CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39856/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, dal tenore generico e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. 2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato, in modo opportuno, tra l'altro, che la distanza temporale tra i reati già ritenuti in continuazione e quello per il quale è stata avanzata la ulteriore istanza si collocano a una notevole distanza temporale (di oltre un anno) gli uni dagli altri; ha poi logicamente osservato che l'arresto del ricorrente verificatosi nel corso di tale lasso di tempo, nonché l'applicazione della misura cautelare, hanno, altresì, comportato un ulteriore elemento di interruzione del medesimo disegno criminoso. Coerentemente con tali osservazioni, il giudice dell'esecuzione ha dunque osservato che il prevenuto, lungi dall'aver attuato un piano delinquenziale programmato ab origine, ha, piuttosto, orientato la sua vita ad una sistematica consumazione degli illeciti.2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ,---(/ é: t Lo-v—j" iDEP