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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33942/2025

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mento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, riguardanti unicamenteil trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul portato della riduzione apportata per le generiche e sul giudizio prognostico reso nel rigettare la chiesta sostituzione della pena detentiva irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

mento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, riguardanti unicamenteil trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul portato della riduzione apportata per le generiche e sul giudizio prognostico reso nel rigettare la chiesta sostituzione della pena detentiva irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33942/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris