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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48952/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione in esecuzione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile il 27 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito T.U. stup.), unificati per continuazione con quelli giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano il 5 dicembre 2012.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di attenersi all'inderogabile obbligo di rideterminare la pena base e quella a titolo di aumento, comminata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 T.U. stup. secondo i parametri imposti dalla sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di anni otto, invece di anni sei di reclusione, quale pena per il suddetto reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il provvedimento impugnato ha precisamente illustrato come, con riguardo alla pena comminata per il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile in data 27 luglio 2017 non potesse incidere in sede di esecuzione la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, poiché il giudice della cognizione, pur determinando, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T. U. stup., la pena base della reclusione nella misura di anni otto, aveva espressamente considerato operante il minimo edittale di anni sei di reclusione, dal quale aveva poi ritenuto motivatamente di discostarsi nel caso concreto.

Analoghe considerazioni sono state svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine all'aumento di pena apportato in quella stessa sede per la continuazione con il reato di cui allo stesso articolo sopra citato, precedentemente giudicato con la sentenza irrevocabile in data 5 dicembre 2012.

3. Le censure mosse nel ricorso, opponendosi a tale appropriato iter motivazionale che dà conto del confronto in sede di cognizione con il minimo edittale più favorevole di anni sei di reclusione, neppure considerano che l'intervento correttivo invocato in sede di esecuzione non trova comunque fondamento in relazione alle pene inflitte per reati di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., commessi, come nella specie, prima dell'operatività del mutamento del trattamento sanziónatorio in senso peggiorativo di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

4. Si tratta, dunque, di un ricorso che muove rilievi manifestamente infondati e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i rilevabili profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione in esecuzione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile il 27 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito T.U. stup.), unificati per continuazione con quelli giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano il 5 dicembre 2012. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di attenersi all'inderogabile obbligo di rideterminare la pena base e quella a titolo di aumento, comminata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 T.U. stup. secondo i parametri imposti dalla sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di anni otto, invece di anni sei di reclusione, quale pena per il suddetto reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il provvedimento impugnato ha precisamente illustrato come, con riguardo alla pena comminata per il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile in data 27 luglio 2017 non potesse incidere in sede di esecuzione la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, poiché il giudice della cognizione, pur determinando, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T. U. stup., la pena base della reclusione nella misura di anni otto, aveva espressamente considerato operante il minimo edittale di anni sei di reclusione, dal quale aveva poi ritenuto motivatamente di discostarsi nel caso concreto. Analoghe considerazioni sono state svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine all'aumento di pena apportato in quella stessa sede per la continuazione con il reato di cui allo stesso articolo sopra citato, precedentemente giudicato con la sentenza irrevocabile in data 5 dicembre 2012. 3. Le censure mosse nel ricorso, opponendosi a tale appropriato iter motivazionale che dà conto del confronto in sede di cognizione con il minimo edittale più favorevole di anni sei di reclusione, neppure considerano che l'intervento correttivo invocato in sede di esecuzione non trova comunque fondamento in relazione alle pene inflitte per reati di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., commessi, come nella specie, prima dell'operatività del mutamento del trattamento sanziónatorio in senso peggiorativo di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 4. Si tratta, dunque, di un ricorso che muove rilievi manifestamente infondati e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i rilevabili profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos