CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 22 giugno 2022, con la quale'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale legale rappresentante della Eurotartufo s.r.I., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni d'imposta IRES ed IVA per l'anno di imposta 2017 (capi B e C) e la dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2018 (capo D), nonché dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo occultato o distrutto parte della documentazione (fatture) la cui conservazione era obbligatoria (capo E). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo che non fosse stata correttamente accertata una evasione effettiva d'imposta, non essendo stata data contezza del metodo di calcolo delle imposte e delle relative evasioni, è inammissibile, perché nuovo: non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), non essendo, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la mancata valutazione della posizione di mero prestanome del ricorrente e la conseguente mancanza del dolo specifico, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale (v. pag. da 9 a 12 della sentenza impugnata) adeguatamente ricostruito la vicenda, sottolineando, in punto di fatto, che l'imputato era comunque implicato e coinvolto nelle attività sociali, avendo operato su tre conti correnti societari, trattato con fornitori e clienti ed emesso fatture, il cui incasso era stato parzialmente anticipato allo stesso imputato e il denaro da quest'ultimo utilizzato per fini personali e familiari, mentre era stata reperita, presso il suo domicilio, documentazione varia concernente l'operatività della società, mentre, in punto di diritto, è stato correttamente richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 34064 del 16/09/2025, Zecchini, non mass.), sicchè la Corte di merito non ha presunto il dolo, ma lo ha desunto da elementi fattuali specifici, quali l'accettazione della carica, la ricezione e il possesso di documentazione sociale varia, il descritto coinvolgimento nelle attività sociali, l'inadempimento dell'obbligo legale di presentazione della dichiarazione, in un quadro di totale inerzia che integra la consapevole rappresentazione e accettazione dell'evento omissivo e del suo fine illecito, risolvendosi la critica mossa in un mero dissenso rispetto alla valutazione probatoria operata dal giudice di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, sostenendo che il rigetto del patteggiamento da parte del G.U.P. era in contrasto con gli insegnamenti della Corte di legittimità, è manifestamente infondato perché prospetta un'interpretazione della norma di cui all'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 contraria alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709; Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 17901 del 14/04/2025, Amato, non mass.; Sez. 3, n. 15659 del 01/04/2025, Martiradonna, Rv. 287991). Osservato che il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché anch'esso nuovo, non essendo stato proposto con il gravame di appello e di esso la Corte territoriale non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente, riepilogo non contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore