CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 33471/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16913-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 464/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 15 settembre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - [OSCURATO:PERSONA]+1 contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 22.2.18 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del 3.5.17 del tribunale di Teramo, ha rigettato il ricorso dei due ingegneri indicati in epigrafe, volto ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] (essendo essi già iscritti all'Inpdap e ad Inarcassa) e la non debenza dei contributi 2005. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l'obbligo di iscrizione alle gestione e la non prescrizione dei contributi, per non essere decorso il relativo termine (computato dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi). Avverso tale sentenza ricorre* 0; contribuent4: per nove motivi, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 comma 26 legge 335/95, 18 comma 12 decreto legge 98/2011, convertito in legge 111 del 2011, per avere la sentenza impugnata trascurato che gli ingegneri erano iscritti ad Inarcassa, cui pagavano il contributo integrativo, in quanto iscritti anche ad INPDAP. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame dell'iscrizione all'albo e ad Inarcassa. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 comma 25 legge 335/95 e 2222 e 2220 del codice civile, per avere la corte territoriale trascurato la specificità dell'attività libero professionale nell'ambito del lavoro autonomo e l'affidamento ad ente privato della disciplina previdenziale. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 18 comma 12 decreto legge 98/11 conv. in I. 111/11 e 2 legge 509/94 nonché 1 legge 133/11 e 26 comma 5 del regolamento Inarcassa, per avere la sentenza impugnata trascurato che il pagamento del contributo integrativo era stato effettuato regolarmente e che esso esentava dall'iscrizione ad altra cassa per la medesima attività. Con il quinto motivo si deduce violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale per la medesima attività nonché violazione dell'articolo 18 comma 12 decreto 98/11 e dell'articolo 38 Costituzione. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 38 Costituzione per inesistenza del principio di obbligatorietà della copertura previde nzia le. Con il settimo motivo si deduce violazione dell'articolo 113 c.p.c. e 101 comma 2 Costituzione nonché 132 comma 2 numero 4 c.p.c. e 118 attuazione c.p.c., per la non interpretabilità delle leggi di interpretazione autentica. Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'articolo 2935 codice civile e 3 legge 335/95 per la prescrizione, il cui termine decorre dalla data di maturazione dei contributi e non dalla successiva data della dichiarazione dei redditi. Con il nono motivo si deduce violazione del decreto legislativo 218/97, 116 comma 2 legge 388/00 per l'applicazione della sanzione a ipotesi non dolosa. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte ha già precisato l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata in presenza di condizioni simili a quelli ricorrenti nella specie: ha infatti affermato Cass. Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 - 01 (ed altre successive conformi) che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Per le medesime ragioni vanno respinti i motivi dal dal secondo al settimo, con i quali la parte ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., dell'art. 2, 1. n. 1046/1971, dell'art. 2, commi 25 e 26,1. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell'art. 2, 1. n. 509/1994, dell'art. 1, 1. n. 133/2001, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'obbkgo di iscriversi alla Gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA]. E' infatti del tutto consolidato (v. pure Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30605 del 2019), il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'IN—ARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 32166 del 2018 alla cui ampia motivazione si rinvia). E' invece fondato l'ottavo motivo. Si è già affermato infatti (Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Resta assorbito il nono motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla corte d'appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il motivo ottavo, rigettati i motivi da uno a sette ed assorbito il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. Così de