Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2026
ECLI:EU:C:2026:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0116
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
23 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Articolo 62, paragrafi 1 e 2 – Ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di uno Stato membro – Articolo 62, paragrafo 3 – Residenza del beneficiario delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo “Stato membro competente” – Norma di calcolo che non tiene conto “esclusivamente” della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per la sua ultima attività subordinata o autonoma – Normativa nazionale che prevede una norma di calcolo diversa per le persone che hanno esercitato la loro ultima occupazione in un altro Stato membro»
Nella causa C‑116/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria), con decisione del 3 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2025, nel procedimento
Ts.E.S.
contro
[OSCURATO:PERSONA] na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e A. Kumin, giudice,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per Ts.E.S., da D. Grozdanova e K. Spiriev, advokati;
–
per il governo bulgaro, da T. Mitova e T. Tsingileva, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e G. Koleva, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica in
GU 2004, L 200, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (
GU 2009, L 284, pag. 43
) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Ts.E.S., cittadina bulgara, e il [OSCURATO:PERSONA] na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad (direttore della divisione territoriale dell’Istituto nazionale di sicurezza sociale di Blagoevgrad, Bulgaria), in merito all’importo delle prestazioni di disoccupazione che quest’ultimo le ha concesso in applicazione di una nuova norma introdotta nel diritto bulgaro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 1, 4 e 45 del regolamento n. 883/2004 così recitano:
«(1)
Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.
(…)
(4)
È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
(…)
(45)
Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (…)».
4
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così prevede:
«(…)
j)
“residenza”, il luogo in cui una persona risiede abitualmente
(…)».
5
L’articolo 62 di detto regolamento, intitolato «Calcolo delle prestazioni», così prevede:
«1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda [le] persone disoccupate di cui all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione».
6
L’articolo 65 del medesimo regolamento, intitolato «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», prevede quanto segue:
«(…)
2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.
3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.
4. L’attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.
5.
a)
Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.
(…)».
Diritto bulgaro
7
L’articolo 54a del Kodeks za sotsialno osiguryavane (codice delle assicurazioni sociali) (DV n. 110, del 17 dicembre 1999), nella sua versione come modificata (DV n. 67, del 9 agosto 2024), in vigore a decorrere dal 13 agosto 2024 (in prosieguo: il «KSO»), intitolato «Diritto alle prestazioni di disoccupazione», così dispone:
«Hanno diritto a prestazioni di disoccupazione le persone per le quali sono stati versati o dovuti contributi sociali assicurativi al Fondo “disoccupazione” per almeno 12 degli ultimi 18 mesi prima della cessazione dell’assicurazione e che:
1.
sono iscritte alle liste di disoccupazione presso l’agenzia per l’impiego;
2.
non hanno maturato il diritto a una pensione per anzianità contributiva ed età nella Repubblica di Bulgaria o a una pensione di vecchiaia in un altro Stato o non percepiscono una pensione per anzianità contributiva ed età di importo ridotto ai sensi dell’articolo 68a o una pensione professionale ai sensi dell’articolo 168;
3.
non esercitano alcuna attività professionale per la quale sono soggette all’assicurazione obbligatoria ai sensi del presente codice o della legislazione di un altro Stato, ad eccezione delle persone di cui all’articolo 114a, paragrafo 1, del Kodeks na truda [(codice del lavoro) (DV n. 26, del 1
o
aprile 1986, e DV n. 27, del 4 aprile 1986)]».
8
L’articolo 54b del KSO, intitolato «Importo delle prestazioni di disoccupazione», ai paragrafi 1, 5 e 8 prevede quanto segue:
«(1) La prestazione giornaliera di disoccupazione è pari al 60% della retribuzione giornaliera media o del reddito giornaliero medio soggetto a contribuzione per il quale sono dovuti o sono stati versati contributi al Fondo “disoccupazione” per gli ultimi 24 mesi civili precedenti il mese di cessazione dell’assicurazione e non può essere inferiore all’importo giornaliero minimo né superiore all’importo giornaliero massimo della prestazione di disoccupazione.
(…)
(5) L’importo mensile della prestazione di disoccupazione è determinato moltiplicando l’importo percepito ai sensi del paragrafo 1, moltiplicato per il numero di giorni lavorativi del mese cui si riferisce.
(…)
(8) Quando il periodo di cui al paragrafo 1, in base al quale è determinata la retribuzione giornaliera media o il reddito giornaliero medio soggetto a contribuzione, o il mese in cui cessa l’assicurazione, comprende periodi di assicurazione acquisiti in base alla legislazione di uno Stato che applica i regolamenti europei di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni di disoccupazione, si tiene conto di quanto segue:
1.
i redditi percepiti dalla persona nel corso della sua ultima occupazione;
2.
tutti i redditi percepiti in Bulgaria, (…) nonché i redditi percepiti in altri Stati ai quali si applicano i regolamenti europei sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale negli ultimi 24 mesi civili precedenti il mese in cui è cessata l’assicurazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
La ricorrente nel procedimento principale, Ts.E.S., è una cittadina bulgara che risiede in modo permanente in Bulgaria, dove si trova il suo centro di interessi.
10
Fino alla fine del mese di maggio 2024, ella ha esercitato un’attività lavorativa subordinata in Bulgaria. Nel giugno 2024 si è trasferita temporaneamente in Spagna, dove ha occupato, per un periodo compreso tra il 7 giugno e il 13 luglio 2024, ossia un periodo complessivo di 28 giorni, un impiego di lavoratrice stagionale presso un datore di lavoro spagnolo, per il quale ha percepito una retribuzione di EUR 2590,80.
11
A partire dal 14 luglio 2024, la ricorrente nel procedimento principale si è trovata in situazione di disoccupazione completa ed è ritornata in Bulgaria, dove ha presentato, il 2 agosto 2024, una domanda di concessione di una prestazione di disoccupazione presso le autorità bulgare competenti.
12
Con decisione del 13 settembre 2024, la Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad (divisione territoriale dell’Istituto nazionale di sicurezza sociale di Blagoevgrad, Bulgaria) ha accolto tale domanda e ha concesso alla ricorrente nel procedimento principale il diritto alla prestazione di disoccupazione per un importo giornaliero di 29,71 leva bulgari (BGN) (circa EUR 15) per il periodo compreso tra il 25 luglio 2024 e il 22 luglio 2025.
13
Tale importo è stato determinato sulla base dell’insieme dei redditi soggetti a contribuzione percepiti dalla ricorrente nel procedimento principale nel corso degli ultimi 24 mesi civili precedenti il mese della cessazione dei suoi contributi, vale a dire per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2022 e il 13 luglio 2024, ossia un importo totale di BGN 25154,03 (circa EUR 12860), comprensivo sia delle retribuzioni percepite durante il periodo di occupazione e di contribuzione nell’ambito della sua ultima occupazione in Spagna sia di qualsiasi altro reddito soggetto a contribuzione relativo a periodi di occupazione e di contribuzione precedenti maturati in Bulgaria nel corso di tale periodo di 24 mesi.
14
Tenendo conto del fatto che, nel corso degli ultimi 24 mesi civili precedenti il mese della cessazione dei suoi contributi, la ricorrente nel procedimento principale ha maturato periodi di occupazione e di contribuzione sia in base alla legislazione bulgara sia in base alla legislazione di un altro Stato membro, la Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut, – Blagoevgrad (divisione territoriale dell’Istituto nazionale di sicurezza sociale di Blagoevgrad) ha applicato l’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO. Tale disposizione, entrata in vigore il 13 agosto 2024, deroga al metodo di calcolo delle prestazioni di disoccupazione prescritto dall’articolo 54b, paragrafo 1, del KSO applicabile alle persone che hanno svolto, nel corso di detto periodo di 24 mesi, attività subordinate o autonome soltanto in Bulgaria.
15
A seguito del rigetto, con decisione del direttore della divisione territoriale dell’Istituto nazionale di sicurezza sociale di Blagoevgrad del 16 ottobre 2024, del suo ricorso amministrativo avverso la decisione menzionata al punto 12 della presente sentenza, la ricorrente nel procedimento principale ha adito l’Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria), giudice del rinvio, con un ricorso a sostegno del quale afferma che l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, il quale prevede che si «tiene conto» della retribuzione percepita dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata, non le sarebbe applicabile. Ella fa valere, per contro, che la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, il quale impone che, ai fini del calcolo dell’importo della prestazione di disoccupazione, si «tiene conto esclusivamente» della retribuzione percepita per l’ultima occupazione esercitata dall’interessato.
16
Il giudice del rinvio espone che, fino all’entrata in vigore della nuova norma relativa al calcolo delle prestazioni di disoccupazione acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, enunciata all’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO, l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 è stato oggetto, nella giurisprudenza nazionale, di un’interpretazione costante secondo cui il calcolo della prestazione di disoccupazione deve basarsi esclusivamente sulla retribuzione o sul reddito percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma. Tuttavia, dopo l’adozione di tale nuova norma, alcuni giudici nazionali avrebbero abbandonato la giurisprudenza precedente e avrebbero considerato che, poiché il regolamento n. 883/2004 mirava unicamente a coordinare i regimi di sicurezza sociale senza istituire un regime generale di sicurezza sociale, gli Stati membri restano competenti a fissare le condizioni di acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Di conseguenza, tali giudici riterrebbero ora che l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento non richieda che gli Stati membri determinino l’importo delle prestazioni di disoccupazione tenendo conto esclusivamente della retribuzione o del reddito percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma, indipendentemente dalla legislazione dello Stato membro in base alla quale tale attività sia stata svolta.
17
Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla conformità dell’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO con l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004.
18
Da un lato, la Corte avrebbe dichiarato, ai punti da 32 a 37 della sentenza del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit (
C‑29/19
,
EU:C:2020:36
), che tale disposizione del regolamento n. 883/2004, letta alla luce del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, impone, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione, di tenere conto esclusivamente della retribuzione percepita per l’ultima attività lavorativa subordinata esercitata da un lavoratore che sia stato assoggettato alla legislazione di più di uno Stato membro.
19
Dall’altro lato, stabilendo una norma di calcolo delle prestazioni di disoccupazione che deroga a quella prevista all’articolo 54b, paragrafo 1, del KSO, qualora una parte o la totalità del periodo di riferimento sia stata maturata in base a una legislazione di un altro Stato membro, l’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO potrebbe essere incompatibile con l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004.
20
In tali circostanze, l’Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del [regolamento n. 883/2004], debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che il calcolo dell’importo delle prestazioni di disoccupazione non sia effettuato esclusivamente sulla base della retribuzione dell’ultimo periodo di occupazione, qualora il diritto dello Stato membro applicato dall’istituzione competente preveda un periodo di tempo necessario determinato per stabilire il fondamento (base) per il calcolo delle prestazioni, e l’ultimo periodo di occupazione sia più breve di tale periodo, ma tutti o una parte dei periodi di occupazione siano maturati secondo il diritto di un altro Stato membro.
2)
Se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del [regolamento n. 883/2004], debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedono modalità diverse per il calcolo dell’importo delle prestazioni di disoccupazione, a seconda che i periodi di occupazione necessari ai sensi del corrispondente diritto siano maturati completamente secondo tale diritto oppure se i periodi di occupazione necessari siano maturati in tutto o in parte secondo il diritto di un altro Stato membro».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
21
Con le sue due questioni, il giudice del rinvio interpella la Corte sull’interpretazione dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004.
22
A tale riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che quest’ultima stabilisce una norma di calcolo delle prestazioni di disoccupazione applicabile alla situazione di una persona che abbia svolto la sua ultima attività subordinata o autonoma in base alla legislazione dell’istituzione competente di uno Stato membro.
23
Per quanto riguarda prestazioni di disoccupazione alle quali tale persona ha diritto da parte dell’istituzione competente di detto Stato membro, l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 dispone che l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto «esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma (…) esercitat[a]», norma di calcolo che si applica anche nell’ipotesi in cui la legislazione applicata preveda un periodo di riferimento.
24
Per contro, per quanto riguarda le persone in situazione di disoccupazione completa che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continuano a risiedere o ritornano nello stesso Stato membro, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento n. 883/2004, come previsto all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), di quest’ultimo, occorre quindi precisare che l’articolo 62, paragrafo 3, di detto regolamento prevede una deroga alle norme di calcolo prescritte ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 62.
25
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che la ricorrente nel procedimento principale ha svolto la sua ultima attività subordinata in base a una legislazione diversa da quella in forza della quale beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Infatti, ella ha esercitato la sua ultima attività subordinata in Spagna, in base alla legislazione di tale Stato membro, mentre le è stato riconosciuto il diritto a prestazioni di disoccupazione in Bulgaria, ai sensi della legislazione di quest’ultimo Stato membro.
26
Dall’altro lato, il giudice del rinvio precisa che la ricorrente nel procedimento principale risiede in modo permanente in Bulgaria, dove si trova il suo centro di interessi. Nessun elemento contenuto nel fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che la ricorrente nel procedimento principale, nel corso del periodo corrispondente all’esercizio della sua ultima attività subordinata o successivamente alla cessazione di quest’ultima, abbia trasferito la propria residenza dalla Bulgaria alla Spagna.
27
In tali circostanze, risulta, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che, durante l’esercizio della sua ultima attività subordinata in Spagna, la ricorrente nel procedimento principale risiedeva in Bulgaria e continuava a risiedere nel territorio di tale Stato membro dopo la cessazione di quest’ultima attività subordinata, vale a dire in uno Stato membro diverso da quello della sua ultima occupazione, cosicché la norma di calcolo enunciata all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 è applicabile alla sua situazione.
28
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione [sentenze del 20 marzo 1986, Tissier,
35/85
,
EU:C:1986:143
, punto
9
, e dell’11 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] en Sport (Sigarette elettroniche),
C‑665/24
,
EU:C:2025:960
, punto
37
].
29
Pertanto, si deve ritenere che, con le sue due questioni, il giudice del rinvio chieda alla Corte di interpretare l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004.
Sulla prima questione
30
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, e paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, in quanto Stato membro di residenza, in forza della quale l’importo delle prestazioni di disoccupazione dovute a una persona che ha maturato una parte o la totalità del periodo di riferimento previsto dalla legislazione di tale Stato membro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, vale a dire quello dell’ultima occupazione, non è determinato tenendo conto «esclusivamente» della retribuzione o del reddito professionale percepito da tale persona per la sua ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di tale altro Stato membro.
31
Conformemente a una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit,
283/81
,
EU:C:1982:335
, punto
20
, e dell’11 dicembre 2025, GKV-Spitzenverband,
C‑743/23
,
EU:C:2025:954
, punto
41
).
32
In primo luogo, l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 dispone che, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione del luogo di residenza «tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma».
33
In secondo luogo, l’articolo 62, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento, prevede, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, che, ai fini di tale calcolo, l’istituzione competente dello Stato membro dell’ultima occupazione tiene conto «esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata (…) esercitat[a]», e tale norma di calcolo si applica anche nell’ipotesi in cui la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento.
34
Di conseguenza, mentre l’articolo 62, paragrafo 1, di detto regolamento impone all’istituzione competente dello Stato membro dell’ultima occupazione di tenere conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o autonoma, l’assenza di una siffatta precisazione al paragrafo 3 di tale articolo 62 implica che l’istituzione del luogo di residenza è tenuta a prendere in considerazione, senza essere obbligata a farlo «esclusivamente», la retribuzione o il reddito professionale percepito da un disoccupato di cui all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del medesimo regolamento per la sua ultima attività subordinata o autonoma.
35
In terzo luogo, come emerge dal considerando 4 del regolamento n. 883/2004, quest’ultimo rispetta le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e tende ad elaborare unicamente un sistema di coordinamento. Tale obiettivo non richiede che l’articolo 62, paragrafo 3, di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che impone di tenere conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o autonoma ai fini del calcolo delle prestazioni da parte dello Stato membro di residenza, e ciò nonostante la formulazione di tale disposizione e il contesto in cui si inserisce, come esposti ai punti da 32 a 34 della presente sentenza.
36
In ogni caso, un disoccupato di cui all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non può avvalersi, presso le autorità del suo Stato di residenza, dell’interpretazione dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento quale accolta dalla Corte nella sentenza del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit (
C‑29/19
,
EU:C:2020:36
), alla quale il giudice del rinvio fa riferimento nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento che risiedeva nello Stato membro in cui aveva svolto la sua ultima attività professionale e in base alla cui legislazione beneficiava di una prestazione di disoccupazione. Una situazione del genere rientrava nella norma di calcolo enunciata all’articolo 62, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento e si distingue, di conseguenza, da quella in cui si trova la ricorrente nel procedimento principale.
37
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, e paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in quanto Stato membro di residenza, in forza della quale l’importo delle prestazioni di disoccupazione dovute a una persona che abbia maturato una parte o la totalità del periodo di riferimento previsto dalla legislazione di tale Stato membro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, vale a dire quello dell’ultima occupazione, non è determinato tenendo conto «esclusivamente» della retribuzione o del reddito professionale percepito da tale persona per la sua ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di tale altro Stato membro.
Sulla seconda questione
38
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, norme diverse a seconda che le persone in situazione di disoccupazione abbiano maturato l’intero periodo di riferimento sotto la vigenza della legislazione nazionale o che abbiano maturato una parte o la totalità di tale periodo di riferimento in base alla legislazione di un altro Stato membro.
39
A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che l’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO prevede, da un lato, che il periodo di riferimento include sia i periodi di occupazione e di contribuzione acquisiti in base alla legislazione nazionale sia quelli acquisiti in base alla legislazione di un altro Stato membro e, dall’altro, che, quando tale periodo di riferimento comprende periodi di occupazione e di contribuzione acquisiti in base alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni di disoccupazione, dei redditi percepiti per l’ultima occupazione e di quelli percepiti in base alla legislazione bulgara e alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro nel corso degli ultimi 24 mesi civili precedenti il mese di cessazione dell’assicurazione.
40
Orbene, le norme specifiche previste da una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei confronti delle persone che si sono avvalse del loro diritto alla libera circolazione e la cui situazione rientra nella norma di calcolo enunciata all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, tengono conto sia dei periodi di occupazione maturati in base alla legislazione nazionale sia di quelli maturati in base alla legislazione di un altro Stato membro, nel rispetto dell’obiettivo derivante dai considerando 1 e 45 di tale regolamento, di garantire l’esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione delle persone. Esse assicurano inoltre, conformemente a detto articolo 62, paragrafo 3, che si tenga conto della retribuzione o del reddito professionale percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di un altro Stato membro.
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Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, norme diverse a seconda che le persone in situazione di disoccupazione abbiano maturato l’intero periodo di riferimento sotto la vigenza della legislazione di tale Stato o che abbiano maturato una parte o la totalità di tale periodo di riferimento in base alla legislazione di un altro Stato membro.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, e paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, come modificato,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in quanto Stato membro di residenza, in forza della quale l’importo delle prestazioni di disoccupazione dovute a una persona che abbia maturato una parte o la totalità del periodo di riferimento previsto dalla legislazione di tale Stato membro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, vale a dire quello dell’ultima occupazione, non è determinato tenendo conto «esclusivamente» della retribuzione o del reddito professionale percepito da tale persona per la sua ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di tale altro Stato membro.
2)
L’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 come modificato dal regolamento n. 988/2009,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, norme diverse a seconda che le persone in situazione di disoccupazione abbiano maturato l’intero periodo di riferimento sotto la vigenza della legislazione di tale Stato o che abbiano maturato una parte o la totalità di tale periodo di riferimento in base alla legislazione di un altro Stato membro.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.