese giudiziarie»), prevede che: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti patrimoniali nelle quali il valore dell’oggetto della controversia o il valore dell’oggetto dell’impugnazione supera 20000 [zloty polacchi (PLN) (circa EUR 4713)], si applica all’atto processuale una tassa proporzionale pari al 5% di tale valore, ma comunque non superiore a PLN 200000 [(circa EUR 47136)]». 17 Ai sensi dell’articolo 13a della legge relativa alle spese giudiziarie: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti di credito derivanti da operazioni bancarie, una parte che sia un consumatore o una persona fisica che gestisce un’impresa familiare deve pagare una tassa fissa dell’importo di PLN 1000 [(circa EUR 236)] se il valore dell’oggetto della controversia o il valore dell’oggetto dell’impugnazione supera PLN 20000 [(circa EUR 4713)]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Il 27 giugno 2008 PR e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un contratto di credito per un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), espresso in franchi svizzeri (CHF). 19 PR ha pagato le rate mensili di tale credito per un importo di PLN 126421,23 (circa EUR 29800) e di CHF 66600,96 (circa EUR 71480). 20 Il 26 giugno 2020 PR ha promosso un’azione giudiziaria contro la [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto la dichiarazione della nullità del suddetto contratto e la restituzione delle prestazioni indebitamente eseguite in adempimento di tale contratto. 21 Con sentenza dell’11 maggio 2022, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, ha dichiarato la nullità del contratto di credito a causa delle clausole abusive in esso contenute.

Di conseguenza, tale giudice ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a PR gli importi di PLN 65907,32 (circa EUR 15530) e di CHF 66600,96 (circa EUR 71480), maggiorati degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 19 febbraio 2022 fino alla data di pagamento, nonché a rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo.

Tale sentenza è stata confermata in appello dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia). 22 Il 23 novembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso nei confronti di PR diretto ad ottenere la condanna di quest’ultimo al rimborso del capitale del prestito, ossia un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di pagamento.

Essa chiede altresì che PR sia condannato al pagamento delle spese, comprendenti, da un lato, le spese giudiziarie pari al 5% del valore dell’oggetto della controversia, ossia PLN 32000 (circa EUR 7544), e, dall’altro, le spese di rappresentanza da parte di un avvocato, fissate forfettariamente a PLN 10800 (circa EUR 2546). 23 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità del regime di ripartizione delle spese previsto nel diritto polacco con la direttiva 93/13. 24 Esso rileva, innanzitutto che, in virtù del codice di procedura civile, il principio di base che regola la ripartizione delle spese di un processo civile è quello della responsabilità per l’esito della causa, secondo il quale, da un lato, la parte soccombente deve rimborsare alla parte vincitrice le spese processuali conformemente all’articolo 98, paragrafo 1 di tale codice e, dall’altro, nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente in applicazione dell’articolo 100 di detto codice.

Tale principio sarebbe mitigato da varie eccezioni previste agli articoli 101, 102 e all’articolo 103, paragrafo 1, del codice di procedura civile, vale a dire, rispettivamente, la possibilità che le spese restino a carico del ricorrente qualora il resistente abbia riconosciuto le pretese contenute nella domanda con il primo atto processuale, il ricorso al principio di equità e l’applicazione del principio di colpa.

Tuttavia, secondo detto giudice, nessuna di tali eccezioni troverebbe applicazione nel caso di specie. 25 Inoltre, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte [sentenze del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 41 , e del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito), C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 83 ], il giudice del rinvio sottolinea che il regime di ripartizione delle spese applicabile a un procedimento diretto a far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale non deve avere l’effetto di dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti riconosciutigli dalla direttiva 93/13. 26 A tal riguardo, detto giudice osserva che, nel procedimento principale, PR potrebbe essere condannato a versare alla [OSCURATO:PERSONA], oltre al capitale mutuato di un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, un importo totale di PLN 42800 (circa EUR 10090) a titolo di spese.

Un siffatto onere finanziario, equivalente a circa sei mensilità di retribuzione media in Polonia, potrebbe pregiudicare sia gli obiettivi della direttiva 93/13 sia il principio di effettività del diritto dell’Unione. 27 Inoltre, per quanto riguarda la struttura dei costi nei due procedimenti giudiziari in questione, detto giudice precisa che, sebbene l’importo degli onorari di avvocato, ossia PLN 10800 (circa EUR 2546), sia identico, indipendentemente dal fatto che il procedimento sia avviato dal professionista o dal consumatore, ciò non vale per le spese giudiziarie.

Infatti, nell’ambito del procedimento diretto ad ottenere la nullità del contratto di credito, PR ha dovuto pagare un importo di PLN 1000 (circa EUR 236), in applicazione dell’articolo 13a della legge sulle spese giudiziarie, quando ha proposto il suo ricorso contro la banca, mentre quest’ultima reclama PLN 32000 (circa EUR 7544) a titolo di spese giudiziarie nel procedimento principale di cui essa deve farsi carico conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge. 28 Ciò premesso, il giudice del rinvio constata che, da un lato, PR era stato debitamente informato, nell’ambito del procedimento iniziale da lui promosso, tanto dal suo avvocato quanto dal giudice del rinvio stesso, delle conseguenze della nullità del contratto di credito, in particolare dell’obbligo di rimborsare il capitale mutuato, degli eventuali interessi di mora al tasso legale, nonché delle spese.

Non si può, pertanto, validamente sostenere che la condanna alle spese avrebbe per il consumatore un carattere imprevedibile. 29 Dall’altro lato, tale giudice rileva che PR avrebbe potuto riconoscere le conclusioni del ricorso della banca una volta ricevuto l’atto introduttivo.

Una siffatta iniziativa avrebbe comportato l’applicazione dell’articolo 101 del codice di procedura civile e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quindi tenuta a farsi carico di tutte le spese.

Inoltre, PR avrebbe potuto invocare la compensazione dei crediti, conformemente all’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile.

Se avesse formulato una dichiarazione di compensazione dopo aver ricevuto la domanda, i crediti reciproci delle parti si sarebbero estinti fino a concorrenza del credito meno elevato, in applicazione del paragrafo 2 di quest’ultimo articolo.

Il credito della banca sarebbe stato quindi notevolmente diminuito.

Orbene, PR avrebbe optato per una strategia procedurale diversa consistente nel contestare il credito della banca invocando la prescrizione, motivo di ricorso che detto giudice ritiene infondato. 30 Infine, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ne non gli impongano di addebitare al professionista tutte le conseguenze negative dell’inserimento nel contratto di clausole contrattuali illecite.

Invero, se il contratto di credito non avesse contenuto clausole abusive, il procedimento principale non avrebbe avuto luogo.

Si tratterebbe dunque di determinare se, in una situazione del genere, il professionista non debba farsi carico della totalità delle spese nell’ambito del presente procedimento, indipendentemente dal suo esito, e anche nel caso in cui egli ottenga piena vittoria. 31 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di addebitare al consumatore le spese di un procedimento in cui un giudice nazionale abbia accolto il ricorso del professionista diretto a ottenere la condanna del consumatore alla restituzione delle prestazioni eseguite in base a un contratto nullo in quanto contenente clausole contrattuali abusive».

Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 32 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della questione pregiudiziale per il motivo che essa non verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione dal momento che le disposizioni della direttiva 93/13 non sono applicabili agli effetti della soppressione delle clausole abusive.

Infatti, tale questione, relativa al rimborso delle spese nell’ambito di un’azione di restituzione proposta dalla banca, riguarderebbe l’interpretazione del solo diritto nazionale. 33 A tal riguardo si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una separazione netta di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte.

Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione.

Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77 , EU:C:1978:69 , punto 4 e del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C‑652/19 , EU:C:2021:208 , punto 32 e giurisprudenza citata). 34 Inoltre, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi [v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli), C‑208/21 , EU:C:2023:64 , punto 42 e giurisprudenza citata]. 35 Ne deriva che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte [v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , e del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli), C‑208/21 , EU:C:2023:64 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 36 Ciò tuttavia non avviene nella presente causa. 37 Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia di cui al procedimento principale verte su un’azione di restituzione del capitale mutuato, promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un primo procedimento che ha portato all’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga espressamente la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, in particolare, su quella che occorre dare all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività.

Tale giudice chiede se queste disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che comporta che, nell’ambito di una siffatta azione di restituzione, un consumatore soccombente possa essere condannato a sopportare spese giudiziarie, incluse nelle spese, che eccedono significativamente quelle di cui avrebbe dovuto farsi carico tale consumatore se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione, proposta da quest’ultimo, volta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 38 In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica.

Pertanto, nel caso di specie, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale atto al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici), C‑389/20 , EU:C:2022:120 , punto 31 e giurisprudenza citata]. 39 Pertanto, la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito 40 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 ; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑88/99 , EU:C:2000:652 , punto 18 , e del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punto 47 ). 41 Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, della normativa nazionale che prevede la condanna alle spese del consumatore rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato promossa da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive.

Tale giudice rileva che le spese giudiziarie, incluse nelle spese, poste a carico di tale consumatore possono eccedere significativamente quelle di detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito.

Tale situazione risulterebbe dalla distinzione introdotta dalla normativa polacca, in materia di spese giudiziarie, quanto alle modalità di calcolo di tali spese a seconda che il ricorso sia proposto da un professionista o da un consumatore. 42 In tali circostanze, occorre intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale prestato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese a seconda della qualità di consumatore, o no, della parte ricorrente, superino significativamente quelle che il medesimo consumatore avrebbe dovuto sopportare se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 43 Occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 44 Data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori» (sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 56 e giurisprudenza citata). 45 La Corte ha dichiarato che le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi.

Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio.

Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 38 ).

Così, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda queste somme (sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 62 ). 46 In secondo luogo, occorre rilevare che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 34 e giurisprudenza citata). 47 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è l’unico oggetto degli interrogativi del giudice del rinvio, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 35 e giurisprudenza citata). 48 Se è vero che il principio di effettività non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 51 ), occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività va preservata.

Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di un siffatto procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 37 e giurisprudenza citata). 49 Emerge anche dalla giurisprudenza che far dipendere l’esito della ripartizione delle spese di tale procedimento dalle sole somme indebitamente pagate e di cui è ordinata la restituzione sarebbe tale da dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto, tenuto conto delle spese che un ricorso giurisdizionale comporterebbe.

Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività ostano a un regime che consente di far ricadere sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto da tale direttiva (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punti 98 e 99 ). 50 A tal riguardo, occorre rilevare che i procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in linea di principio, sono avviati da un consumatore, che agisce in qualità di ricorrente, nei confronti di un professionista, resistente.

Al fine di preservare l’effetto utile di tale direttiva e di garantire una tutela effettiva del consumatore contro le conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di credito in questione potrebbe provocare, occorre considerare che la valutazione adottata dalla Corte quanto alla ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento diretto a far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di cui ai punti 48 e 49 della presente sentenza, si applica anche, e per analogia, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il consumatore è resistente in un’azione di restituzione del capitale mutuato promossa da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive. 51 Occorre rilevare, in tale ottica, che la Corte ha dichiarato che modalità procedurali comportanti costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che egli sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 52 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, nel diritto polacco, la dichiarazione giudiziale di nullità di un contratto di mutuo in ragione di una clausola abusiva in esso contenuta ha come conseguenza che i pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, dai mutuatari o dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 di tale codice. 53 Ne risulta altresì che, da un lato, l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede che la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa.

Dall’altro lato, il diritto polacco opera una distinzione, in materia di spese giudiziarie, a seconda che il ricorso sia proposto da un professionista o da un consumatore.

Infatti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della legge sulle spese giudiziarie, i ricorsi relativi a diritti patrimoniali danno luogo all’applicazione di un’imposta proporzionale, pari al 5% del valore della controversia, nei limiti di un massimale legale.

Per contro, nelle cause vertenti su crediti connessi a operazioni bancarie, l’articolo 13a di tale legge istituisce, per le azioni proposte da un consumatore, spese fisse di importo pari a PLN 1000 (circa EUR 236), quando il valore dell’oggetto della controversia o dell’impugnazione supera PLN 20000 (circa EUR 4713). 54 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale differenza nelle modalità di calcolo delle spese giudiziarie può condurre a situazioni in cui il consumatore, qualora sia resistente in un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito contenente clausole abusive e sia rimasto soccombente, è condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie significativamente più elevate di quelle che avrebbe dovuto sopportare tale consumatore se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa diretta a far accertare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 55 Occorre rilevare che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede spese giudiziarie fisse ridotte qualora il consumatore proponga un ricorso vertente su crediti connessi a operazioni bancarie, è, in linea di principio, favorevole a quest’ultimo. 56 Tuttavia, tenuto conto del livello significativamente più elevato delle spese giudiziarie applicabili alle azioni proposte da un professionista in materia di diritti patrimoniali e del fatto che l’importo di tali spese che il consumatore può essere tenuto a rimborsare dipende direttamente da quello del credito fatto valere dal professionista, l’applicazione automatica del principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a sopportare la totalità delle spese, comprensive di dette spese giudiziarie, può indurre il consumatore, qualora risulti soccombente nell’ambito di una siffatta azione, a dover sopportare un onere finanziario sproporzionato.

Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, PR ha dovuto pagare un importo di PLN 1000 (circa EUR 236) a titolo di spese giudiziarie nell’ambito del ricorso proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla condanna di quest’ultima a versarle una somma di circa EUR 101280.

Dall’altro lato, PR sarebbe tenuto, in quanto resistente nell’ambito del procedimento successivamente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla restituzione del capitale mutuato, ossia un credito di PLN 640000 (circa EUR 150000), e al termine del quale egli è rimasto soccombente, a rimborsarle spese giudiziarie pari al 5% del valore della controversia, nel caso di specie PLN 32000 (circa EUR 7544). 57 Tali costi che possono essere posti a carico del consumatore, in forza del combinato disposto delle norme nazionali relative al calcolo delle spese giudiziarie e dell’automaticità del principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a sopportare la totalità delle spese, comprensive di tali spese giudiziarie, sono tali da impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 dinanzi al giudice adito dal professionista, in violazione della giurisprudenza citata ai punti 48 e 51 della presente sentenza. 58 Infatti, siffatte modalità procedurali sono idonee a dissuadere il consumatore, quando ha la qualità di resistente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale proposta dal professionista a seguito dell’annullamento del contratto di credito contenente clausole abusive, dal mantenere le sue pretese, indipendentemente dalla fondatezza di queste ultime, in quanto un siffatto mantenimento rischia di sfociare in una condanna alle spese, che include spese giudiziarie sproporzionatamente elevate, in caso di esito sfavorevole del procedimento. 59 Tali modalità procedurali sembrano altresì tali da compromettere il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto a causa delle clausole abusive ivi contenute, dal momento che, nonostante tale annullamento, il consumatore è tenuto a sopportare spese giudiziarie particolarmente elevate nell’ambito dell’azione di restituzione proposta dal professionista, salvo, in particolare, se tale consumatore riconosce le pretese del professionista.

Pertanto, dette modalità equivalgono, in definitiva, a violare il principio di effettività. 60 Ciò posto, è importante rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti dal medesimo, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01 , EU:C:2004:584 , punti 118 e 119 , nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23 , EU:C:2024:881 , punto 51 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, il governo polacco e la Commissione europea sostengono che l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile può essere interpretato in modo conforme all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività.

Infatti, spetterebbe al giudice nazionale tener conto, se del caso, delle eccezioni previste, in particolare, agli articoli 102 e 103 di tale codice, che consentono una modulazione delle spese in funzione del principio di equità o, ancora, del comportamento illecito eventualmente imputabile ad una delle parti. 62 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche. 63 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese giudiziarie a seconda della qualità di consumatore, o no, del ricorrente, superano in misura significativa quelle di cui detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito.

Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese giudiziarie a seconda della qualità di consumatore, o no, del ricorrente, superano in misura significativa quelle di cui detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0746 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 27 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto dichiarato nullo – Regime di ripartizione delle spese – Modalità di calcolo differenziate delle spese giudiziarie a seconda della qualità del ricorrente – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme» Nella causa C‑746/24 [Gryczara] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 25 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da M. Hudyma, adwokat, S. Dudzik e T. Spyra, radcowie prawni; – per PR, da W. Budzewski, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da C. [OSCURATO:PERSONA], procuratore dello Stato, e da M. Cherubini e A. [OSCURATO:PERSONA], avvocati dello Stato; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, un istituto bancario, e PR, un consumatore, in merito ad un’azione di restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto annullato a causa di clausole abusive ivi contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco Codice civile 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 7 A norma dell’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del codice civile: «1.   Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario alle buone pratiche, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. 2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 8 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa in danno ad un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a rimborsarne il valore». 9 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a eseguirla o non era obbligato a eseguirla nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, se la causa della prestazione è venuta meno, se lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era nullo e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione di quest’ultima». 10 Ai sensi dell’articolo 498 del medesimo codice: «1.   Quando due soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente debitore e creditore, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro, a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose dello stesso tipo, determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. 2.   Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». Codice di procedura civile 11 L’articolo 98, paragrafi 1 e 3, della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), dispone che: «(1)   La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su richiesta di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i propri diritti e difendersi (spese processuali). (…) (3)   Le spese processuali necessarie di una parte rappresentata da un avvocato comprendono il suo onorario stabilito entro i limiti delle tariffe indicate in disposizioni separate e le spese sostenute da quest’ultimo, le spese di giudizio e le spese di comparizione personale della parte disposta dal giudice». 12 Ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile: «Se le domande vengono accolte solo parzialmente, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente. Tuttavia, il giudice può condannare una parte al rimborso di tutte le spese se la controparte è risultata soccombente solo in una parte non rilevante della propria domanda o se la determinazione dell’importo dovuto alla stessa dipendeva dal calcolo delle somme reciprocamente dovute o da una valutazione del giudice». 13 Ai sensi dell’articolo 101 del medesimo codice: «Le spese processuali sono rimborsate al resistente anche nel caso di accoglimento della domanda, se il resistente non ha provocato l’instaurazione della causa e non ha contestato la domanda nel primo atto processuale». 14 L’articolo 102 di detto codice recita: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente a pagare solo una parte delle spese o può non condannarla ad alcuna spesa». 15 L’articolo 103, paragrafo 1, di tale codice così dispone: «Indipendentemente dall’esito della causa, il giudice può condannare una parte o un interveniente a rimborsare le spese causate dal suo comportamento negligente o manifestamente inappropriato». Legge sulle spese giudiziarie in materia civile 16 L’articolo 13, paragrafo 2, della ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (legge relativa alle spese giudiziarie in materia civile), del 28 luglio 2005 (Dz. U. n. 167, posizione 1398), nella sua versione consolidata (Dz. U. del 2022, posizione 1125; in prosieguo: la «legge relativa alle spese giudiziarie»), prevede che: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti patrimoniali nelle quali il valore dell’oggetto della controversia o il valore dell’oggetto dell’impugnazione supera 20000 [zloty polacchi (PLN) (circa EUR 4713)], si applica all’atto processuale una tassa proporzionale pari al 5% di tale valore, ma comunque non superiore a PLN 200000 [(circa EUR 47136)]». 17 Ai sensi dell’articolo 13a della legge relativa alle spese giudiziarie: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti di credito derivanti da operazioni bancarie, una parte che sia un consumatore o una persona fisica che gestisce un’impresa familiare deve pagare una tassa fissa dell’importo di PLN 1000 [(circa EUR 236)] se il valore dell’oggetto della controversia o il valore dell’oggetto dell’impugnazione supera PLN 20000 [(circa EUR 4713)]». Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Il 27 giugno 2008 PR e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un contratto di credito per un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), espresso in franchi svizzeri (CHF). 19 PR ha pagato le rate mensili di tale credito per un importo di PLN 126421,23 (circa EUR 29800) e di CHF 66600,96 (circa EUR 71480). 20 Il 26 giugno 2020 PR ha promosso un’azione giudiziaria contro la [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto la dichiarazione della nullità del suddetto contratto e la restituzione delle prestazioni indebitamente eseguite in adempimento di tale contratto. 21 Con sentenza dell’11 maggio 2022, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, ha dichiarato la nullità del contratto di credito a causa delle clausole abusive in esso contenute. Di conseguenza, tale giudice ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a PR gli importi di PLN 65907,32 (circa EUR 15530) e di CHF 66600,96 (circa EUR 71480), maggiorati degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 19 febbraio 2022 fino alla data di pagamento, nonché a rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo. Tale sentenza è stata confermata in appello dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia). 22 Il 23 novembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso nei confronti di PR diretto ad ottenere la condanna di quest’ultimo al rimborso del capitale del prestito, ossia un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di pagamento. Essa chiede altresì che PR sia condannato al pagamento delle spese, comprendenti, da un lato, le spese giudiziarie pari al 5% del valore dell’oggetto della controversia, ossia PLN 32000 (circa EUR 7544), e, dall’altro, le spese di rappresentanza da parte di un avvocato, fissate forfettariamente a PLN 10800 (circa EUR 2546). 23 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità del regime di ripartizione delle spese previsto nel diritto polacco con la direttiva 93/13. 24 Esso rileva, innanzitutto che, in virtù del codice di procedura civile, il principio di base che regola la ripartizione delle spese di un processo civile è quello della responsabilità per l’esito della causa, secondo il quale, da un lato, la parte soccombente deve rimborsare alla parte vincitrice le spese processuali conformemente all’articolo 98, paragrafo 1 di tale codice e, dall’altro, nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente in applicazione dell’articolo 100 di detto codice. Tale principio sarebbe mitigato da varie eccezioni previste agli articoli 101, 102 e all’articolo 103, paragrafo 1, del codice di procedura civile, vale a dire, rispettivamente, la possibilità che le spese restino a carico del ricorrente qualora il resistente abbia riconosciuto le pretese contenute nella domanda con il primo atto processuale, il ricorso al principio di equità e l’applicazione del principio di colpa. Tuttavia, secondo detto giudice, nessuna di tali eccezioni troverebbe applicazione nel caso di specie. 25 Inoltre, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte [sentenze del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 41 , e del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito), C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 83 ], il giudice del rinvio sottolinea che il regime di ripartizione delle spese applicabile a un procedimento diretto a far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale non deve avere l’effetto di dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti riconosciutigli dalla direttiva 93/13. 26 A tal riguardo, detto giudice osserva che, nel procedimento principale, PR potrebbe essere condannato a versare alla [OSCURATO:PERSONA], oltre al capitale mutuato di un importo di PLN 640000 (circa EUR 150000), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, un importo totale di PLN 42800 (circa EUR 10090) a titolo di spese. Un siffatto onere finanziario, equivalente a circa sei mensilità di retribuzione media in Polonia, potrebbe pregiudicare sia gli obiettivi della direttiva 93/13 sia il principio di effettività del diritto dell’Unione. 27 Inoltre, per quanto riguarda la struttura dei costi nei due procedimenti giudiziari in questione, detto giudice precisa che, sebbene l’importo degli onorari di avvocato, ossia PLN 10800 (circa EUR 2546), sia identico, indipendentemente dal fatto che il procedimento sia avviato dal professionista o dal consumatore, ciò non vale per le spese giudiziarie. Infatti, nell’ambito del procedimento diretto ad ottenere la nullità del contratto di credito, PR ha dovuto pagare un importo di PLN 1000 (circa EUR 236), in applicazione dell’articolo 13a della legge sulle spese giudiziarie, quando ha proposto il suo ricorso contro la banca, mentre quest’ultima reclama PLN 32000 (circa EUR 7544) a titolo di spese giudiziarie nel procedimento principale di cui essa deve farsi carico conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge. 28 Ciò premesso, il giudice del rinvio constata che, da un lato, PR era stato debitamente informato, nell’ambito del procedimento iniziale da lui promosso, tanto dal suo avvocato quanto dal giudice del rinvio stesso, delle conseguenze della nullità del contratto di credito, in particolare dell’obbligo di rimborsare il capitale mutuato, degli eventuali interessi di mora al tasso legale, nonché delle spese. Non si può, pertanto, validamente sostenere che la condanna alle spese avrebbe per il consumatore un carattere imprevedibile. 29 Dall’altro lato, tale giudice rileva che PR avrebbe potuto riconoscere le conclusioni del ricorso della banca una volta ricevuto l’atto introduttivo. Una siffatta iniziativa avrebbe comportato l’applicazione dell’articolo 101 del codice di procedura civile e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quindi tenuta a farsi carico di tutte le spese. Inoltre, PR avrebbe potuto invocare la compensazione dei crediti, conformemente all’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile. Se avesse formulato una dichiarazione di compensazione dopo aver ricevuto la domanda, i crediti reciproci delle parti si sarebbero estinti fino a concorrenza del credito meno elevato, in applicazione del paragrafo 2 di quest’ultimo articolo. Il credito della banca sarebbe stato quindi notevolmente diminuito. Orbene, PR avrebbe optato per una strategia procedurale diversa consistente nel contestare il credito della banca invocando la prescrizione, motivo di ricorso che detto giudice ritiene infondato. 30 Infine, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ne non gli impongano di addebitare al professionista tutte le conseguenze negative dell’inserimento nel contratto di clausole contrattuali illecite. Invero, se il contratto di credito non avesse contenuto clausole abusive, il procedimento principale non avrebbe avuto luogo. Si tratterebbe dunque di determinare se, in una situazione del genere, il professionista non debba farsi carico della totalità delle spese nell’ambito del presente procedimento, indipendentemente dal suo esito, e anche nel caso in cui egli ottenga piena vittoria. 31 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di addebitare al consumatore le spese di un procedimento in cui un giudice nazionale abbia accolto il ricorso del professionista diretto a ottenere la condanna del consumatore alla restituzione delle prestazioni eseguite in base a un contratto nullo in quanto contenente clausole contrattuali abusive». Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 32 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della questione pregiudiziale per il motivo che essa non verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione dal momento che le disposizioni della direttiva 93/13 non sono applicabili agli effetti della soppressione delle clausole abusive. Infatti, tale questione, relativa al rimborso delle spese nell’ambito di un’azione di restituzione proposta dalla banca, riguarderebbe l’interpretazione del solo diritto nazionale. 33 A tal riguardo si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una separazione netta di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77 , EU:C:1978:69 , punto 4 e del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C‑652/19 , EU:C:2021:208 , punto 32 e giurisprudenza citata). 34 Inoltre, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi [v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli), C‑208/21 , EU:C:2023:64 , punto 42 e giurisprudenza citata]. 35 Ne deriva che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte [v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , e del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli), C‑208/21 , EU:C:2023:64 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 36 Ciò tuttavia non avviene nella presente causa. 37 Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia di cui al procedimento principale verte su un’azione di restituzione del capitale mutuato, promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un primo procedimento che ha portato all’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga espressamente la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, in particolare, su quella che occorre dare all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività. Tale giudice chiede se queste disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che comporta che, nell’ambito di una siffatta azione di restituzione, un consumatore soccombente possa essere condannato a sopportare spese giudiziarie, incluse nelle spese, che eccedono significativamente quelle di cui avrebbe dovuto farsi carico tale consumatore se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione, proposta da quest’ultimo, volta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 38 In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. Pertanto, nel caso di specie, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale atto al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici), C‑389/20 , EU:C:2022:120 , punto 31 e giurisprudenza citata]. 39 Pertanto, la questione pregiudiziale è ricevibile. Nel merito 40 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 ; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑88/99 , EU:C:2000:652 , punto 18 , e del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punto 47 ). 41 Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, della normativa nazionale che prevede la condanna alle spese del consumatore rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato promossa da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive. Tale giudice rileva che le spese giudiziarie, incluse nelle spese, poste a carico di tale consumatore possono eccedere significativamente quelle di detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. Tale situazione risulterebbe dalla distinzione introdotta dalla normativa polacca, in materia di spese giudiziarie, quanto alle modalità di calcolo di tali spese a seconda che il ricorso sia proposto da un professionista o da un consumatore. 42 In tali circostanze, occorre intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale prestato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese a seconda della qualità di consumatore, o no, della parte ricorrente, superino significativamente quelle che il medesimo consumatore avrebbe dovuto sopportare se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 43 Occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 44 Data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori» (sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 56 e giurisprudenza citata). 45 La Corte ha dichiarato che le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi. Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio. Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 38 ). Così, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda queste somme (sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 62 ). 46 In secondo luogo, occorre rilevare che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 34 e giurisprudenza citata). 47 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è l’unico oggetto degli interrogativi del giudice del rinvio, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 35 e giurisprudenza citata). 48 Se è vero che il principio di effettività non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 51 ), occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività va preservata. Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di un siffatto procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 37 e giurisprudenza citata). 49 Emerge anche dalla giurisprudenza che far dipendere l’esito della ripartizione delle spese di tale procedimento dalle sole somme indebitamente pagate e di cui è ordinata la restituzione sarebbe tale da dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto, tenuto conto delle spese che un ricorso giurisdizionale comporterebbe. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività ostano a un regime che consente di far ricadere sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto da tale direttiva (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punti 98 e 99 ). 50 A tal riguardo, occorre rilevare che i procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in linea di principio, sono avviati da un consumatore, che agisce in qualità di ricorrente, nei confronti di un professionista, resistente. Al fine di preservare l’effetto utile di tale direttiva e di garantire una tutela effettiva del consumatore contro le conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di credito in questione potrebbe provocare, occorre considerare che la valutazione adottata dalla Corte quanto alla ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento diretto a far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di cui ai punti 48 e 49 della presente sentenza, si applica anche, e per analogia, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il consumatore è resistente in un’azione di restituzione del capitale mutuato promossa da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito per il motivo che esso conteneva clausole abusive. 51 Occorre rilevare, in tale ottica, che la Corte ha dichiarato che modalità procedurali comportanti costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che egli sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 52 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, nel diritto polacco, la dichiarazione giudiziale di nullità di un contratto di mutuo in ragione di una clausola abusiva in esso contenuta ha come conseguenza che i pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, dai mutuatari o dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 di tale codice. 53 Ne risulta altresì che, da un lato, l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede che la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. Dall’altro lato, il diritto polacco opera una distinzione, in materia di spese giudiziarie, a seconda che il ricorso sia proposto da un professionista o da un consumatore. Infatti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della legge sulle spese giudiziarie, i ricorsi relativi a diritti patrimoniali danno luogo all’applicazione di un’imposta proporzionale, pari al 5% del valore della controversia, nei limiti di un massimale legale. Per contro, nelle cause vertenti su crediti connessi a operazioni bancarie, l’articolo 13a di tale legge istituisce, per le azioni proposte da un consumatore, spese fisse di importo pari a PLN 1000 (circa EUR 236), quando il valore dell’oggetto della controversia o dell’impugnazione supera PLN 20000 (circa EUR 4713). 54 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale differenza nelle modalità di calcolo delle spese giudiziarie può condurre a situazioni in cui il consumatore, qualora sia resistente in un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito contenente clausole abusive e sia rimasto soccombente, è condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie significativamente più elevate di quelle che avrebbe dovuto sopportare tale consumatore se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa diretta a far accertare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. 55 Occorre rilevare che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede spese giudiziarie fisse ridotte qualora il consumatore proponga un ricorso vertente su crediti connessi a operazioni bancarie, è, in linea di principio, favorevole a quest’ultimo. 56 Tuttavia, tenuto conto del livello significativamente più elevato delle spese giudiziarie applicabili alle azioni proposte da un professionista in materia di diritti patrimoniali e del fatto che l’importo di tali spese che il consumatore può essere tenuto a rimborsare dipende direttamente da quello del credito fatto valere dal professionista, l’applicazione automatica del principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a sopportare la totalità delle spese, comprensive di dette spese giudiziarie, può indurre il consumatore, qualora risulti soccombente nell’ambito di una siffatta azione, a dover sopportare un onere finanziario sproporzionato. Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, PR ha dovuto pagare un importo di PLN 1000 (circa EUR 236) a titolo di spese giudiziarie nell’ambito del ricorso proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla condanna di quest’ultima a versarle una somma di circa EUR 101280. Dall’altro lato, PR sarebbe tenuto, in quanto resistente nell’ambito del procedimento successivamente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla restituzione del capitale mutuato, ossia un credito di PLN 640000 (circa EUR 150000), e al termine del quale egli è rimasto soccombente, a rimborsarle spese giudiziarie pari al 5% del valore della controversia, nel caso di specie PLN 32000 (circa EUR 7544). 57 Tali costi che possono essere posti a carico del consumatore, in forza del combinato disposto delle norme nazionali relative al calcolo delle spese giudiziarie e dell’automaticità del principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a sopportare la totalità delle spese, comprensive di tali spese giudiziarie, sono tali da impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 dinanzi al giudice adito dal professionista, in violazione della giurisprudenza citata ai punti 48 e 51 della presente sentenza. 58 Infatti, siffatte modalità procedurali sono idonee a dissuadere il consumatore, quando ha la qualità di resistente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale proposta dal professionista a seguito dell’annullamento del contratto di credito contenente clausole abusive, dal mantenere le sue pretese, indipendentemente dalla fondatezza di queste ultime, in quanto un siffatto mantenimento rischia di sfociare in una condanna alle spese, che include spese giudiziarie sproporzionatamente elevate, in caso di esito sfavorevole del procedimento. 59 Tali modalità procedurali sembrano altresì tali da compromettere il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto a causa delle clausole abusive ivi contenute, dal momento che, nonostante tale annullamento, il consumatore è tenuto a sopportare spese giudiziarie particolarmente elevate nell’ambito dell’azione di restituzione proposta dal professionista, salvo, in particolare, se tale consumatore riconosce le pretese del professionista. Pertanto, dette modalità equivalgono, in definitiva, a violare il principio di effettività. 60 Ciò posto, è importante rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti dal medesimo, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01 , EU:C:2004:584 , punti 118 e 119 , nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23 , EU:C:2024:881 , punto 51 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, il governo polacco e la Commissione europea sostengono che l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile può essere interpretato in modo conforme all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività. Infatti, spetterebbe al giudice nazionale tener conto, se del caso, delle eccezioni previste, in particolare, agli articoli 102 e 103 di tale codice, che consentono una modulazione delle spese in funzione del principio di equità o, ancora, del comportamento illecito eventualmente imputabile ad una delle parti. 62 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche. 63 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese giudiziarie a seconda della qualità di consumatore, o no, del ricorrente, superano in misura significativa quelle di cui detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell’ambito di un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell’annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell’importo di tali spese giudiziarie a seconda della qualità di consumatore, o no, del ricorrente, superano in misura significativa quelle di cui detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell’ambito di un’azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris