Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 23223/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’imputato, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per varie contestazioni (di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione).Con un unico motivo, l'imputato contesta carenze motivazion ali in relazione all’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva.

Ladoglianza è inammissibile.

Ai sensi dell’articolo448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezzae – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erronea qualificazione giuridica del fatto.

Dunque, nessun vizio dimotivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.

In particolare, non è possibilefar valere l’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva, che non spetta al giudice in caso di pena patteggiata (Sez. 2, n. 14076 del 2/4/2025, non massimata; si veda, per l’analoga doglianza avverso sentenza su pena concordata in appello, Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).

Pertanto, il ricorso –per giunta del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe stata la pena sostitutiva da applicare e per quale ragione – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo610, comma 5-bis,cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’imputato, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per varie contestazioni (di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione).Con un unico motivo, l'imputato contesta carenze motivazion ali in relazione all’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva. Ladoglianza è inammissibile. Ai sensi dell’articolo448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezzae – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio dimotivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. In particolare, non è possibilefar valere l’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva, che non spetta al giudice in caso di pena patteggiata (Sez. 2, n. 14076 del 2/4/2025, non massimata; si veda, per l’analoga doglianza avverso sentenza su pena concordata in appello, Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01). Pertanto, il ricorso –per giunta del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe stata la pena sostitutiva da applicare e per quale ragione – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo610, comma 5-bis,cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris