CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19836/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale locale, accogliendo il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73, comma 1 bis e 4, 80 comma 2 del d.P.R. n. 309/1990 e art. 337, 61 n. 2 cod. pen. e rideterminato la pena in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 12.200 di multa. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con due motivi, il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e in specie al mancato 1riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessività della pena e dell'aumento operato per la continuazione. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha dato conto della rilevante gravità del fatto considerato il quantitativo di stupefacente trasportato, elevatissimo, i messaggi sul telefonino di [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince che l'attività criminosa di traffico di stupefacenti era già avviata come risultava dalle richieste di mezzo chilo di fumo, di 4 arance e sei mandarini, E' stato inoltre rilevato che l'affidamento di un così consistente quantitativo di stupefacente presuppone un rapporto di fiducia già esistente con colui che lo trasporta. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato fatto discendere altresì dalla circostanza che la temporanea assenza di lavoro non giustifica la scelta delinquenziale neppure sotto il profilo della mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62 bis cod. pen. L'allegazione difensiva secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato motivato solo sul presupposto della mancanza di elementi positivi il che non è. In proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Del pari inammissibile le doglianze afferenti alla determinazione della pena e all'aumento apportato per effetto della continuazione. In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di 2proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi». Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata,s i avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, deo. 1997, Curcillo, 207497)". SI è precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). La Corte territoriale, accogliendo la richiesta di riconoscere tra i reati in contestazione la continuazione, ha rideterminato la pena per il reato più grave di cui al capo a) al di sotto della cornice edittale della pena prevista per il reato ritenuto più grave e ha apportato un aumento contenuto di un mese e giorni quindici ,e 300 euro per il reato di resistenza contestato al capo b). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al 3 t 14versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M