CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Trani in data 1 febbraio 2017, in ordine ai delitti di resistenza, lesioni personali e ricettazione, rideterminando la misura della pena inflitta e sostituendo la pena detentiva con la sanzione della detenzione domiciliare. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico articolato motivo vizio della motivazione, quanto alla misura della pena irrogata, e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, riferito esclusivamente alle lesioni, senza considerare le modalità dell'operato risarcimento e la misura del danno risarcito; egualmente errata l'affermazione del mancato risarcimento per il delitto di ricettazione, attesa la restituzione del veicolo al legittimo proprietario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati. 1.1. La censura riguardante la commisurazione delle pene inflitte per i singoli reati è formulata in termini del tutto generici, il che rende inammissibile in questa parte il ricorso proposto; inoltre, la motivazione della Corte territoriale ha dato conto delle specifiche ragioni quanto alla scelta della pena base per il più grave delitto di ricettazione, rispettando le direttive della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) pur non avendo superato la media edittale. 1.2. E' fondato, pur se parzialmente, il motivo nella parte in cui ha censurato la motivazione della Corte territoriale relativamente al diniego dell'invocata attenuante del risarcimento del danno. La sentenza impugnata, pur muovendo dall'esatta affermazione che il risarcimento, per essere preso in considerazione ai fini dell'invocata attenuante deve esser integrale e quindi destinato a ristorare i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali delle vittime, ha però operato una valutazione cumulativa dei danni derivanti dai distinti reati oggetto delle imputazioni, comparando il risarcimento documentato dall'imputato (e accettato dai militari, vittime delle lesioni subite e della condotta integrante il delitto di resistenza) con l'ammontare complessivo di tutti i danni derivati da ciascun reato e ritenendo che il risarcimento non fosse idoneo a coprire anche i danni per il delitto di ricettazione, giungendo a negare l'invocata attenuante per tutti i reati. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto verificare se l'operato risarcimento, rispetto ai danni sofferti dalle vittime dei reati di lesioni e resistenza, fosse adeguato a risarcire i pregiudizi subiti in modo integrale, anche tenendo conto della transazione conclusa tra le parti quanto ai profili risarcitori e alle spese legali sostenute (il che impone uno specifico obbligo motivazionale a sostegno del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.: Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021., L., Rv. 281881 - 01). Si è infatti precisato che «In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, per il riconoscimento della detta attenuante, che l'integrale riparazione intervenga a favore di tutte le persone offese dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione; ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell'attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti» (Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, dep. 2018, D., Rv. 271947 - 01). Ora, se è manifestamente infondata la censura formulata dal ricorrente in relazione all'imputazione di ricettazione, rispetto alla quale alcun effetto opera in conseguenza della restituzione del veicolo ricettato al legittimo proprietario, sicché il relativo capo della decisione resta immune da alcun vizio (attesa l'autonomia dei singoli capi della sentenza: Sez. Unite, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01), l'omessa valutazione da parte del giudice del merito in ordine all'effettiva possibilità di riconoscere le invocate attenuanti, rispetto ai reati di lesioni e resistenza, imporrebbe l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di secondo grado per nuovo giudizio sul punto. Va, però, rilevata, in ragione del tempo trascorso dalla commissione di quei reati, l'estinzione degli stessi essendo maturato per entrambi il termine massimo di prescrizione (27 luglio 2023). 2. Attesa la specifica determinazione da parte dei giudici di merito della pena inflitta all'imputato per il reato di ricettazione, previa concessione delle attenuanti generiche, nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 480 di multa, ai sensi dell'art. 620, lett. L. cod. proc. pen. può essere nuovamente determinata la misura della pena, tenendo conto della riduzione per il rito prescelto, in quella pari ad anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e C 320 di multa. Per le medesime ragion, va confermato il giudizio sulla sostituibilità della pena detentiva con la sanzione della detenzione domiciliare per la medesima durata e con le prescrizioni già imposte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena per la ricettazione in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 320,00 di multa, sostituita la pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare per anni uno, mesi sei e giorni venti, con le prescrizioni impartite nella sentenza impugnata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 2