Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07157/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 10/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna del predetto in relazione al reato di cui all art. 628 CP.

Con la stessa pronuncia la corte di appello revocava la sospensione condizionale concessa per la terza volta all'imputato.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla revoca della sospensione condizionale.

Il motivo è inammissibile; ed invero secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Rv. 281432 - 01).

Ne consegue affermare che alcun vizio sussiste nel provvedimento della corte di appello nella parte in cui ha disposto la contestata revoca della sospensione condizionale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 10/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna del predetto in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Con la stessa pronuncia la corte di appello revocava la sospensione condizionale concessa per la terza volta all'imputato. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla revoca della sospensione condizionale. Il motivo è inammissibile; ed invero secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Rv. 281432 - 01). Ne consegue affermare che alcun vizio sussiste nel provvedimento della corte di appello nella parte in cui ha disposto la contestata revoca della sospensione condizionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Esten
Sentenza Cassazione n. 07157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris