CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2654/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] LAURA –intimati – Avverso la sentenza n. 2196 /202 1 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 3 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 2654/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la procedura di espropriazione in suo danno intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale aveva spiegato intervento [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un immobile sito in Colleferro. A suffragio della opposizione, dedusse, breviter, l ’ esistenza di un «vincolo di indisponibilità» dell’immobile pignorato, siccome facente parte di un fondo patrimoniale e di un patrimonio di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. nonché l ’ erronea quantificazione del credito azionato; eccepì inoltre la compensazione con un proprio controcredito. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo il vaglio dei sollevati motivi di ricorso, attesa la inammissibilità dello stesso, qualificabile come straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.,dacché proposto contro una sentenza di primo grado. È da tempo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell ’ apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie iuris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a r.g. n. 2654/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919). Orbene, nella gravata sentenza una esplicita qualificazione di tal fatta è mancante: nell’intero provvedimento il giudice territoriale , reiterando - tanto in motivazione quanto in dispositivo – l ’ indefinito sintagma « opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita oppure attraverso l ’ enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a ricondurre la iniziativa dell’esecutato attore ad una delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili. Soltanto nell’epigrafe della sentenza, e precisamente nella parte riservata all’«oggetto» della controversia, si rinviene l’indicazione «opposizione all’esecuzione»: locuzione che , seppure in linea di principio non ex se non dirimente,nel caso è corrispondente al corretto inquadramento giuridico delle domande formulate. Invero, come riferito in parte narrativa, con l’opposizione decisa dalla pronuncia qui impugnata il debitore:ha asserito l’ impignorabilità dei cespiti staggiti (poiché oggetto di segregazione con fondo patrimoniale o con vincolo exart. 2645-ter cod. civ.) e la non debenza di alcune poste richieste dal creditore procedente; ha poi sollevato eccezione di compensazione con proprio controcredito. Si tratta di deduzioni pacificamente integranti fattispecie tipiche (se non scolastiche) di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: esse, infatti, si risolvononella negazione dell’esistenza (in tutto o r.g. n. 2654/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in parte) del credito azionato e dell’assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignoratie, quindi, nella contestazione (non già della validità del singolo atto esecutivo,bensì) del diritto a procedere all’esecuzione. La sentenza in discorso poteva dunque essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello, ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione de quo è inammissibile, il che esime la Corte dalla valutazione di fondatezza deimotivi addotti . 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate. 4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma