CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049WNVT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28535/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1725 REPUBBLICA ITALIANA « [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2723/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28535/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049WNVT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28535/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M