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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14885/2022

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Usucapione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11786/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45C59 B675F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, BAIRE Giampaolo, BAIRE Mariella, BAIRE Erminio, BAIRE Carmela, BAIRE Roberto nonché [OSCURATO:PERSONA] Carlo, Francesco, Alessandro, Antonella, Simonetta, Pietro e Silvia, quali eredi di BAIRE Emilia, BAIRE Caterina, BAIRE Mariangela, BAIRE Pietro, ATZORI Anna, BAIRE Daniele, BAIRE Antonio, TRUDU Rossella, BAIRE Cristina, BAIRE Francesco, SALIS [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Nicola, BAIRE Alessandro, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di BAIRE Elvira e BAIRE Peppino, BAIRE Cesare, BAIRE Doloretta, BAIRE Manuela, BAIRE Stefano, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Paola, BAIRE Marco, BAIRE Enrico, PIRAS Carlo, Giulia e Lina, quali eredi di BAIRE Antonietta, DESSÌ Caterina e BAIRE Carmela, Ignazio e Arturo, quali eredi di BAIRE Francesco, BAIRE Paolo, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], MELIS Antonello, MELIS [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Santina, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Angela, BAIRE Bruno, BAIRE Paolo, BAIRE Carlo, eredi di [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, PIANO Marcello, PIANO Roberta, PIANO Erminia, PIANO Giovanni, BAIRE Adelina, MULLIRI Erminio, MULLIRI Rossano, MULLIRI Paola, MULLIRI Rinaldo, MULLIRI Salvatore, MULLIRI Antonello, MULLIRI Giampiero, CAPPAI Erminia, BAIRE Isabella, BAIRE Bruna, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Lucia, BAIRE Andrea, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Simonetta, BAIRE Marino, BAIRE Marinella e BAIRE Anselmo; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 975/2016, pubblicata il 14 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 20 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva, davanti al Tribunale di Cagliari, nei confronti degli intestatari degli immobili risultanti presso i pubblici registri o loro aventi causa, domanda di accertamento della proprietà sui terreni siti in agro di Capoterra, località [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per averli acquistati a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria.

All'uopo, sosteneva che detti terreni provenivano da un più ampio asse ereditario in comunione pro indiviso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo, sin dall'anno 1950, aveva iniziato ad esercitarvi il possesso, in cui l'attrice era subentrata dal momento del suo decesso, avvenuto nell'anno 1964.

Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa dell'originario proprietario del fondo [OSCURATO:PERSONA], avevano donato ai figli la loro quota di comproprietà su tali beni, con due rogiti notarili del 13 luglio 2006, di cui era chiesto l'accertamento dell'inefficacia.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alla domanda, chiedendone la reiezione, e spiegavano, a loro volta, domande riconvenzionali di usucapione.

Nel corso del giudizio era disposta l'integrazione del contradittorio verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali beneficiari dei citati atti di donazione, erano assunte le prove orali ammesse ed era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3608/2014 in data 11 dicembre 2014, accoglieva la domanda avanzata dall'attrice, dichiarando l'acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà dei terreni indicati e dichiarando altresì l'inefficacia dei richiamati atti di donazione.

Dichiarava poi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, delle spiegate domande riconvenzionali. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava l'efficacia degli atti di donazione del 13 luglio 2006, rispettivamente perfezionati da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla refusione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio a carico dell'appellata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il rapporto materiale instaurato con il fondo fosse tale da escludere la possibilità, per i restanti proprietari, di godere del bene; b) che nella fattispecie, dalle deposizioni dei testi escussi, era emersa una generica attività di cura del fondo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], manifestata attraverso autorizzazioni rilasciate al pascolo in favore di terzi, pulitura dei terreni e colture non meglio precisate; c) che le ulteriori attività individuate dai testi erano recenti e, dunque, non erano idonee a soddisfare complessivamente il rigoroso standard probatorio richiesto in materia dalla giurisprudenza di legittimità; d) che le richiamate domande riconvenzionali proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate inammissibili e comunque infondate, non erano supportate da alcuna argomentazione, sicché non poteva ritenersi esistente l'effetto devolutivo in appello. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimaste intimate le parti evocate in giudizio. 4.- Con memoria depositata il 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c., la ricorrente si è limitata a produrre le relate di notifica del ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e dell'ordinanza collegiale del 21 dicembre 2015, per violazione degli artt. 330, secondo comma, 331 e 156 c.p.c., nonché per omessa motivazione, in ordine all'attestazione della regolarità delle notifiche dell'atto di appello.

Sul punto, la parte istante deduce che indebitamente nel giudizio di gravame sarebbe stata dichiarata la regolarità delle notifiche, a fronte della specifica attestazione del notificante circa il loro mancato perfezionamento, risultante dagli avvisi di ricevimento, verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto deceduti, e verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto le notifiche non erano pervenute al destinatario.1.1.- Il motivo è inammissibile, nella parte in cui è impugnata l'ordinanza collegiale interlocutoria del 21 dicembre 2015, quale provvedimento privo di natura decisoria, e infondato, con riferimento all'impugnazione della sentenza d'appello. 1.2.- Si premette che la domanda di usucapione spiegata contro più comproprietari integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale.

Infatti, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6347 del 25/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22936 del 21/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5559 del 08/06/1994). 1.3.- Altrettanto pacifica è la circostanza che la Corte di merito ha ritenuto regolari le richiamate notifiche dell'atto introduttivo del gravame, senza addurre alcuna specifica motivazione.

Senonché l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. può trovare applicazione non solo ove il litisconsorte necessario non sia stato affatto evocato in giudizio, ma anche qualora sia stato evocato in giudizio irritualmente (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14266 del 24/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 891 del 20/01/2016; Sez.

L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015).

Deve infatti considerarsi che nell'ipotesi di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, omessa o inesistente (o non ne venga dimostrato il perfezionamento), ugualmente deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo; e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione né, a fortiori, come nella fattispecie, deciderla nel merito (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6824 del 11/03/2021; Sez.

L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8727 del 15/04/2011; Sez.

U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010). 1.4.- Nondimeno, relativamente alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per non avere la Corte di merito disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei destinatari di notifiche inesistenti dell'atto d'appello - per attestazione, negli avvisi di ricevimento, del loro decesso ovvero dell'avvenuto trasferimento della loro residenza -, il motivo non può trovare accoglimento, prevalendo l'esigenza di non incorrere in una fattispecie di abuso del processo, a fronte del rigetto in sede di gravame della domanda di usucapione.

E tanto perché, all'esito del rigetto in sede di gravame della domanda di usucapione, con la correlata riforma della sentenza di prime cure, la rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del contraddittorio sarebbe inutile, determinando solo un aggravio dei tempi processuali.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento dell'usucapione in danno dì più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.

Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6347 del 25/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38337 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 24/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342, nn. 1 e 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso su un motivo di impugnazione mai proposto.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale sarebbe stata investita dell'impugnazione con riferimento al solo aspetto della sommatoria al proprio possesso del possesso esercitato dallo zio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 1146 c.c., ma non in ordine al possesso da questa esercitato nomine proprio dal 1964 in poi, sicché non avrebbe potuto pronunciarsi su tale ultimo punto. 2.1.- Il motivo è privo di pregio.

Non ricorre, al riguardo, alcun vizio di extrapetizione, poiché il possesso esclusivo di cui la Corte territoriale ha escluso l'esistenza è un fatto storico unitario, sebbene prolungato nel tempo, riferito all'odierna ricorrente.

La pronuncia ha negato che il rapporto da questa intrattenuto con la res, nella qualità di parte che ha avanzato la domanda di usucapione ordinaria, fosse riconducibile al possesso idoneo ad usucapionem.

La confutazione di tale idoneità è stata compiuta nella sua globalità, indipendentemente dal fatto che la ricorrente potesse cumulare al proprio possesso quello dello zio Giovanni.

Non sono stati, dunque, integrati due diversi fatti di possesso, di cui sarebbe stato contestato solo quello antecedente al 1964, poiché, in base all'art. 1146 c.c., questo continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, senza soluzione di continuità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4444 del 11/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11914 del 11/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 26/05/1998).Piuttosto la sentenza della Corte d'appello di Cagliari ha negato che le attività poste in essere sul fondo, prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], fossero idonee a mutare il titolo del compossesso in possesso esclusivo.

E ciò facendo applicazione del consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, affinché un erede possa usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, questi, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8021 del 11/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 23675 del 31/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4639 del 19/02/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 9380 del 21/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25580 del 12/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).

Segnatamente la Corte territoriale ha, sul punto, escluso che "la generica attività di cura del fondo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], manifestata mediante autorizzazioni al pascolo a favore di terzi, pulitura del fondo e colture non meglio individuate", costituisse contegno apertamente contrastante e incompatibile con il riconoscimento dell'altrui compossesso, reputando che non fossero al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19126 del 06/07/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 19069 del 06/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018). 3.- Attraverso la terza critica la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342, nn. 1 e 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che non fossero state devolute in sede di gravame le domande riconvenzionali spiegate in primo grado, dichiarate inammissibili e comunque non fondate.

In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto su tali aspetti e considerare la relativa declaratoria ai fini della valutazione complessiva della soccombenza, strumentale alla regolamentazione delle spese di lite. 3.1.- La critica è inammissibile, poiché - nel corpo del ricorso - non sono stati trascritti, neanche sommariamente, il tenore delle asserite domande riconvenzionali spiegate in primo grado, né i termini della dichiarazione di inammissibilità e comunque di non fondatezza di cui alla sentenza di prime cure, né i termini di articolazione del motivo di appello in ordine a tali aspetti. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e l'omessa o apparente motivazione con riguardo al possesso esclusivo esercitato dalla ricorrente sul fondo.

Con riferimento a tale vizio, la ricorrente sostiene che il Giudice di secondo grado avrebbe reietto la domanda di usucapione, escludendo che la sua qualità di compossessore giustificasse il rivendicato acquisto a titolo originario, senza considerare la domanda proposta in via subordinata di acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso esercitato nomine proprio. 4.1.- La censura è infondata.Non ricorre in realtà alcuna omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, essendo unitario il possesso utile ad usucapionem di cui è stata esclusa l'esistenza.

Al riguardo, si ribadisce che non sussisteva una duplicità di domande, poiché il possesso posto a base dell'usucapione è solo quello che la ricorrente ha ritenuto essere stato esercitato nomine proprio.

Tale potere di fatto è stato posto a fondamento dell'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria ai sensi dell'art. 1158 c.c.

Sul dedotto unitario possesso la Corte ha valutato che esso non fosse tale da escludere dal godimento gli altri eredi e, dunque, a mutare il titolo del compossesso in possesso esclusivo ex art. 1102, secondo comma, c.c.

È stata infatti la stessa attrice a qualificarsi possessore per successione universale dallo zio [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato comprovato il presupposto del mutamento del titolo, idoneo a consentire l'acquisto per usucapione.

Ne consegue che la sentenza impugnata ha disatteso la domanda di usucapione, non già per l'esclusione dell'effettiva qualità di erede della Baire, il che avrebbe importato l'impossibilità di invocare la successione nel possesso ex art. 1146 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15967 del 20/07/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8075 del 22/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 6852 del 18/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 6552 del 11/12/1981), bensì per il difetto di alcun contegno idoneo ad integrare, a suo vantaggio, la signoria di fatto continuata, ininterrotta, pacifica e pubblica del cespite, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva. 5.- Mediante il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e dell'omessa o apparente motivazione sulle ragioni per le quali il rapporto materiale con il bene sia stato considerato inidoneo a manifestare la volontà di possederlo in via esclusiva.5.1.- La doglianza è inammissibile.

Infatti, la contestazione delle ragioni per le quali il rapporto materiale con il bene è stato considerato inidoneo a manifestare la volontà di possederlo in via esclusiva non integra il vizio di omessa valutazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e di omessa o apparente motivazione della sentenza, ma suggella piuttosto una questione in fatto, afferente alla rivisitazione delle deposizioni dei testi da cui la Corte di merito ha tratto la conclusione sull'inadeguatezza allo scopo del possesso. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di efficacia degli atti di donazione.

Relativamente a tale mezzo la parte che agisce in giudizio contesta che la dichiarazione di efficacia non avrebbe potuto costituire una conseguenza automatica del rigetto della domanda di usucapione proposta, in quanto avrebbe presupposto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione in capo ai donanti, aspetto nient'affatto considerato dalla sentenza impugnata. 6.1.- Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente ha richiesto la dichiarazione di inefficacia delle donazioni quale conseguenza dell'accertamento, in suo favore, dell'acquisto per usucapione della proprietà sui terreni.

Con l'effetto che, in difetto dell'invocato acquisto a titolo originario, non vi erano le condizioni per dichiararne l'inefficacia.

Inoltre, la doglianza non tiene conto del fatto che la sentenza ha dato atto che le donazioni avevano ad oggetto, non già porzioni materiali di proprietà esclusiva del fondo, di cui i donanti si sono dichiarati titolari, bensì le mere quote astratte di comproprietà. 7.- Con la settima critica si contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., con riferimento al principio di soccombenza reciproca, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di soccombenza integrale dell'odierna ricorrente.

In merito a tale profilo, viene evidenziato che, a fronte del rigetto delle domande proposte da tutte le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio avrebbero dovuto essere compensate per soccombenza reciproca. 7.1.- La critica è inammissibile.

Essa si basa sul rilievo di un fatto ipotetico, che avrebbe dovuto giustificare la soccombenza reciproca.

E, in ogni caso, la decisione di non compensare le spese è insindacabile, atteso che comunque la condanna alla refusione non è stata disposta nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Si rileva in merito che, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione del giudice di merito circa l'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri gravi ed eccezionali motivi (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9564 del 24/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003). 8.- Attraverso l'ottavo mezzo la ricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 15 c.p.c. e all'art. 5 del d.m. n. 55/2014, per difetto di alcuna determinazione del valore del cespite conteso, ai fini di quantificare le spese di lite.

In ordine a tale aspetto, si espone che, oltre a non indicare a quale valore il Giudice del gravame si sarebbe attenuto per tassare le spese dei due gradi di giudizio, non vi sarebbe stata alcuna motivazione sui parametri applicati.

Per converso, secondo le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha individuato il reddito dominicale dei terreni controversi, il valore complessivo della causa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., oscillerebbe tra euro 2.450 ed euro 3.288, valore incompatibile, quand'anche fossero applicati i parametri massimi tabellari, con la quantificazione dei compensi operata dalla sentenza impugnata per il primo e il secondo grado di giudizio. 8.1.- Anche detto mezzo è infondato.

Il ricorrente non ha dato contezza dell'intervenuta violazione dell'art.' 15 c.p.c. e dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014, sulla scorta delle risultanze in atti.

In ordine a tale argomento, si evidenzia che, nel liquidare le spese, il giudice non è onerato di individuare espressamente il valore della causa e di indicare i parametri applicati per ogni fase del giudizio.

Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7350 del 07/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).

A fronte di ciò, il ricorrente non ha precisato quale sarebbe stato il valore della causa, cui la Corte territoriale non si sarebbe attenuta, secondo quanto sarebbe risultato dagli atti in modo specifico, concreto, obbiettivo e idoneo a fornire un razionale fondamento di stima (ossia in base al deductum).Non è all'uopo utilizzabile la determinazione del reddito catastale avvenuta in corso di causa, per effetto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

Infatti, l'art. 15, terzo comma, c.p.c. si riferisce al reddito dominicale o alla rendita catastale dell'immobile all'atto della proposizione della domanda.

In mancanza, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, il valore della causa si ritiene indeterminabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1621 del 19/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15916 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015).

Ne discende che, ai fini della determinazione del valore e della conseguente individuazione dello scaglione in forza del quale dovevano essere tassati i compensi, non potevano essere utilizzate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis devono, infatti, risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30081 del 19/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 7615 del 14/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4784 del 27/07/1988; Sez. 2, Sentenza n. 5152 del 12/06/1987).

Per converso, rispetto al valore indeterminabile della causa relativa a beni immobili, cui deve farsi riferimento ove difettino a monte gli indici di quantificazione di cui all'art. 15, primo comma, c.p.c., il ricorrente non ha precisato quale sarebbe stato lo scostamento apprezzabile dai parametri medi rispetto al compenso spettante. 10.- In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Usucapione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11786/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45C59 B675F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, BAIRE Giampaolo, BAIRE Mariella, BAIRE Erminio, BAIRE Carmela, BAIRE Roberto nonché [OSCURATO:PERSONA] Carlo, Francesco, Alessandro, Antonella, Simonetta, Pietro e Silvia, quali eredi di BAIRE Emilia, BAIRE Caterina, BAIRE Mariangela, BAIRE Pietro, ATZORI Anna, BAIRE Daniele, BAIRE Antonio, TRUDU Rossella, BAIRE Cristina, BAIRE Francesco, SALIS [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Nicola, BAIRE Alessandro, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di BAIRE Elvira e BAIRE Peppino, BAIRE Cesare, BAIRE Doloretta, BAIRE Manuela, BAIRE Stefano, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Paola, BAIRE Marco, BAIRE Enrico, PIRAS Carlo, Giulia e Lina, quali eredi di BAIRE Antonietta, DESSÌ Caterina e BAIRE Carmela, Ignazio e Arturo, quali eredi di BAIRE Francesco, BAIRE Paolo, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], MELIS Antonello, MELIS [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Santina, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Angela, BAIRE Bruno, BAIRE Paolo, BAIRE Carlo, eredi di [OSCURATO:PERSONA] Antonietta, PIANO Marcello, PIANO Roberta, PIANO Erminia, PIANO Giovanni, BAIRE Adelina, MULLIRI Erminio, MULLIRI Rossano, MULLIRI Paola, MULLIRI Rinaldo, MULLIRI Salvatore, MULLIRI Antonello, MULLIRI Giampiero, CAPPAI Erminia, BAIRE Isabella, BAIRE Bruna, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Lucia, BAIRE Andrea, BAIRE [OSCURATO:PERSONA], BAIRE Simonetta, BAIRE Marino, BAIRE Marinella e BAIRE Anselmo; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 975/2016, pubblicata il 14 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 20 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva, davanti al Tribunale di Cagliari, nei confronti degli intestatari degli immobili risultanti presso i pubblici registri o loro aventi causa, domanda di accertamento della proprietà sui terreni siti in agro di Capoterra, località [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per averli acquistati a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria. All'uopo, sosteneva che detti terreni provenivano da un più ampio asse ereditario in comunione pro indiviso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo, sin dall'anno 1950, aveva iniziato ad esercitarvi il possesso, in cui l'attrice era subentrata dal momento del suo decesso, avvenuto nell'anno 1964. Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa dell'originario proprietario del fondo [OSCURATO:PERSONA], avevano donato ai figli la loro quota di comproprietà su tali beni, con due rogiti notarili del 13 luglio 2006, di cui era chiesto l'accertamento dell'inefficacia.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alla domanda, chiedendone la reiezione, e spiegavano, a loro volta, domande riconvenzionali di usucapione. Nel corso del giudizio era disposta l'integrazione del contradittorio verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali beneficiari dei citati atti di donazione, erano assunte le prove orali ammesse ed era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 3608/2014 in data 11 dicembre 2014, accoglieva la domanda avanzata dall'attrice, dichiarando l'acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà dei terreni indicati e dichiarando altresì l'inefficacia dei richiamati atti di donazione. Dichiarava poi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, delle spiegate domande riconvenzionali. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava l'efficacia degli atti di donazione del 13 luglio 2006, rispettivamente perfezionati da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla refusione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio a carico dell'appellata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il rapporto materiale instaurato con il fondo fosse tale da escludere la possibilità, per i restanti proprietari, di godere del bene; b) che nella fattispecie, dalle deposizioni dei testi escussi, era emersa una generica attività di cura del fondo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], manifestata attraverso autorizzazioni rilasciate al pascolo in favore di terzi, pulitura dei terreni e colture non meglio precisate; c) che le ulteriori attività individuate dai testi erano recenti e, dunque, non erano idonee a soddisfare complessivamente il rigoroso standard probatorio richiesto in materia dalla giurisprudenza di legittimità; d) che le richiamate domande riconvenzionali proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate inammissibili e comunque infondate, non erano supportate da alcuna argomentazione, sicché non poteva ritenersi esistente l'effetto devolutivo in appello. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste intimate le parti evocate in giudizio. 4.- Con memoria depositata il 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c., la ricorrente si è limitata a produrre le relate di notifica del ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e dell'ordinanza collegiale del 21 dicembre 2015, per violazione degli artt. 330, secondo comma, 331 e 156 c.p.c., nonché per omessa motivazione, in ordine all'attestazione della regolarità delle notifiche dell'atto di appello. Sul punto, la parte istante deduce che indebitamente nel giudizio di gravame sarebbe stata dichiarata la regolarità delle notifiche, a fronte della specifica attestazione del notificante circa il loro mancato perfezionamento, risultante dagli avvisi di ricevimento, verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto deceduti, e verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto le notifiche non erano pervenute al destinatario.1.1.- Il motivo è inammissibile, nella parte in cui è impugnata l'ordinanza collegiale interlocutoria del 21 dicembre 2015, quale provvedimento privo di natura decisoria, e infondato, con riferimento all'impugnazione della sentenza d'appello. 1.2.- Si premette che la domanda di usucapione spiegata contro più comproprietari integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. Infatti, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6347 del 25/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22936 del 21/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5559 del 08/06/1994). 1.3.- Altrettanto pacifica è la circostanza che la Corte di merito ha ritenuto regolari le richiamate notifiche dell'atto introduttivo del gravame, senza addurre alcuna specifica motivazione. Senonché l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. può trovare applicazione non solo ove il litisconsorte necessario non sia stato affatto evocato in giudizio, ma anche qualora sia stato evocato in giudizio irritualmente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14266 del 24/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 891 del 20/01/2016; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015). Deve infatti considerarsi che nell'ipotesi di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, omessa o inesistente (o non ne venga dimostrato il perfezionamento), ugualmente deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo; e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione né, a fortiori, come nella fattispecie, deciderla nel merito (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6824 del 11/03/2021; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8727 del 15/04/2011; Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010). 1.4.- Nondimeno, relativamente alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per non avere la Corte di merito disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei destinatari di notifiche inesistenti dell'atto d'appello - per attestazione, negli avvisi di ricevimento, del loro decesso ovvero dell'avvenuto trasferimento della loro residenza -, il motivo non può trovare accoglimento, prevalendo l'esigenza di non incorrere in una fattispecie di abuso del processo, a fronte del rigetto in sede di gravame della domanda di usucapione. E tanto perché, all'esito del rigetto in sede di gravame della domanda di usucapione, con la correlata riforma della sentenza di prime cure, la rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del contraddittorio sarebbe inutile, determinando solo un aggravio dei tempi processuali. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento dell'usucapione in danno dì più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6347 del 25/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38337 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 24/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342, nn. 1 e 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso su un motivo di impugnazione mai proposto. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale sarebbe stata investita dell'impugnazione con riferimento al solo aspetto della sommatoria al proprio possesso del possesso esercitato dallo zio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 1146 c.c., ma non in ordine al possesso da questa esercitato nomine proprio dal 1964 in poi, sicché non avrebbe potuto pronunciarsi su tale ultimo punto. 2.1.- Il motivo è privo di pregio. Non ricorre, al riguardo, alcun vizio di extrapetizione, poiché il possesso esclusivo di cui la Corte territoriale ha escluso l'esistenza è un fatto storico unitario, sebbene prolungato nel tempo, riferito all'odierna ricorrente. La pronuncia ha negato che il rapporto da questa intrattenuto con la res, nella qualità di parte che ha avanzato la domanda di usucapione ordinaria, fosse riconducibile al possesso idoneo ad usucapionem. La confutazione di tale idoneità è stata compiuta nella sua globalità, indipendentemente dal fatto che la ricorrente potesse cumulare al proprio possesso quello dello zio Giovanni. Non sono stati, dunque, integrati due diversi fatti di possesso, di cui sarebbe stato contestato solo quello antecedente al 1964, poiché, in base all'art. 1146 c.c., questo continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, senza soluzione di continuità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4444 del 11/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11914 del 11/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 26/05/1998).Piuttosto la sentenza della Corte d'appello di Cagliari ha negato che le attività poste in essere sul fondo, prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], fossero idonee a mutare il titolo del compossesso in possesso esclusivo. E ciò facendo applicazione del consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, affinché un erede possa usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, questi, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8021 del 11/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 23675 del 31/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4639 del 19/02/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 9380 del 21/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25580 del 12/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017). Segnatamente la Corte territoriale ha, sul punto, escluso che "la generica attività di cura del fondo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], manifestata mediante autorizzazioni al pascolo a favore di terzi, pulitura del fondo e colture non meglio individuate", costituisse contegno apertamente contrastante e incompatibile con il riconoscimento dell'altrui compossesso, reputando che non fossero al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19126 del 06/07/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 19069 del 06/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018). 3.- Attraverso la terza critica la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342, nn. 1 e 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che non fossero state devolute in sede di gravame le domande riconvenzionali spiegate in primo grado, dichiarate inammissibili e comunque non fondate. In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto su tali aspetti e considerare la relativa declaratoria ai fini della valutazione complessiva della soccombenza, strumentale alla regolamentazione delle spese di lite. 3.1.- La critica è inammissibile, poiché - nel corpo del ricorso - non sono stati trascritti, neanche sommariamente, il tenore delle asserite domande riconvenzionali spiegate in primo grado, né i termini della dichiarazione di inammissibilità e comunque di non fondatezza di cui alla sentenza di prime cure, né i termini di articolazione del motivo di appello in ordine a tali aspetti. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e l'omessa o apparente motivazione con riguardo al possesso esclusivo esercitato dalla ricorrente sul fondo. Con riferimento a tale vizio, la ricorrente sostiene che il Giudice di secondo grado avrebbe reietto la domanda di usucapione, escludendo che la sua qualità di compossessore giustificasse il rivendicato acquisto a titolo originario, senza considerare la domanda proposta in via subordinata di acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso esercitato nomine proprio. 4.1.- La censura è infondata.Non ricorre in realtà alcuna omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, essendo unitario il possesso utile ad usucapionem di cui è stata esclusa l'esistenza. Al riguardo, si ribadisce che non sussisteva una duplicità di domande, poiché il possesso posto a base dell'usucapione è solo quello che la ricorrente ha ritenuto essere stato esercitato nomine proprio. Tale potere di fatto è stato posto a fondamento dell'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria ai sensi dell'art. 1158 c.c. Sul dedotto unitario possesso la Corte ha valutato che esso non fosse tale da escludere dal godimento gli altri eredi e, dunque, a mutare il titolo del compossesso in possesso esclusivo ex art. 1102, secondo comma, c.c. È stata infatti la stessa attrice a qualificarsi possessore per successione universale dallo zio [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato comprovato il presupposto del mutamento del titolo, idoneo a consentire l'acquisto per usucapione. Ne consegue che la sentenza impugnata ha disatteso la domanda di usucapione, non già per l'esclusione dell'effettiva qualità di erede della Baire, il che avrebbe importato l'impossibilità di invocare la successione nel possesso ex art. 1146 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15967 del 20/07/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8075 del 22/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 6852 del 18/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 6552 del 11/12/1981), bensì per il difetto di alcun contegno idoneo ad integrare, a suo vantaggio, la signoria di fatto continuata, ininterrotta, pacifica e pubblica del cespite, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva. 5.- Mediante il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e dell'omessa o apparente motivazione sulle ragioni per le quali il rapporto materiale con il bene sia stato considerato inidoneo a manifestare la volontà di possederlo in via esclusiva.5.1.- La doglianza è inammissibile. Infatti, la contestazione delle ragioni per le quali il rapporto materiale con il bene è stato considerato inidoneo a manifestare la volontà di possederlo in via esclusiva non integra il vizio di omessa valutazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e di omessa o apparente motivazione della sentenza, ma suggella piuttosto una questione in fatto, afferente alla rivisitazione delle deposizioni dei testi da cui la Corte di merito ha tratto la conclusione sull'inadeguatezza allo scopo del possesso. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di efficacia degli atti di donazione. Relativamente a tale mezzo la parte che agisce in giudizio contesta che la dichiarazione di efficacia non avrebbe potuto costituire una conseguenza automatica del rigetto della domanda di usucapione proposta, in quanto avrebbe presupposto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione in capo ai donanti, aspetto nient'affatto considerato dalla sentenza impugnata. 6.1.- Il motivo è infondato. La stessa ricorrente ha richiesto la dichiarazione di inefficacia delle donazioni quale conseguenza dell'accertamento, in suo favore, dell'acquisto per usucapione della proprietà sui terreni. Con l'effetto che, in difetto dell'invocato acquisto a titolo originario, non vi erano le condizioni per dichiararne l'inefficacia. Inoltre, la doglianza non tiene conto del fatto che la sentenza ha dato atto che le donazioni avevano ad oggetto, non già porzioni materiali di proprietà esclusiva del fondo, di cui i donanti si sono dichiarati titolari, bensì le mere quote astratte di comproprietà. 7.- Con la settima critica si contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., con riferimento al principio di soccombenza reciproca, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di soccombenza integrale dell'odierna ricorrente. In merito a tale profilo, viene evidenziato che, a fronte del rigetto delle domande proposte da tutte le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio avrebbero dovuto essere compensate per soccombenza reciproca. 7.1.- La critica è inammissibile. Essa si basa sul rilievo di un fatto ipotetico, che avrebbe dovuto giustificare la soccombenza reciproca. E, in ogni caso, la decisione di non compensare le spese è insindacabile, atteso che comunque la condanna alla refusione non è stata disposta nei confronti della parte totalmente vittoriosa. Si rileva in merito che, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione del giudice di merito circa l'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri gravi ed eccezionali motivi (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9564 del 24/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003). 8.- Attraverso l'ottavo mezzo la ricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 15 c.p.c. e all'art. 5 del d.m. n. 55/2014, per difetto di alcuna determinazione del valore del cespite conteso, ai fini di quantificare le spese di lite. In ordine a tale aspetto, si espone che, oltre a non indicare a quale valore il Giudice del gravame si sarebbe attenuto per tassare le spese dei due gradi di giudizio, non vi sarebbe stata alcuna motivazione sui parametri applicati. Per converso, secondo le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha individuato il reddito dominicale dei terreni controversi, il valore complessivo della causa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., oscillerebbe tra euro 2.450 ed euro 3.288, valore incompatibile, quand'anche fossero applicati i parametri massimi tabellari, con la quantificazione dei compensi operata dalla sentenza impugnata per il primo e il secondo grado di giudizio. 8.1.- Anche detto mezzo è infondato. Il ricorrente non ha dato contezza dell'intervenuta violazione dell'art.' 15 c.p.c. e dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014, sulla scorta delle risultanze in atti. In ordine a tale argomento, si evidenzia che, nel liquidare le spese, il giudice non è onerato di individuare espressamente il valore della causa e di indicare i parametri applicati per ogni fase del giudizio. Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7350 del 07/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021). A fronte di ciò, il ricorrente non ha precisato quale sarebbe stato il valore della causa, cui la Corte territoriale non si sarebbe attenuta, secondo quanto sarebbe risultato dagli atti in modo specifico, concreto, obbiettivo e idoneo a fornire un razionale fondamento di stima (ossia in base al deductum).Non è all'uopo utilizzabile la determinazione del reddito catastale avvenuta in corso di causa, per effetto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, l'art. 15, terzo comma, c.p.c. si riferisce al reddito dominicale o alla rendita catastale dell'immobile all'atto della proposizione della domanda. In mancanza, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, il valore della causa si ritiene indeterminabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1621 del 19/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15916 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015). Ne discende che, ai fini della determinazione del valore e della conseguente individuazione dello scaglione in forza del quale dovevano essere tassati i compensi, non potevano essere utilizzate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis devono, infatti, risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30081 del 19/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 7615 del 14/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4784 del 27/07/1988; Sez. 2, Sentenza n. 5152 del 12/06/1987). Per converso, rispetto al valore indeterminabile della causa relativa a beni immobili, cui deve farsi riferimento ove difettino a monte gli indici di quantificazione di cui all'art. 15, primo comma, c.p.c., il ricorrente non ha precisato quale sarebbe stato lo scostamento apprezzabile dai parametri medi rispetto al compenso spettante. 10.- In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla sulle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 14885/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris