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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33615/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20667-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] P into , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLuca Saltalamacchia; -ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -Controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del 28/04/2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dedusse la non congruità del compens o liquidato nonché l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore.

1.2. I l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquidò al Vignone l’ulteriore importo di € 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l’incarico con altro consulente.

2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria del 16/6/2022, il collegio ha disposto il rinnovo della notificazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

4.1. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

2. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il pubblico ministero- e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso.

2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio.

2.2. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez.

II, 30/03/2006, n. 7528).

3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).

4. Nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] conferito a [OSCURATO:PERSONA] e ad altro professionista, l’incarico di consulent i nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010.

4.1. Ne consegue che, in caso di condanna, la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale, nei confronti degli altri soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso in via definitiva.

4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari.

5. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al g iudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento e rimette la causa alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in perso na di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20667-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] P into , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLuca Saltalamacchia; -ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -Controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del 28/04/2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dedusse la non congruità del compens o liquidato nonché l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore. 1.2. I l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquidò al Vignone l’ulteriore importo di € 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l’incarico con altro consulente. 2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 3. Con ordinanza interlocutoria del 16/6/2022, il collegio ha disposto il rinnovo della notificazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 4.1. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. 2. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il pubblico ministero- e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. 2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio. 2.2. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528). 3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013). 4. Nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] conferito a [OSCURATO:PERSONA] e ad altro professionista, l’incarico di consulent i nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010. 4.1. Ne consegue che, in caso di condanna, la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale, nei confronti degli altri soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso in via definitiva. 4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari. 5. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al g iudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento e rimette la causa alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in perso na di
Decreto Cassazione n. 33615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris