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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 15 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Marsala il 13 marzo 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, attesa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e che è stato puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 3 della sentenza impugnata), rappresentati dalla rilevanza dell'importo del reddito omesso e dal breve lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la percezione del reddito, quali elementi univocamente rivelatori dell'elemento soggettivo del reato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 15 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Marsala il 13 marzo 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, attesa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e che è stato puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 3 della sentenza impugnata), rappresentati dalla rilevanza dell'importo del reddito omesso e dal breve lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la percezione del reddito, quali elementi univocamente rivelatori dell'elemento soggettivo del reato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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